Art. 9.
              (Valutazione dell'efficacia della spesa)
  1.  Entro  il  30  giugno di ciascun anno, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al  Ministro
per   la   solidarieta'  sociale  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi previsti  dalla  presente  legge,  sulla  loro  efficacia,
sull'impatto  sui minori e sulla societa', sugli obiettivi conseguiti
e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di  vita  dei
minori  nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,  le  regioni  non  abbiano
provveduto  all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo
di cui all'articolo 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali
di intervento di cui all'articolo 2, il Ministro per la  solidarieta'
sociale,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
provvede  alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi  di  cui
alla   presente   legge   nei   comuni   commissariati,  il  Ministro
dell'interno,  con  proprio  decreto,  emanato  di  concerto  con  il
Ministro per la solidarieta' sociale, provvede a definire le funzioni
delle   prefetture  competenti  per  territorio  per  il  sostegno  e
l'assistenza  ai  comuni  ricompresi  negli  ambiti  territoriali  di
intervento di cui all'articolo 2.