Art. 3.
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal  1996,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856  dello  stato
di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento  riguardante  il  Ministero
degli affari esteri.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.