Art. 2.
          Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
 1.  All'articolo  47  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.    917, concernente i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) nel comma 1:
   1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) i compensi  per
l'attivita'   libero   professionale   intramuraria   del   personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale,  del  personale  di  cui
all'articolo  102  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11
luglio 1980, n.  382 e del personale di  cui  all'articolo  6,  comma
5,del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di  cui  all'articolo  1,
comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;";
   2)  nella  lettera  f)  dopo  le parole "pubbliche funzioni", sono
inserite le seguenti: "nonche' i compensi corrisposti ai membri delle
commissioni tributarie,  ai  giudici  di  pace  e  agli  esperti  del
Tribunale di sorveglianza,";
   3)  nella  lettera  g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla
cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica;";
   4) la lettera l) e' sostituita dalla seguente:  "l)    i  compensi
percepiti  dai  soggetti  impegnati  in  lavori  socialmente utili in
conformita' a specifiche disposizioni normative.";
  b) nel comma 3, le parole: "lettere f), g), h) e i)  del  comma  1"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "lettere  e), f), g), h) e i) del
comma 1".
 
          Note all'art. 2:
            - Si riporta il testo dell'art. 47, del testo unico delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con   il   decreto   del
          Presidente   della   Repubblica   n.  917  del  1986,  come
          modificato dal presente decreto:
            "Art.  47  (Redditi  assimilati  a   quelli   di   lavoro
          dipendente).  -  1.  Sono  assimilati  ai redditi di lavoro
          dipendente:
             a) i compensi  percepiti,  entro  i  limiti  dei  salari
          correnti  maggiorati  del 20 per cento, dai lavoratori soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione  dei  prodotti  agricoli e delle cooperative
          della piccola pesca;
             b) le indennita' e i  compensi  percepiti  a  carico  di
          terzi  dai  prestatori  di  lavoro dipendente per incarichi
          svolti in relazione  a  tale  qualita',  ad  esclusione  di
          quelli   che   per   clausola  contrattuale  devono  essere
          riversati al datore di lavoro e di  quelli  che  per  legge
          devono essere riversati allo Stato;
             c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di
          studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o
          di  addestramento  professionale, se il beneficiario non e'
          legato da rapporti di lavoro dipendente nei  confronti  del
          soggetto erogante;
             d)  le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli
          24, 33, lettera a), e 34 della legge  20  maggio  1985,  n.
          222,  nonche'  le congrue e i supplementi di congrua di cui
          all'art. 33, primo comma, della legge 26  luglio  1974,  n.
          343;
             e)  i  compensi  per  l'attivita'  libero  professionale
          intramuraria  del   personale   dipendente   del   Servizio
          sanitario  nazionale, del personale di cui all'art. 102 del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto
          legislativo   30   dicembre   1992,  n.  502  e  successive
          modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
          1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
             f) le indennita', i gettoni  di  presenza  e  gli  altri
          compensi  corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni, dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni,  nonche'  i  compensi corrisposti ai membri delle
          commissioni tributarie, ai giudici di pace e  agli  esperti
          del  Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che
          per legge debbono essere riversati allo Stato;
             g) le indennita'  di  cui  all'art.  1  della  legge  31
          ottobre  1965,  n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e del Parlamento europeo e le indennita', comunque  denomi-
          nate,  percepite  per le cariche elettive e per le funzioni
          di cui agli articoli 114 e 135 della  Costituzione  e  alla
          legge  27  dicembre  1985,  n.  816  nonche'  i conseguenti
          assegni vitalizi percepiti in dipendenza  dalla  cessazione
          delle  suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
          Presidente della Repubblica;
             h)  le  rendite  vitalizie  e   le   rendite   a   tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso;
             h-bis)  le  prestazioni  comunque  erogate  in  forma di
          trattamento periodico ai sensi del decreto  legislativo  21
          aprile   1993,   n.  124,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni;
             i) gli altri  assegni  periodici,  comunque  denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne'  lavoro,  compresi quelli indicati alle lettere h) e i)
          del comma 1  dell'art.  10  tra  gli  oneri  deducibili  ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 41;
             l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori
          socialmente utili in conformita' a specifiche  disposizioni
          normative.
            2.  I  redditi  di  cui alla lettera a) del comma 1, sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la cooperativa sia  iscritta  nel  registro  prefettizio  o
          nello  schedario  generale  della cooperazione, che nel suo
          statuto siano inderogabilmente indicati i  princi'pi  della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali princi'pi siano
          effettivamente osservati.
            3.  Per  i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
          i)  del  comma  1  l'assimilazione  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente  non  comporta  le detrazioni previste dall'art.
          13".
            - Si riporta il testo  dell'art.  102,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  382 del 1980, richiamato
          all'art. 47, del testo unico delle imposte sui redditi:
            "Art.  102  (Attivita'  assistenziale).  -  Il  personale
          docente   universitario,  e  i  ricercatori  che  esplicano
          attivita' assistenziale presso le cliniche e  gli  istituti
          universitari   di   ricovero   e   cura  anche  se  gestiti
          direttamente  dalle  universita',  convenzionati  ai  sensi
          dell'art.  39, legge 23 dicembre 1978, n. 833, assumono per
          quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri  previsti
          per  il  personale  di  corrispondente  qualifica del ruolo
          regionale in conformita' ai criteri fissati nei  successivi
          comma e secondo le modalita' stabilite negli schemi tipo di
          convenzione  di  cui al citato art. 39. Dell'adempimento di
          tali  doveri  detto  personale  risponde   alle   autorita'
          accademiche   competenti   in   relazione   al  loro  stato
          giuridico.
            Al personale di cui al  precedente  comma  e'  assicurata
          l'equiparazione   del   trattamento  economico  complessivo
          corrispondente  a  quello  del   personale   delle   unita'
          sanitarie  locali  di pari funzione, mansione ed anzianita'
          secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art.  31  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
          n. 761.
            Nell'ambito della convenzione di cui  all'art.  39  della
          legge  23  dicembre  1978,  n. 833, verra' anche fissato il
          limite finanziario entro il quale comprendere le indennita'
          di  cui  all'art.  31  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
            Le  corrispondenze funzionali tra il personale medico dei
          ruoli universitari ed  il  personale  medico  del  servizio
          sanitario  nazionale, previste dall'art. 31 del decreto del
          Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,  sono
          stabilite come segue:
             il professore ordinario e straordinario e' equiparato al
          medico appartenente alla posizione apicale;
             il   professore   associato   e'  equiparato  al  medico
          appartenente alla posizione intermedia;
             l'assistente ordinario del ruolo  ad  esaurimento  ed  i
          ricercatori  sono  equiparati  al  medico appartenente alla
          posizione iniziale.
            In rapporto alla disponibilita' di  posti  vacanti  nelle
          strutture  assistenziali a direzione universitaria previste
          dalle convenzioni, di cui al  precedente  primo  comma,  ai
          professori  associati,  agli  assistenti  ed ai ricercatori
          possono essere attribuite ai fini assistenziali  qualifiche
          di  livello  immediatamente superiore a quelle indicate nel
          precedente comma.
            L'attribuzione  della  qualifica  superiore e' deliberata
          annualmente  dal  rettore,  su  motivato  conforme   parere
          espresso  dal  consiglio di facolta' sulla base del curric-
          ulum formativo e professionale degli aspiranti desunto  dai
          titoli  accademici  didattici  e scientifici - comprendenti
          anche l'attivita'  assistenziale  e  -  dell'anzianita'  di
          ruolo.   Nel  caso  in  cui  il  servizio  nella  qualifica
          superiore venga prestato  senza  che  il  personale  medico
          universitario sia in possesso dei requisiti richiesti dalle
          norme  vigenti per il corrispondente personale ospedaliero,
          il  predetto  servizio  non  e'  valutabile  nei   concorsi
          ospedalieri.
            L'affidamento  delle  funzioni di cui ai precedenti commi
          deve  comunque  rispettare  l'afferenza  ai  raggruppamenti
          disciplinari     stabiliti    dalla    vigente    normativa
          universitaria.
            Il rapporto di lavoro  dei  professori  universitari  che
          svolgono  attivita' assistenziale puo' essere a tempo pieno
          o  a  tempo  definito  secondo  le  disposizioni   previste
          dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20
          dicembre  1979,  n.  761  e fatto salvo quanto previsto dal
          precedente art. 11, comma quarto, lettera a), del  presente
          decreto.
            L'opzione e' reversibile in relazione a motivate esigenze
          didattiche  e  di  ricerca  ed  ha  durata almeno biennale.
          L'opzione si esercita con le stesse modalita' previste  nel
          precedente art. 10.
            I  ricercatori universitari di cui al presente articolo a
          seconda  che  prestino  servizio  per  un  numero  di   ore
          globalmente  considerato  uguale  a  quello previsto per il
          corrispondente personale delle unita'  sanitarie  locali  a
          tempo   pieno  o  a  tempo  definito,  hanno  diritto  alla
          rispettiva integrazione del trattamento  economico  secondo
          quanto previsto nel precedente secondo comma".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto
          legislativo n. 502 del 1992, richiamato  all'art.  47,  del
          testo unico delle imposte sui redditi:
            "Art.  6  (Rapporti  tra  Servizio sanitario nazionale ed
          Universita').
            (Omissis).
            5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia
          il personale laureato medico ed odontoiatra  di  ruolo,  in
          servizio  alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-
          scientifica e socio-sanitaria,  svolge  anche  le  funzioni
          assistenziali.  In  tal  senso  e'  modificato il contenuto
          delle attribuzioni dei  profili  del  collaboratore  e  del
          funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma
          di  laurea  in  medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E'
          fatto divieto alle  universita'  di  assumere  nei  profili
          indicati   i   laureati  in  medicina  e  chirurgia  ed  in
          odontoiatria".
            - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, 6,  7,  della
          legge  n.    662 del 1996, richiamati all'art. 47 del testo
          unico delle imposte sui redditi:
            "Art.  1 (Misure in materia di sanita', pubblico impiego,
          istruzione,  finanza  regionale  e  locale,  previdenza   e
          assistenza).
            (Omissis).
            5.  Ferme restando le incompatibilita' previste dall'art.
          4, comma 7, della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  da
          riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate
          ovvero a quelle indicate dall'art.  6, comma 6, della legge
          23  dicembre  1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della
          libera professione  intramuraria  da  parte  del  personale
          dipendente  del  Servizio sanitario nazionale, da espletare
          dopo aver assolto al debito orario,  e'  incompatibile  con
          l'esercizio  di attivita' libero professionale. L'attivita'
          libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato
          per la libera professione extramuraria  non  puo'  comunque
          essere  svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, di-
          verse da quella di  appartenenza,  o  presso  le  strutture
          sanitarie    private   accreditate,   anche   parzialmente.
          L'accertamento delle  incompatibilita'  compete,  anche  su
          iniziativa  di  chiunque  vi  abbia interesse, al direttore
          generale dell'azienda ospedaliera o  dell'unita'  sanitaria
          locale interessata.
            6.  Le  disposizioni  previste  dai  commi  da  1 a 19 si
          applicano anche  al  personale  di  cui  all'art.  102  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382, e al personale di  cui  all'art.    6,  comma  5,  del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni.
            7. Per il personale indicato ai commi 5 e  6  l'attivita'
          libero  professionale  intramuraria  e' assimilata, ai fini
          fiscali, al rapporto di lavoro dipendente.
            (Omissis)".