Art. 2.
                 (Ambiti territoriali di intervento)
  1.   Le   regioni,   nell'ambito  della  programmazione  regionale,
definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma
6, della legge 8 giugno 1990, n.  142,  ogni  tre  anni,  gli  ambiti
territoriali  di  intervento  tenuto  conto della presenza dei comuni
commissariati ai sensi dell'articolo  15-bis  della  legge  19  marzo
1990,  n.  55,  e  successive  modificazioni,  e procedono al riparto
economico  delle  risorse  al  fine  di  assicurare  l'efficienza   e
l'efficacia  degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti
coinvolti Possono essere individuati, quali  ambiti  territoriali  di
intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e
26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunita' montane e province.
  2.   Gli  enti  locali  ricompresi  negli  ambiti  territoriali  di
intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma  definiti
ai  sensi  dell'articolo  27  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, cui
partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le  aziende
sanitarie  locali  e  i  centri  per la giustizia minorile, approvano
piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio,
articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonche' il  relativo
piano  economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali
assicurano la partecipazione delle organizzazioni  non  lucrative  di
utilita'  sociale  nella definizione dei piani di intervento. I piani
di  intervento  sono   trasmessi   alle   regioni,   che   provvedono
all'approvazione  ed  alla  emanazione  della  relativa  delibera  di
finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1 ad
esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti
delle disponibilita' assegnate ad ogni ambito territoriale,  entro  i
successivi  sessanta  giorni.  Le regioni possono impiegare una quota
non superiore al 5 per cento delle risorse  loro  attribuite  per  la
realizzazione  di programmi interregionali di scambio e di formazione
in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.
  3.  Le  regioni  possono   istituire   fondi   regionali   per   il
finanziamento  dei piani di intervento ad integrazione delle quote di
competenza regionale del Fondo di  cui  all'articolo  1,  nonche'  di
interventi non finanziati dallo stesso Fondo.
 
           Note all'art. 2, comma 1:
            -  L'art.  3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
          (pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  12   giugno   1990,
          n.    135,    S.O.)    e'   il seguentete:   "6. La   legge
          regionale  stabilisce forme  e modi   della  partecipazione
          degli    enti   locali    alla   formazione   dei  piani  e
          programmi  regionali  e  degli  altri  provvedimenti  della
          regione".
            -  L'art.  15-bis  della  legge  19    marzo  1990, n. 55
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1990, n.  69)
          recita testualmente:
            "Art.  15-bis.    - 1. Fuori dei  casi previsti dall'art.
          39,  legge 8 giugno 1990, n.   142, i consigli  comunali  e
          provinciali   sono  sciolti  quando,  anche  a  seguito  di
          accertamenti effettuati a norma dell'art.   15, comma    5,
          emergono  elementi    su collegamenti diretti   o indiretti
          degli amministratori  con la criminalita'  organizzata o su
          forme di condizionamento   degli  amministratori    stessi,
          che  compromettono    la libera determinazione degli organi
          elettivi  e  il  buon   andamento   delle   amministrazioni
          comunali    e     provinciali,     nonche'   il    regolare
          funzionamento dei  servizi alle stesse affidati  ovvero che
          risultano tali da  arrecare grave e  perdurante pregiudizio
          per lo  stato della sicurezza  pubblica.   Lo  scioglimento
          del   consiglio    comunale   o provinciale  comporta    la
          cessazione    dalla carica di  consigliere, di sindaco,  di
          presidente  della    provincia  e   di   componente   delle
          rispettive  giunte,  anche  se  diversamente disposto dalle
          leggi vigenti in  materia di  ordinamento  e  funzionamento
          degli  organi  predetti, nonche'  di  ogni  altro  incarico
          comunque  connesso  alle  cariche ricoperte.
            1-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con
          personale dell'Amministrazione,  un  comitato  di  sostegno
          e      di     monitoraggio  dell'azione  delle  commissioni
          straordinarie di cui al comma  4 e dei comuni  riportati  a
          gestione ordinaria.
            2.  Lo    scioglimento  e'    disposto  con   decreto del
          Presidente della Repubblica,      su      proposta      del
          Ministro      dell'interno,      previa deliberazione   del
          Consiglio   dei      Ministri.    Il    provvedimento    di
          scioglimento  deliberato    dal Consiglio   dei Ministri e'
          trasmesso  al  Presidente     della     Repubblica      per
          l'emanazione del  decreto  ed  e' contestualmente trasmesso
          alle  Camere. Il procedimento e' avviato dal prefetto della
          provincia   con una relazione che tiene    anche  conto  di
          elementi  eventualmente   acquisiti  dall'Alto  Commissario
          per    il  coordinamento della lotta contro la  delinquenza
          mafiosa. Nei casi  in  cui  per  i    fatti  oggetto  degli
          accertamenti  di cui al comma  1 o per eventi connessi  sia
          pendente  procedimento penale, il  prefetto puo' richiedere
          preventivamente     informazioni  al    procuratore   della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
          codice  di  procedura    penale     comunica  tutte      le
          informazioni  che non  ritiene debbano rimanere segrete per
          le esigenze del procedimento.
            3.    Il  decreto   di   scioglimento   conserva i   suoi
          effetti per    un  periodo  da  dodici    a  diciotto  mesi
          prorogabili  fino  ad   un massimo di ventiquattro  mesi in
          casi eccezionali,  dandone comunicazione  alle  commissioni
          parlamentari    competenti, al  fine di assicurare  il buon
          andamento    delle    amministrazioni    e  il     regolare
          funzionamento   dei servizi ad esse affidati. Il decreto di
          scioglimento, con allegata la relazione  del  Ministro,  e'
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.
            3  -bis.  Il provvedimento  con  il   quale si    dispone
          l'eventuale  proroga   della durata  dello  scioglimento  a
          norma   del   comma 3    e'  adottato    non    oltre    il
          cinquantesimo  giorno  antecedente  la  data fissata per lo
          svolgimento delle  elezioni  relative    al  rinnovo  degli
          organi.   Si  osservano     le  procedure  e  le  modalita'
          stabilite al comma 2.
            4.    Con il   decreto  di scioglimento  e'  nominata una
          commissione straordinaria  per   la   gestione   dell'ente,
          la    quale    esercita   le attribuzioni   che   le   sono
          conferite  con  il   decreto   stesso.   La commissione  e'
          composta  di    tre  membri   scelti tra   funzionari dello
          Stato,   in   servizio    o   in   quiescenza,   e      tra
          magistrati     della  giurisdizione       ordinaria       o
          amministrativa  in    quiescenza.    La commissione  rimane
          in   carica  fino    allo  svolgimento  del    primo  turno
          elettorale utile.
            4-bis.  Con  decreto  del  Ministro    dell'interno,   da
          adottarsi  a norma dell'art.  17, comma  3, della  legge 23
          agosto 1988,  n. 400,  sono determinate  le modalita'    di
          organizzazione      e  funzionamento     della  commissione
          straordinaria  di cui  al comma  4 per   l'esercizio  delle
          attribuzioni    ad  essa    conferite,    le   modalita' di
          pubblicizzazione  degli  atti  adottati  alla   commissione
          stessa,   nonche'   le   modalita'   di   organizzazione  e
          funzionamento del comitato   di cui  all'art.  1,  comma  1
          -bis.
            5.  Quando  ricorrono   motivi di urgente necessita',  il
          prefetto, in attesa del decreto di scioglimento,   sospende
          gli  organi  dalla  carica ricoperta,   nonche'    da  ogni
          altro   incarico     ad   essa   connesso,  assicurando  la
          provvisoria  amministrazione  dell'ente   mediante invio di
          commissari. La sospensione non puo' eccedere la  durata  di
          sessanta giorni e il termine del decreto di  cui al comma 3
          decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
            6. Si fa luogo comunque allo  scioglimento degli organi a
          norma   del   presente   articolo  quando  sussistono    le
          condizioni indicate nel comma 1,  ancorche' ricorrano    le
          situazioni  previste    dall'art. 39   della legge 8 giugno
          1990, n. 142.
            6 -bis.  Quando in relazione   alle  situazioni  indicate
          nel    comma  1 sussiste la   necessita' di   assicurare il
          regolare  funzionamento dei servizi  degli   enti  nei  cui
          confronti  e'  stato    disposto   lo scioglimento,      il
          prefetto,      su      richiesta      della     commissione
          straordinaria di cui al comma 4,  puo' disporre,  anche  in
          deroga  alle  norme    vigenti,  l'assegnazione    in   via
          temporanea,  in posizione  di comando   o   distacco,    di
          personale   amministrativo   e  tecnico  di amministrazioni
          ed enti   pubblici, previa intesa  con    gli  stessi,  ove
          occorra   anche   in  posizione  di  sovraordinazione.   Al
          personale assegnato  spetta  un  compenso   mensile   lordo
          proporzionato    alle prestazioni   da  rendere,  stabilito
          dal  prefetto  in  misura  non superiore  al 50  per  cento
          del    compenso spettante  a ciascuno  dei componenti della
          commissione  straordinaria,  nonche',  ove     dovuto,   il
          trattamento   economico   di   missione   stabilito   dalla
          legge  per  i dipendenti   dello   Stato   in     relazione
          alla   qualifica  funzionale posseduta nell'amministrazione
          di  appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato
          e  sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di  idonea
          documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
          in   deroga   alle  vigenti  disposizioni  di   legge,  dal
          Ministero dell'interno. La prefettura, in  caso di  ritardo
          nell'emissione  degli  accreditamenti,  e'    autorizzata a
          prelevare le somme  occorrenti sui fondi in   genere  della
          contabilita' speciale.  Per il  personale non dipendente da
          amministrazioni  centrali    o  periferiche dello Stato, la
          prefettura provvede al  rimborso al datore di  lavoro dello
          stipendio  lordo,    per  la    parte     proporzionalmente
          corrispondente  alla    durata delle   prestazioni    rese.
          Agli   oneri  derivanti   dalla   presente disposizione  si
          provvede  per gli anni 1993 e seguenti  con una quota parte
          del    10 per  cento delle  somme di  denaro confiscate  ai
          sensi della  legge 31  maggio  1965, n.  575,  e successive
          modificazioni,  nonche'    del  ricavato    delle   vendite
          disposte  a    norma  dell'art.    4,  commi  4    e 6, del
          decreto-legge  14 giugno 1989, n.    230,  convertito,  con
          modificazioni,    dalla  legge    4  agosto 1989,   n. 282,
          relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in
          azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del
          1965. Alla scadenza del  periodo  di    assegnazione,    la
          commissione  straordinaria   potra'  rilasciare, sulla base
          della valutazione  dell'attivita' prestata   dal  personale
          assegnato,      apposita   certificazione    di    lodevole
          servizio   che costituisce titolo valutabile ai  fini della
          progressione di carriera e nei concorsi interni e  pubblici
          nelle amministrazioni dello Stato, delle  regioni  e  degli
          enti locali.
            6-ter.    Per  far    fronte    a   situazioni di   gravi
          disservizi e  per avviare la sollecita  realizzazione    di
          opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria
          di  cui  al  comma 4, entro   il termine di sessanta giorni
          dall'insediamento,  adotta  un  piano  di  priorita'  degli
          interventi,  anche    con  riferimento    a progetti   gia'
          approvati  e non eseguiti. Gli atti relativi  devono essere
          nuovamente approvati dalla commissione   straordinaria.  La
          relativa    deliberazione, esecutiva  a norma di legge,  e'
          inviata entro dieci giorni al  prefetto il  quale,  sentito
          il      comitato         provinciale     della     pubblica
          amministrazione    opportunamente    integrato    con     i
          rappresentanti  di  uffici  tecnici  delle  amministrazioni
          statali,   regionali   o locali,   trasmette    gli    atti
          all'amministrazione        regionale       territorialmente
          competente  per  il tramite del commissario del  Governo  o
          alla  Cassa  depositi  e  prestiti, che   provvedono   alla
          dichiarazione   di  priorita'  di  accesso   ai  contributi
          e   finanziamenti   a carico  degli  stanziamenti  comunque
          destinati  agli    investimenti  degli    enti  locali.  Le
          disposizioni  del  presente  comma si applicano ai predetti
          enti anche in deroga all'art.  25  del    decreto-legge   2
          marzo     1989,   n.  66,   convertito,  con modificazioni,
          dalla legge   24   aprile 1989,   n.   144, e    successive
          modificazioni  e  integrazioni, limitatamente agli  importi
          totalmente ammortizzabili   con  contributi    statali    o
          regionali  ad   essi effettivamente assegnati.
            6-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  6-ter si
          applicano, a far tempo dalla  data di insediamento    degli
          organi  e  fino    alla scadenza del   mandato    elettivo,
          anche   alle  amministrazioni   comunali  e provinciali,  i
          cui    organi  siano  rinnovati al termine   del periodo di
          scioglimento disposto ai sensi del comma 1.
            6-quinquies. Nei casi in cui  lo scioglimento e' disposto
          anche con riferimento  a situazioni  di infiltrazione  o di
          condizionamento    di    tipo    mafioso,          connesse
          all'aggiudicazione  di    appalti  di  opere    o di lavori
          pubblici o  di pubbliche  forniture, ovvero   l'affidamento
          in  concessione di servizi pubblici  locali, la commissione
          straordinaria di cui al comma 4 procede    alle  necessarie
          verifiche  con  i  poteri del collegio  degli ispettori  di
          cui  all'art. 14  del decreto-legge   13 maggio 1991,    n.
          152, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 12 luglio
          1991,   n.   203.  A  conclusione  degli  accertamenti,  la
          commissione straordinaria adotta  tutti  i    provvedimenti
          ritenuti  necessari  e  puo' disporre d'autorita' la revoca
          delle deliberazioni gia' adottate, in  qualunque    momento
          e    fase      della    procedura   contrattuale     o   la
          rescissione del contratto gia' concluso.
            6-sexies.  Ferme  restando  le  forme  di  partecipazione
          popolare previste  dagli statuti  in attuazione   dell'art.
          6,    comma  3,    della  legge 8 giugno   1990, n. 142, la
          commissione straordinaria  di cui al comma 4, allo scopo di
          acquisire  ogni utile elemento di conoscenza e  valutazione
          in    ordine a rilevanti questioni  d'interesse generale si
          avvale, anche  mediante forme di  consultazione    diretta,
          dell'apporto di   rappresentanti  delle   forze   politiche
          in    ambito      locale, dell'Associazione nazionale   dei
          comuni  italiani    (ANCI),  dell'Unione   delle   province
          d'Italia (UPI), delle associazioni  imprenditoriali e degli
          ordini      professionali,        delle      organizzazioni
          sindacali maggiormente   rappresentative,  nonche'    delle
          organizzazioni      di  volontariato e di altri   organismi
          locali  particolarmente  interessati  alle   questioni   da
          trattare.
            6-septies.  Qualora  negli  enti,  nei  cui confronti sia
          stato disposto lo  scioglimento degli   organi   ai   sensi
          del    comma   1, non  risulti costituita la commissione di
          disciplina prevista dall'art. 51, comma 10, della  legge  8
          giugno  1990,    n.  142,  per  la    mancata  elezione del
          rappresentante del  personale, la predetta commissione   di
          disciplina   e'  composta,  per  tutta  la    durata  dello
          scioglimento, dagli altri due membri  ordinari  e  da    un
          dipendente     dell'ente,    nominato    dalla  commissione
          straordinaria  di   cui  al  comma  4.    Ai   fini   della
          sostituzione    nei  casi    di    assenza,  di   legittimo
          impedimento o  di ricusazione   previsti  dal   regolamento
          organico  dell'ente,   la commissione straordinaria procede
          altresi' alla nomina del componente supplente,    prescelto
          nell'ambito    dei   dipendenti   che rivestono   la stessa
          qualifica   funzionale  del  componente  effettivo,  o,  in
          mancanza, quella immediatamente inferiore. Le  disposizioni
          del presente comma, ricorrendone    i    presupposti,    si
          applicano    anche   ai   fini   della costituzione  e  del
          funzionamento di  organi  collegiali,  comunque denominati,
          con competenza  in   materia disciplinare,    eventualmente
          previsti   dalla   legge  o  dai  contratti  collettivi  di
          comparto.
            7. Le  disposizioni del presente   articolo si  applicano
          anche  alle  unita'    sanitarie locali,   ai   consorzi di
          comuni   e province,   alle unioni    di    comuni,    alle
          comunita'  montane,   nonche'   alle   aziende speciali dei
          comuni e delle  province e ai consigli circoscrizionali, in
          quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
            7-bis.   Il     Ministro   dell'interno    presenta    al
          Parlamento   una relazione    semestrale     sull'attivita'
          svolta      dalla     gestione  straordinaria  dei  singoli
          comuni".
            -  I  testi  degli  articoli  24, 25   e 26 della legge 8
          giugno 1990, n.  142 sono i seguenti:
            "Art. 24 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in  modo
          coordinato  funzioni  e  servizi determinati,  i  comuni  e
          le    province    possono  stipulare  tra   loro   apposite
          convenzioni.
            2.  Le  convenzioni   devono stabilire i fini, la durata,
          le forme di consultazione degli enti contraenti,  i    loro
          rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
            3.  Per la gestione a tempo  determinato di uno specifico
          servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato  e  la
          regione,  nelle  materie di   propria  competenza,  possono
          prevedere   forme   di   convenzione obbligatoria  fra    i
          comuni    e  le  province,    previa  statuizione    di  un
          disciplinare - tipo".
            "Art. 25 (Consorzi).  - 1. I comuni e le   province,  per
          la   gestione   associata  di    uno  o    piu'  servizi  e
          l'esercizio di  funzioni possono costituire   un  consorzio
          secondo  le   norme previste   per le  aziende speciali  di
          cui  all'art. 23,  in quanto   compatibili. Al    consorzio
          possono partecipare  altri enti  pubblici, ivi comprese  le
          comunita' montane, quando siano a cio' autorizzati, secondo
          le leggi alle quali sono soggetti.
            2.   A   tal   fine  i rispettivi  consigli  approvano  a
          maggioranza assoluta  dei  componenti  una  convenzione  ai
          sensi     dell'art.     24,  unitamente  allo  statuto  del
          consorzio.
            3. In particolare   la convenzione deve  disciplinare  le
          nomine   e   le   competenze   degli     organi  consortili
          coerentemente a  quanto disposto dai commi  5, 5-bis   e  5
          -ter    dell'art.  36,  e   dalla lettera   n) del comma  2
          dell'art.  32,  e  prevedere  la  trasmissione,  agli  enti
          aderenti,  degli atti   fondamentali   del consorzio;    lo
          statuto    deve disciplinare l'organizzazione,  la nomina e
          le  funzioni degli organi consortili.
            4.  Salvo    quanto  previsto dalla   convenzione e dallo
          statuto  per i consorzi, ai quali partecipano  a mezzo  dei
          rispettivi  rappresentanti legali   anche enti  diversi  da
          comuni    e    province,  l'assemblea    del  consorzio  e'
          composta  dai  rappresentanti  degli   enti associati nella
          persona del  sindaco,    del  presidente  o  di  un    loro
          delegato,  ciascuno con responsabilita'  pari alla quota di
          partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
            5. L'assemblea elegge il consiglio  di amministrazione  e
          ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
            6.  Tra  gli  stessi  comuni  e  province non puo' essere
          costituito piu' di un consorzio.
            7. In  caso di rilevante   interesse pubblico,  la  legge
          dello  Stato  puo'     prevedere   la     costituzione   di
          consorzi  obbligatori    per l'esercizio  di    determinate
          funzioni    e  servizi.    La  stessa    legge  ne  demanda
          l'attuazione alle leggi regionali.
            7-bis.  Ai  consorzi  che  gestiscono  attivita'   aventi
          rilevanza  economica e imprenditoriale,  ai consorzi creati
          per  la gestione dei servizi sociali  se    previsto  nello
          statuto,  si   applicano, per quanto attiene  alla finanza,
          alla contabilita'   ed  al    regime  fiscale,    le  norme
          previste   per le  aziende  speciali.  Agli altri  consorzi
          si applicano le norme dettate per gli enti locali".
            "Art.  26 (Unioni  di  comuni).  - 1.  In  previsione  di
          una   loro fusione,   due   o piu'    comuni    contermini,
          appartenenti   alla     stessa  provincia,  ciascuno    con
          popolazione  non  superiore    a  5.000  abitanti,  possono
          costituire   una unione per  l'esercizio di una  pluralita'
          di funzioni o di servizi.
            2.  Puo' anche  far parte  dell'unione non  piu' di    un
          comune  con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.
            3. L'atto costitutivo ed  il regolamento dell'unione sono
          approvati  con  unica  deliberazione dai   singoli consigli
          comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
            4.   Sono   organi    dell'unione   il   consiglio,    la
          giunta    ed   il presidente, che   sono eletti  secondo le
          norme  di legge  relative ai comuni  con popolazione   pari
          a  quella   complessiva dell'unione.   Il regolamento  puo'
          prevedere che  il  consiglio  sia espressione   dei  comuni
          partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.
            5.  Il  regolamento  dell'unione  contiene  l'indicazione
          degli organi e dei   servizi da   unificare,  nonche'    le
          norme    relative alle   finanze dell'unione ed ai rapporti
          finanziari con i comuni.
            6. Entro dieci anni  dalla costituzione dell'unione  deve
          procedersi  alla   fusione, a  norma dell'art.  11. Qualora
          non si  pervenga alla fusione, l'unione e' sciolta.
            7.  Alla unione  di  comuni   competono le   tasse,    le
          tariffe e  i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
            8.   Le  regioni promuovono  le  unioni  di  comuni  ed a
          tal  fine provvedono  alla    erogazione   di    contributi
          aggiuntivi    a  quelli normalmente previsti per  i singoli
          comuni. In caso   di erogazione di  contributi  aggiuntivi,
          dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni viene
          costituita  in    comune con   legge regionale,  qualora la
          fusione non sia  stata deliberata prima di tale  termine su
          richiesta dei comuni dell'unione".
           Nota all'art. 2, comma 2:
            - Il  testo dell'art. 27  della legge 8 giugno  1990,  n.
          142  e' il seguente:
            "Art.    27   (Accordi   di   programma).   - 1.  Per  la
          definizione  e l'attuazione di opere, di  interventi  o  di
          programmi   di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro
          completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata  di
          comuni,  di  province e regioni, di amnistrazioni statali e
          di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra  i
          soggetti   predetti,  il  presidente  della  regione  o  il
          presidente della provincia o   il sindaco,    in  relazione
          alla  competenza  primaria o  prevalenti sull'opera o sugli
          interventi o  sui  programmi  di  intervento,  promuove  la
          conclusione di un accordo di  programma, anche su richiesta
          di  uno o  piu' dei  soggetti  interessati, per  assicurare
          il  coordinamento delle  azioni   e  per  determinarne    i
          tempi,    le    modalita',   il finanziamento ed ogni altro
          connesso adempimento.
            2.  L'accordo puo'  prevedere altresi'   procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
            3.  Per   verificare   la   possibilita' di    concordare
          l'accordo    di programma,  il  presidente  della   regione
          o  il  presidente  della provincia o il sindaco convoca una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate.
            4.      L'accordo,     consistente      nel      consenso
          unanime        delle  amministrazioni    interessate,    e'
          approvato   con   atto   formale   del  presidente    della
          regione  o  del presidente  della  provincia o  del sindaco
          ed  e'    pubblicato    nel  bollettino    ufficiale  della
          regione.   L'accordo,  qualora  adottato  con  decreto  del
          presidente della regione, produce gli  effetti della intesa
          di  cui  all'art. 81 del  D.P.R. 24 luglio  1977,  n.  616,
          determinando   le   eventuali   e   conseguenti  variazioni
          degli   strumenti urbanistici e sostituendo  le concessioni
          edilizie,  sempre  che  vi   sia   l'assenso   del   comune
          interessato.
            5.  Ove    l'accordo comporti variazione degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione  del  sindaco  allo   stesso   deve
          essere    ratificata    dal consiglio comunale entro trenta
          giorni a pena di decadenza.
            6.   La  vigilanza    sull'esecuzione  dell'accordo    di
          programma   e gli eventuali  interventi   sostitutivi  sono
          svolti   da    un   collegio presieduto   dal    presidente
          della    regione o  dal  presidente  della provincia  o dal
          sindaco  e composto  da  rappresentanti degli  enti  locali
          interessati,  nonche'  dal  commissario  del  Governo nella
          regione o  dal  prefetto  nella  provincia  interessata  se
          all'accordo  partecipano  amministrazioni  statali  o  enti
          pubblici nazionali.
            7.  Allorche'  l'intervento o il  programma di intervento
          comporti il concorso di due o piu'   regioni  finitime,  la
          conclusione  dell'accordo  di  programma  e' promossa dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui   spetta
          convocare  la conferenza di cui al  comma 3. Il collegio di
          vigilanza di  cui al  comma 6  e' in  tal caso   presieduto
          da  un rappresentante  della Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri  ed    e'  composto dai rappresentanti di tutte le
          regioni che hanno partecipato all'accordo.   La  Presidenza
          del   Consiglio     dei  Ministri    esercita  le  funzioni
          attribuite dal  comma 6  al commissario  del Governo  ed al
          prefetto.
            8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a
          tutti gli accordi di  programma previsti  da leggi  vigenti
          relativi  ad opere, interventi  o programmi  di  intervento
          di  competenza    delle regioni, delle   province   o   dei
          comuni,  salvo i  casi  in  cui  i   relativi  procedimenti
          siano  gia'  formalmente iniziati   alla data di entrata in
          vigore della presente legge.
            Restano salve le   competenze di  cui  all'art.  7  della
          legge 1 marzo 1986, n. 64".