Art. 10.
                      (Relazione al Parlamento)
  1.  Entro  il  30  settembre  di  ciascun  anno  il Ministro per la
solidarieta' sociale trasmette  una  relazione  al  Parlamento  sullo
stato   di  attuazione  della  presente  legge,  tenuto  conto  delle
relazioni presentate dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.