Art. 12.
                    (Rifinanziamento della legge
                       19 luglio 1991, n. 216)
  1.  Per  il  rifinanziamento  del fondo di cui all'articolo 3 della
legge 19 luglio 1991, n. 216, come  modificato  dall'articolo  3  del
decreto-legge  27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, e' autorizzata la spesa  di  lire
30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
  2.  Per  il  finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della
citata legge n. 216 del 1991, e' autorizzata  la  spesa  di  lire  10
miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
  3.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a
lire 40 miliardi per ciascuno  degli  anni  1997,  1998  e  1999,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a
tal  fine  riducendo  di  pari  importo  l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
  4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate  per
i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n.
216  del  1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del
Ministero dell'interno.
 
           Nota all'art. 12, comma 1:
            - Il  testo dell'art. 3  della legge 19  luglio 1991,  n.
          216,  come  modificato   dall'art. 3  del decreto-legge  27
          maggio  1994, n.  318, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 27 luglio 1994,  n. 465 e' il seguente:
            "Art.  3. -  1. Per   l'erogazione   dei contributi    e'
          istituito  un apposito fondo  per il  triennio 1991  - 1993
          per  lo    sviluppo  degli investimenti sociali, aggiuntivo
          rispetto ai fondi previsti dall'art.  2  del  decreto-legge
          28    dicembre  1989,    n.    415,     convertito,     con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio   1990, n. 38. La
          dotazione del fondo e'  determinata in lire  25.000 milioni
          per l'anno 1991  ed in lire 50.000  milioni  per  gli  anni
          1992 e 1993.
            2.  A    valere sul fondo di  cui al comma 1  il Ministro
          dell'interno eroga i    finanziamenti  stabiliti    con  il
          decreto  di cui  all'art. 2, comma 6.
            2  -bis.  Il prefetto, quale  funzionario delegato per le
          aperture  di  credito  ai     fini  del     pagamento   dei
          finanziamenti   per i  progetti da realizzarsi  nell'ambito
          della   propria     competenza   territoriale,  dispone  il
          pagamento  stesso in  piu' rate, in relazione all'andamento
          dei  progetti,    sentito  il  comitato  provinciale      e
          metropolitano della pubblica amministrazione.  Il prefetto,
          in  deroga    alle  vigenti  norme sulla contabilita' dello
          Stato, tenuto conto della particolare natura dei  progetti,
          puo'   mantenere   in contabilita'   speciale   le    somme
          accreditate,  anche  oltre  i  termini    previsti  per  la
          rendicontazione  e  comunque     non      oltre      l'anno
          successivo,   qualora   la   proroga  sia necessaria per la
          realizzazione dei progetti medesimi".
           Nota all'art. 12, comma 2:
            -  L'art.  4  della  legge 19 luglio 1991, n. 216, recita
          testualmente:
            "Art. 4. -   1.  Il  Ministro  di  grazia  e    giustizia
          finanzia  progetti  elaborati  dai   comuni delle   regioni
          meridionali per  l'attuazione di interventi  di prevenzione
          della  delinquenza, di  risocializzazione nell'area  penale
          minorile, compresi  quelli di  cui all'art.  12 del decreto
          legislativo  28  luglio  1989,  n.    272.  A  tal  fine  e
          autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni   per  ciascuno
          degli anni 1991, 1992 e 1993.
            2.   Sui  progetti     esprime  il  proprio  parere    la
          commissione centrale per     il    coordinamento      delle
          attivita'     dei  servizi    minorili dell'Amministrazione
          della giustizia e    dei  servizi  di  assistenza,  di  cui
          all'art.  13,  comma 2, del   decreto legislativo 28 luglio
          1989, n.  272 sulla base dei seguenti criteri:
               a) sperimentalita' e concentrazione;
            b)  localizzazione  dei  comuni  a  maggiore  rischio  di
          devianza minorile;
            c) collegamento -  anche  nella    forma  della  gestione
          congiunta  -  con gli   enti   locali   e  con    le  altre
          istituzioni,  con  particolare riferimento  all'adempimento
          dell'obbligo scolastico;
            d)     coinvolgimento   del    privato  sociale    e  del
          volontariato organizzato;
            e) capacita' di  stimolare le risorse locali e  le  forze
          produttive   ai  problemi  della  prevenzione  del  disagio
          minorile;
            f)   idoneita' ad   occupare   il    tempo  libero    dei
          bambini  e    degli adolescenti offrendo   loro alternative
          all'abbandono  e  alla    vita  di  strada  anche  mediante
          l'utilizzazione di nuove professionalita';
               g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione.
            3.   Il   Ministro   di   grazia  e giustizia,  prima  di
          disporre    il  finanziamento  invia     i  progetti   alla
          commissione  di  cui    all'art.  2,  comma  5,    che puo'
          proporre  adeguamenti  tali    da  consentire     il   loro
          coordinamento con i progetti di cui agli articoli 1 e 2.
            4.  Decorso   il termine  di trenta giorni  senza che  la
          commissione avanzi alcuna proposta  il Ministro di grazia e
          giustizia dispone il finanziamento dei progetti".
           Nota all'art. 12, comma 4:
            - Per il testo del comma 2 dell'art.  3  della  legge  n.
          216/1991 vedi nota al comma 1 del presente articolo.