Art. 11. (Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia) 1. Il Ministro per la solidarieta' sociale convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infarlzia e sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1. 2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicita' adeguata sulla qualita' della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della societa'.
Nota all'art. 11, comma 2: - L'art. 2 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (in Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222) dispone: "Art. 2 (Ordinamento del Sistema statistico nazionale). - 1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale: a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti al sensi dell'art. 3; c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome; d) gli uffici di statistica delle province; e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unita' sanitarie locali; f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4; h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".