Art. 6. (Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero) 1. Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonche' occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacita' di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare. 2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
Nota all'art. 6, comma 2: - Il titolo del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 (in Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1996, n. 259), e': "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche".