Art. 10. (Relazione al Parlamento) 1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarieta' sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.