Art. 8. Contributo per l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane 1. La misura del contributo per l'iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e' pari alla misura del diritto di segreteria fissato dalle specifiche disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, aumentata del 30 per cento. Il contributo e' versato unitamente al predetto diritto di segreteria secondo le medesime modalita'. Nel caso delle imprese di cui all'articolo 7 il contributo e' versato all'atto della presentazione delle attestazioni di cui al medesimo articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 luglio 1997 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997 Registro n. 1 Industria, foglio n. 182
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 18 della legge n. 580/1993, e' il seguente: "Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione; b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5; c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; e) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; g) altre entrate e altri contributi. 2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina e aggiorna, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, dovuto ad ogni singola camera di commercio e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8. 4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni; b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere; c) copertura del fabbisogno determinato secondo quanto stabilito dalle lettere a) e b) mediante diritti annuali fissi per le ditte individuali, le societa' di persone, le societa' cooperative e i consorzi, e diritti annuali differenziati in relazione al capitale sociale per le altre societa'. 5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio. 6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le carriere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono annientare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento".