Art. 3. (Finalita' dei progetti) 1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalita': a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della poverta' e della violenza, nonche' di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresi' della condizione dei minori stranieri; b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia; c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche; d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualita' della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversita', delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche; e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o piu' minori con handicap al fine di migliorare la qualita' del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.