Art. 7. Disposizioni transitorie 1. Le imprese di pulizia che alla data di emanazione del presente decreto risultano gia' iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, anche se l'iscrizione per dette attivita' e' avvenuta in data successiva a quella dell'entrata in vigore della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono tenute a presentare all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di novanta giorni di cui all'articolo 7 di detta legge, soltanto le attestazioni di cui all'allegato A), complete dei relativi allegati. 2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attivita' di pulizia per il cui esercizio risultano gia' iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per due anni successivi alla data di emanazione del presente decreto anche in assenza dei requisiti di capacita' tecnica ed organizzativa di cui all'articolo 2.
Nota all'art. 7: - Per l'art. 7 della legge n. 82/1994, vedi note alle premesse.