Art. 11. 
(Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e  statistiche
                      ufficiali sull'infanzia) 
  1. Il Ministro per la solidarieta' sociale convoca  periodicamente,
e  comunque  almeno  ogni   tre   anni,   la   Conferenza   nazionale
sull'infarlzia e sull'adolescenza, organizzata dal  Dipartimento  per
gli affari sociali con  il  supporto  tecnico  ed  organizzativo  del
Centro nazionale di documentazione e  di  analisi  per  l'infanzia  e
della Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni  parlamentari
competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza
sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1. 
  2.  Ai  fini  della  realizzazione  di  politiche  sociali  rivolte
all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i  soggetti
che operano all'interno  del  Sistema  statistico  nazionale  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,
assicura  un  flusso  informativo  con  periodicita'  adeguata  sulla
qualita' della  vita  dell'infanzia  e  dell'adolescenza  nell'ambito
della famiglia, della scuola e, in genere, della societa'. 
 
           Nota all'art. 11, comma 2:
            -  L'art. 2  del  D.Lgs.  6 settembre  1989,  n.  322 (in
          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222) dispone:
            "Art. 2 (Ordinamento del Sistema  statistico  nazionale).
          - 1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:
               a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
            b)      gli   uffici     di   statistica     centrali   e
          periferici  delle amministrazioni  dello  Stato   e   delle
          amministrazioni   ed   aziende autonome, istituiti al sensi
          dell'art. 3;
            c)  gli  uffici  di  statistica  delle  regioni  e  delle
          province autonome;
               d) gli uffici di statistica delle province;
            e) gli  uffici  di  statistica  dei    comuni  singoli  o
          associati e delle unita' sanitarie locali;
            f)  gli uffici  di statistica delle camere  di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura;
            g)    gli    uffici     di      statistica,      comunque
          denominati,         di   amministrazioni  e  enti  pubblici
          individuati ai sensi dell'art. 4;
            h) gli altri enti ed  organismi pubblici di  informazione
          statistica  individuati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri".