Art. 3.
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato  in  11  milioni  di  lire  annue  a  decorrere dal 1997, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1997,
allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo al
Ministero degli affari esteri.
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.