Art. 4.
         (Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli
                 di contrasto della poverta' e della
          violenza, nonche' misure alternative al ricovero
           dei minori in istituti educativo-assistenziali)
  1.  Le  finalita'  dei  progetti  di  cui  all'articolo 3, comma 1,
lettera a), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
  a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato  di
bisogno  inseriti  in  famiglie  o affidati ad uno solo dei genitori,
anche se separati;
  b) l'attivita'  di  informazione  e  di  sostegno  alle  scelte  di
maternita'   e   paternita',  facilitando  l'accesso  ai  servizi  di
assistenza alla famiglia ed alla maternita'  di  cui  alla  legge  29
luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;
  c)  le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia
al  fine  di  realizzare  un'efficace  azione  di  prevenzione  delle
situazioni  di  crisi  e  di  rischio psico-sociale anche mediante il
potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari,  diurni,
educativi  territoriali,  di sostegno alla frequenza scolastica e per
quelli di pronto intervento;
  d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali,
  e) l'accoglienza  temporanea  di  minori,  anche  sieropositivi,  e
portatori  di  handicap  fisico,  psichico  e  sensoriale, in piccole
comunita' educativo-riabilitative;
  f) l'attivazione di residenze per donne  agli  arresti  domiciliari
nei  casi  previsti  dall'articolo  47-ter, comma 1, numero 1), della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle  quali
possono  altresi'  accedere  i  padri  detenuti, qualora la madre sia
deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai
figli minori;
  g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficolta'
con figli minori, o in stato di gravidanza, nonche' la promozione  da
parte  di  famiglie  di  accoglienze  per genitori unici esercenti la
potesta' con figli minori al seguito;
  h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di  abuso
o  di  sfruttamento  sessuale,  di  abbandono, di maltrattamento e di
violenza sui minori;
  i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e
minori al fine del superamento delle difficolta' relazionali;
  l) gli interventi diretti  alla  tutela  dei  diritti  del  bambino
malato ed ospedalizzato.
  2.  La  realizzazione  delle  finalita' di cui al presente articolo
avviene mediante progetti  personalizzati  integrati  con  le  azioni
previste nei piani socio-sanitari regionali.
 
           Nota all'art. 4, comma 1, lettera b):
            -  Il titolo  della  legge  29 luglio  1975,  n.  405 (in
          Gazzetta   Ufficiale  27    agosto  1975,  n.    227),  e':
          "Istituzione  dei consultori familiari".
           Nota all'art. 4, comma 1, lettera f):
            - Il  testo vigente dell'art.  47 -ter,  comma 1,  numero
          1),  della  legge   26   luglio   1975   del 1975,  n.  354
          (Norme  sull'ordinamento penitenziario e    sull'esecuzione
          delle  misure  privative    e limitative della liberta', in
          Gazzetta Ufficiale 9 agosto  1975,  n.  212,  S.O.)  e'  il
          seguente:
            "1. La  pena della reclusione  non superiore  a tre anni,
          anche  se costituente  parte   residua  di   maggior  pena,
          nonche'   la  pena dell'arresto, possono essere espiate, se
          non vi e' stato affidamento in prova  al servizio  sociale,
          nella propria  abitazione o   in altro luogo  di    privata
          dimora    ovvero  in    un  luogo pubblico   di cura   o di
          assistenza quando trattasi di:
            1) donna  incinta o che  allatta la  propria prole ovvero
          madre di prole di eta' inferiore  a  cinque  anni  con  lei
          convivente".