Art. 8. (Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico) 1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalita' della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. 2. Il servizio svolge le seguenti funzioni: a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza; b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualita' degli interventi; c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresi', per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla Commissione delle Comunita' europee. 3. Il servizio, in caso di rilevata necessita', per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attivita' di promozione e di monitoraggio e per le attivita' di consulenza e di assistenza tecnica, puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce le modalita' organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio. 5. Per il funzionamento del servizio e' autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.
Nota all'art. 8, comma 2, lettera c): - L'art. 1, comma 1, del regolamento CEE n. 2052 / 1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 (riportato in Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1988, n. 185) disciplina gli obiettivi e le missioni dei Fondi strutturali, e indica quale obiettivo 1 il seguente: "1. Promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo e' in ritardo".