Art. 4. (Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli di contrasto della poverta' e della violenza, nonche' misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali) 1. Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono essere perseguite, in particolare, attraverso: a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati; b) l'attivita' di informazione e di sostegno alle scelte di maternita' e paternita', facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternita' di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni; c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento; d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali, e) l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunita' educativo-riabilitative; f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresi' accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori; g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficolta' con figli minori, o in stato di gravidanza, nonche' la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potesta' con figli minori al seguito; h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori; i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficolta' relazionali; l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato. 2. La realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.
Nota all'art. 4, comma 1, lettera b): - Il titolo della legge 29 luglio 1975, n. 405 (in Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1975, n. 227), e': "Istituzione dei consultori familiari". Nota all'art. 4, comma 1, lettera f): - Il testo vigente dell'art. 47 -ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975 del 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta', in Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, S.O.) e' il seguente: "1. La pena della reclusione non superiore a tre anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate, se non vi e' stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di: 1) donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di eta' inferiore a cinque anni con lei convivente".