Art. 8.
       Contributo per l'iscrizione nel registro delle imprese
                 o nell'albo delle imprese artigiane

  1.  La  misura  del  contributo  per  l'iscrizione delle imprese di
pulizia   nel  registro  delle  imprese  o  nell'albo  delle  imprese
artigiane e' pari alla misura del diritto di segreteria fissato dalle
specifiche  disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 18 della
legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  aumentata  del 30 per cento. Il
contributo  e'  versato  unitamente al predetto diritto di segreteria
secondo  le  medesime  modalita'.  Nel  caso  delle  imprese  di  cui
all'articolo  7 il contributo e' versato all'atto della presentazione
delle attestazioni di cui al medesimo articolo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 7 luglio 1997
                                                 Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 182
 
          Nota all'art. 8:
            -  Il  testo  dell'art. 18 della legge n. 580/1993, e' il
          seguente:
            "Art.  18  (Finanziamento  delle  camere di   commercio).
          -    1.   Al finanziamento   ordinario  delle  camere    di
          commercio  si  provvede mediante:
            a)  i    contributi  a  carico    del   bilancio    dello
          Stato    quale corrispettivo  per  l'esercizio  di funzioni
          di  interesse   generale svolte per  conto  della  pubblica
          amministrazione;
            b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi
          3, 4 e 5;
            c)  i  proventi  derivanti  dalla gestione  di  attivita'
          e    dalla  prestazione  di  servizi  e  quelli  di  natura
          patrimoniale;
            d)  le  entrate    e  i  contributi  derivanti  da  leggi
          statali,  da leggi regionali, da  convenzioni o previsti in
          relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
            e) i  diritti di  segreteria sull'attivita' certificativa
          svolta e sulla iscrizione in   ruoli, elenchi,  registri  e
          albi  tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
            f)  i  contributi volontari, i lasciti  e le donazioni di
          cittadini o di enti pubblici e privati;
               g) altre entrate e altri contributi.
            2. Le  voci e  gli importi  dei diritti di  segreteria di
          cui alla  lettera  e)  del    comma  1  sono  modificati  e
          aggiornati  con decreto del Ministro  dell'industria,   del
          commercio    e      dell'artigianato,    di concerto con il
          Ministro del tesoro,   tenendo  conto  dei  costi  medi  di
          gestione e di fornitura dei relativi servizi.
            3.   Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'artigianato, di concerto    con    il  Ministro    del
          tesoro,    determina e   aggiorna,  con proprio decreto, da
          emanare entro  il 30 giugno dell'anno  precedente,  sentite
          l'Unioncamere      e   le  organizzazioni  di     categoria
          maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura
          del  diritto  annuale  di  cui     all'art.     34      del
          decreto-legge     22  dicembre  1981,  n.  786, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.  51,  e
          successive modificazioni, dovuto ad  ogni singola camera di
          commercio  e a  carico di ogni impresa  iscritta o annotata
          nei  registri di cui all'art. 8.
            4. Il diritto annuale  di cui al comma 3 e'   determinato
          in base al seguente metodo:
            a)    individuazione      del    fabbisogno   finanziario
          necessario  per l'espletamento dei servizi  che il  sistema
          delle      camere   di  commercio  e'  tenuto    a  fornire
          sull'intero  territorio  nazionale,    in  relazione   alle
          funzioni  amministrative  ed  economiche di cui all'art. 2,
          nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
            b) detrazione  dal fabbisogno di cui  alla lettera a)  di
          una quota calcolata  in relazione  ad un  obiettivo annuale
          di  efficienza    del sistema delle   camere di   commercio
          nell'espletamento  delle funzioni  amministrative,  sentita
          l'Unioncamere;
            c) copertura  del fabbisogno  determinato secondo  quanto
          stabilito dalle lettere  a) e b)  mediante diritti  annuali
          fissi  per  le ditte individuali,  le societa'  di persone,
          le societa'  cooperative e  i consorzi, e  diritti  annuali
          differenziati  in  relazione    al  capitale sociale per le
          altre societa'.
            5. Con il decreto  di cui al comma 3, si  determinano una
          quota del diritto annuale   da riservare ad   un  fondo  di
          perequazione   istituito  presso  l'Unioncamere,    nonche'
          criteri per la   ripartizione del  fondo  stesso  tra    le
          camere  di    commercio, al   fine di rendere   omogeneo su
          tutto   il  territorio   nazionale   l'espletamento   delle
          funzioni amministrative  attribuite  da leggi  dello  Stato
          al sistema  delle camere di commercio.
            6. Per il cofinanziamento di  iniziative aventi per scopo
          l'aumento   della   produzione  e  il  miglioramento  delle
          condizioni economiche della circoscrizione territoriale  di
          competenza,      le   carriere  di  commercio,  sentite  le
          associazioni di categoria maggiormente   rappresentative  a
          livello    provinciale,    possono   annientare    per  gli
          esercizi  di riferimento la   misura  del  diritto  annuale
          fino a un massimo  del 20 per cento".