Art. 7. (Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) 1. Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso: a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilita', ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi; b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilita'; c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunita' locale, anche amministrativa.