Art. 7. 
                      Disposizioni transitorie 

 
  1. Le imprese di pulizia che alla data di emanazione  del  presente
decreto risultano gia' iscritte al registro delle imprese o  all'albo
delle imprese artigiane, anche se l'iscrizione per dette attivita' e'
avvenuta in data successiva a quella  dell'entrata  in  vigore  della
legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono tenute  a  presentare  all'ufficio
del  registro  delle  imprese  o  alla  commissione  provinciale  per
l'artigianato, entro il termine di novanta giorni di cui all'articolo
7 di detta legge, soltanto le attestazioni di  cui  all'allegato  A),
complete dei relativi allegati. 
  2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le
attivita' di pulizia per il cui esercizio risultano gia' iscritte  al
registro delle imprese o all'albo delle  imprese  artigiane  per  due
anni successivi alla data di emanazione del presente decreto anche in
assenza dei requisiti di capacita' tecnica ed  organizzativa  di  cui
all'articolo 2. 
 
          Nota all'art. 7:
            -  Per  l'art.  7  della legge n. 82/1994, vedi note alle
          premesse.