Art. 3.
                      (Finalita' dei progetti)
  1.  Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i
progetti che perseguono le seguenti finalita':
  a) realizzazione di servizi di  preparazione  e  di  sostegno  alla
relazione   genitore-figli,  di  contrasto  della  poverta'  e  della
violenza, nonche' di misure alternative al  ricovero  dei  minori  in
istituti   educativo-assistenziali,   tenuto   conto  altresi'  della
condizione dei minori stranieri;
  b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per  la
prima infanzia;
  c)  realizzazione  di  servizi ricreativi ed educativi per il tempo
libero, anche nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche;
  d) realizzazione di azioni positive per la promozione  dei  diritti
dell'infanzia  e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili
fondamentali, per  il  miglioramento  della  fruizione  dell'ambiente
urbano  e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere
e della qualita' della vita dei minori, per  la  valorizzazione,  nel
rispetto   di  ogni  diversita',  delle  caratteristiche  di  genere,
culturali ed etniche;
  e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie
naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o piu'  minori
con handicap al fine di migliorare la qualita' del gruppo-famiglia ed
evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.