Art. 12. (Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216) 1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. 2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno.
Nota all'art. 12, comma 1: - Il testo dell'art. 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465 e' il seguente: "Art. 3. - 1. Per l'erogazione dei contributi e' istituito un apposito fondo per il triennio 1991 - 1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione del fondo e' determinata in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993. 2. A valere sul fondo di cui al comma 1 il Ministro dell'interno eroga i finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all'art. 2, comma 6. 2 -bis. Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito della propria competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in piu' rate, in relazione all'andamento dei progetti, sentito il comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilita' dello Stato, tenuto conto della particolare natura dei progetti, puo' mantenere in contabilita' speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi". Nota all'art. 12, comma 2: - L'art. 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recita testualmente: "Art. 4. - 1. Il Ministro di grazia e giustizia finanzia progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell'area penale minorile, compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. A tal fine e autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. 2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per il coordinamento delle attivita' dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 sulla base dei seguenti criteri: a) sperimentalita' e concentrazione; b) localizzazione dei comuni a maggiore rischio di devianza minorile; c) collegamento - anche nella forma della gestione congiunta - con gli enti locali e con le altre istituzioni, con particolare riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico; d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato; e) capacita' di stimolare le risorse locali e le forze produttive ai problemi della prevenzione del disagio minorile; f) idoneita' ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti offrendo loro alternative all'abbandono e alla vita di strada anche mediante l'utilizzazione di nuove professionalita'; g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione. 3. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di disporre il finanziamento invia i progetti alla commissione di cui all'art. 2, comma 5, che puo' proporre adeguamenti tali da consentire il loro coordinamento con i progetti di cui agli articoli 1 e 2. 4. Decorso il termine di trenta giorni senza che la commissione avanzi alcuna proposta il Ministro di grazia e giustizia dispone il finanziamento dei progetti". Nota all'art. 12, comma 4: - Per il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 216/1991 vedi nota al comma 1 del presente articolo.