Art. 6.
                  (Servizi ricreativi ed educativi
                        per il tempo libero)
  1.  Le  finalita'  dei  progetti  di  cui  all'articolo 3, comma 1,
lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso  il
sostegno  e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare
la partecipazione dei minori a  livello  propositivo,  decisionale  e
gestionale   in   esperienze   aggregative,   nonche'   occasioni  di
riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo  sviluppo
delle  capacita'  di  socializzazione  e di inserimento nella scuola,
nella vita aggregativa e familiare.
  2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori
educativi con specifica competenza  professionale  e  possono  essere
previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la
disciplina   delle   iniziative   complementari   e  delle  attivita'
integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
 
           Nota all'art. 6, comma 2:
            -  Il titolo  del  D.P.R.  10 ottobre  1996,  n.  567 (in
          Gazzetta  Ufficiale    5  novembre   1996,   n. 259),   e':
          "Regolamento recante   la disciplina    delle    iniziative
          complementari      e   delle    attivita' integrative nelle
          istituzioni scolastiche".