Art. 8.
                     (Servizio di informazione,
                promozione, consulenza, monitoraggio
                         e supporto tecnico)
  1.  Il  Dipartimento  per  gli  affari sociali della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  attiva  un  servizio  di  informazione,  di
promozione,  di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per
la realizzazione delle finalita' della presente legge. A tali fini il
Dipartimento si avvale del Centro nazionale di  documentazione  e  di
analisi per l'infanzia.
  2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:
  a)   provvede  alla  creazione  di  una  banca  dati  dei  progetti
realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
  b) favorisce la diffusione delle conoscenze  e  la  qualita'  degli
interventi;
  c)  assiste,  su  richiesta,  gli  enti  locali e territoriali ed i
soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  nella  elaborazione  dei
progetti   previsti   dai   piani  territoriali  di  intervento,  con
particolare attenzione, altresi', per la realizzazione  dei  migliori
progetti  nelle  aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.
2052/88 del  Consiglio  del  24  giugno  1988,  come  definite  dalla
Commissione delle Comunita' europee.
  3.  Il servizio, in caso di rilevata necessita', per le funzioni di
segreteria  tecnica  relative  alle  attivita'  di  promozione  e  di
monitoraggio  e  per  le  attivita'  di  consulenza  e  di assistenza
tecnica, puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di  enti
e  strutture  da individuare nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
  4. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, con proprio  decreto,  definisce
le  modalita'  organizzative  e di funzionamento per l'attuazione del
servizio.
  5. Per il funzionamento del servizio e' autorizzata la spesa  annua
di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.
 
           Nota all'art. 8, comma 2, lettera c):
            -  L'art. 1,  comma  1, del  regolamento  CEE n.  2052  /
          1988    del Consiglio   del 24   giugno 1988  (riportato in
          Gazzetta Ufficiale  15 luglio 1988, n. 185) disciplina  gli
          obiettivi  e  le  missioni  dei Fondi strutturali, e indica
          quale obiettivo 1 il  seguente: "1. Promuovere lo  sviluppo
          e  l'adeguamento  strutturale delle regioni il cui sviluppo
          e' in ritardo".