Art. 13.
                       (Copertura finanziaria)
  1.  All'onere  derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della
presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire 315
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1997, a tal fine
riducendo di pari importo l'accantonamento relativo  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri.
  2.  Le  somme stanziate per le finalita' di cui alla presente legge
possono  essere   utilizzate   quale   copertura   della   quota   di
finanziamento   nazionale   di   programmi  cofinanziati  dall'Unione
europea.
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 agosto 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Turco,     Ministro     per     la
                                  solidarieta' sociale
 Visto, il Guardasigilli: Flick