Art. 3.
           Determinazione del reddito di lavoro dipendente
 1.  L'articolo  48  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.    917, concernente la determinazione del reddito di lavoro
dipendente, e' sostituito dal seguente:
 "Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1.  Il
reddito di lavoro dipendente e' costituito da  tutte  le  somme  e  i
valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta,
anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di
lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme
e  i  valori  in  genere,  corrisposti  dai datori di lavoro entro il
giorno 12 del mese di gennaio  del  periodo  d'imposta  successivo  a
quello cui si riferiscono.
 2. Non concorrono a formare il reddito:
  a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro  o  dal  lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente  fine  assistenziale
in  conformita'  a  disposizioni  di  contratto  o  di  accordo  o di
regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a
lire 7.000.000; i contributi versati dal datore di lavoro alle  forme
pensionistiche  complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto
disposto dall'articolo 18, comma 1, del citato decreto legislativo n.
124 del 1993; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate  ai
medesimi   fini,   versati   dal   lavoratore   alle  medesime  forme
pensionistiche complementari per un importo non superiore  al  2  per
cento  della  retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del TFR e comunque a lire 2  milioni  e  500  mila,  a
condizione  che  le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato
decreto  legislativo  21  aprile   1993,   n.   124,   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per  un  importo
pari  all'ammontare  del  contributo  versato,  salvo quanto disposto
dall'articolo 18, comma 1, del medesimo decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124. La suddetta condizione non si applica nel caso  in  cui
la   fonte  istitutiva  sia  costituita  unicamente  da  accordi  tra
lavoratori; i contributi versati dal lavoratore dipendente  ai  sensi
dell'articolo  2  della  legge  8  agosto  1995, n. 335, eccedenti il
massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14  dicembre
1995, n. 579;
  b)  le  erogazioni  liberali  concesse in occasione di festivita' o
ricorrenze alla generalita' o a categorie di dipendenti non superiori
nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonche' i  sussidi  occasionali
concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente  e  quelli  corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai
sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108,  o  ammessi  a  fruire  delle
erogazioni  pecuniarie  a  ristoro  dei  danni  conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31  dicembre
1991,  n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
  c)  le  somministrazioni  di  vitto  da parte del datore di lavoro,
nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro
o gestite da terzi, o, fino all'importo  complessivo  giornaliero  di
lire 10.240, le prestazioni e le indennita' sostitutive;
  d)   le   prestazioni  di  servizi  di  trasporto  collettivo  alla
generalita' o a categorie di dipendenti; anche se  affidate  a  terzi
ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
  e)  i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1
dell'articolo 47;
  f) le somme erogate dal  datore  di  lavoro  alla  generalita'  dei
dipendenti  o  a  categorie  di dipendenti per le finalita' di cui al
comma 1 dell'articolo 65, con  esclusione  di  quelle  di  assistenza
sociale  e  sanitaria, e l'utilizzo delle relative opere e servizi da
parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;
  g) il valore delle azioni, in caso di sottoscrizione di  azioni  ai
sensi  degli  articoli  2349 e 2441, ultimo comma, del codice civile,
anche se  emesse  da  societa'  che  direttamente  o  indirettamente,
controllano  l'impresa,  ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa;
  h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui  all'articolo
10  e  alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate
dal datore di lavoro in  conformita'  a  contratti  collettivi  o  ad
accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui
allo  stesso  articolo  10,  comma  1,  lettera b). Gli importi delle
predette somme ed erogazioni devono essere attestate  dal  datore  di
lavoro;
  i)  le  mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi
organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per
cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.
 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma
1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al  coniuge
del  dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto
di ottenerli da terzi, si applicano  le  disposizioni  relative  alla
determinazione  del  valore  normale dei beni e dei servizi contenute
nell'articolo 9. Il valore normale  dei  generi  in  natura  prodotti
dall'azienda  e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al
prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda  nelle  cessioni  al
grossista.  Non  concorre  a  formare  il  reddito il valore dei beni
ceduti e dei servizi prestati  se  complessivamente  di  importo  non
superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore
e'  superiore  al  citato  limite,  lo  stesso concorre interamente a
formare il reddito.
 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
  a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1,  lettere
a),  c)  e  m),  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, i
motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il  30
per    cento   dell'importo   corrispondente   ad   una   percorrenza
convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla  base  del  costo
chilometrico  di  esercizio  desumibile  dalle  tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro  il  30  novembre  di
ciascun  anno  e  comunicare  al Ministero delle finanze che provvede
alla pubblicazione entro il 31  dicembre,  con  effetto  dal  periodo
d'imposta   successivo,   al   netto  degli  ammontari  eventualmente
trattenuti al dipendente;
  b)  in  caso  di  concessione di prestiti si assume il 50 per cento
della differenza tra l'importo degli  interessi  calcolato  al  tasso
ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito
e  l'importo  degli  interessi  calcolato  al  tasso  applicato sugli
stessi.  Tale disposizione non si applica per  i  prestiti  stipulati
anteriormente  al  1  gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai
dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal  datore  di
lavoro  ai  dipendenti  in  contratto  di  solidarieta'  o  in  cassa
integrazione guadagni o a  dipendenti  vittime  dell'usura  ai  sensi
della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie  a  ristoro  dei  danni  conseguenti  a  rifiuto opposto a
richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre  1991,  n.
419,  convertito  con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172;
  c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si
assume  la  differenza  tra  la  rendita  catastale  del   fabbricato
aumentata  di  tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese
le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per  il
godimento  del  fabbricato  stesso.  Per  i  fabbricati  concessi  in
connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso,  si  assume
il  30  per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non
devono essere iscritti nel catasto si assume  la  differenza  tra  il
valore  del canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato.
 5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori  del
territorio  comunale  concorrono  a  formare  il reddito per la parte
eccedente lire 90.000 al  giorno,  elevate  a  lire  150.000  per  le
trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in  caso  di  rimborso  delle  spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o  vitto  fornito  gratuitamente  il  limite  e'
ridotto  di  un  terzo.  Il limite e' ridotto di due terzi in caso di
rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In  caso
di  rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del
territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al  viaggio  e  al
trasporto,   nonche'   i   rimborsi   di   altre   spese,  anche  non
documentabili, eventualmente  sostenute  dal  dipendente,  sempre  in
occasione  di  dette  trasferte  o missioni, fino all'importo massimo
giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000  per  le  trasferte
all'estero.  Le  indennita'  o  i  rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi  di  spese  di
trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono
a formare il reddito.
 6.  Le  indennita'  e  le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai
lavoratori tenuti  per  contratto  all'espletamento  delle  attivita'
lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte
con  carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo
previste  dalla  legge  o  dal  contratto  collettivo,   nonche'   le
indennita'  di  cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il  reddito
nella  misura  del  50  per cento del loro ammontare. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale,  possono  essere individuate categorie di
lavoratori   e   condizioni   di   applicabilita'   della    presente
disposizione.
 7.  Le  indennita'  di trasferimento, quelle di prima sistemazione e
quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura
del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo  annuo
non  superiore  a  lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni  per  quelli  fuori  dal  territorio
nazionale  o  a  destinazione  in  quest'ultimo.  Se le indennita' in
questione,  con   riferimento   allo   stesso   trasferimento,   sono
corrisposte  per  piu' anni, la presente disposizione si applica solo
per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio,
ivi comprese quelle dei  familiari  fiscalmente  a  carico  ai  sensi
dell'articolo  12,  e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli
oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso
dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto  trasferimento
della   sede  di  lavoro,  se  rimborsate  dal  datore  di  lavoro  e
analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche
se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'.
 8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite  per  servizi
prestati  all'estero  costituiscono  reddito  nella misura del 50 per
cento. Se per i servizi  prestati  all'estero  dai  dipendenti  delle
amministrazioni  statali  la  legge  prevede la sorresponsione di una
indennita' base e di  maggiorazioni  ad  esse  collegate  concorre  a
formare  il  reddito  la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento.    Qualora  l'indennita'  per  servizi   prestati   all'estero
comprenda  emolumenti  spettanti  anche con riferimento all'attivita'
prestata nel territorio nazionale, la riduzione  compete  solo  sulla
parte  eccedente  gli  emolumenti  predetti. L'applicazione di questa
disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi  del  presente  articolo
non  concorrono  a  formare  il  reddito di lavoro dipendente possono
essere rivalutati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la
variazione percentuale del valore medio  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo  per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di
dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al
valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso
periodo dell'anno 1998.  A  tal  fine,  entro  il  30  settembre,  si
provvede  alla ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto  il
suddetto    decreto    si    fara'    fronte    all'onere   derivante
dall'applicazione del medesimo decreto.".
 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo  48
del  testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, valutato in lire 25  miliardi  per
l'anno  1998,  si  provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente decreto. Il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato   ad   apportare,  con  proprio  decreto,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 3:
            -  Il  decreto  legislativo  n.  124 del 1993, richiamato
          all'art. 48, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
          reca: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari,
          a  norma  dell'art.  3, comma 1, lettera v), della legge 23
          ottobre 1992, n. 421",  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario.
            -  Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto
          legislativo n. 124 del 1993,  richiamato  all'art.  48  del
          testo unico delle imposte sui redditi:
            "Art.  18  (Norme finali). - 1. Alle forme pensionistiche
          complementari che risultano istituite alla data di  entrata
          in  vigore  della  legge  23  ottobre  1992, n. 421, non si
          applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi  1,  2  e  3,
          mentre  l'art.  13,  commi  5  e 7, ha effetto dal 1 luglio
          1994. Salvo quanto previsto al comma  3,  dette  forme,  se
          gia'  configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile
          ed indipendentemente dalla natura giuridica del  datore  di
          lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in
          vigore   del   presente  decreto  legislativo,  dotarsi  di
          strutture gestionali amministrative e contabili separate.
            2-9. (Omissis)".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   3,   del   decreto
          legislativo  n.  124  del 1993, richiamato all'art. 48, del
          testo unico delle imposte sui redditi:
            "Art.   3   (Istituzione   delle   forme   pensionistiche
          complementari).  - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le
          fonti  istitutive  delle forme pensionistiche complementari
          sono le seguenti:
             a) contratti  e  accordi  collettivi,  anche  aziendali,
          ovvero,  in  mancanza,  accordi fra lavoratori, promossi da
          sindacati firmatari di contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro,  accordi, anche interaziendali per gli appartenenti
          alla categoria dei quadri,  promossi  dalle  organizzazioni
          sindacali  nazionali rappresentative della categoria membri
          del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
             b)  accordi  fra  lavoratori  autonomi  o   fra   liberi
          professionisti,  promossi  da loro sindacati o associazioni
          di rilievo almeno regionale;
             c) regolamenti di enti o  aziende,  i  cui  rapporti  di
          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi
          collettivi, anche aziendali;
             c-bis) accordi fra soci  lavoratori  di  cooperative  di
          produzione  e lavoro, promossi da associazioni nazionali di
          rappresentanza   del   movimento   cooperativo   legalmente
          riconosciute.
            2.  Per  il  personale  dipendente  dalle amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche
          complementari possono essere istituite mediante i contratti
          collettivi  di  cui  al  titolo  III  del  medesimo decreto
          legislativo. Per il personale dipendente  di  cui  all'art.
          2,  comma  4,  del  medesimo  decreto  legislativo le forme
          pensionistiche  complementari  possono   essere   istituite
          secondo  le  norme  dei  rispettivi ordinamenti, ovvero, in
          mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi
          da loro associazioni.
            3.  Le  forme  pensionistiche  complementari sono attuate
          mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4  di  appositi
          fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di
          ''fondo  pensione'', la quale non puo' essere utilizzata da
          altri soggetti.
            4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono  le
          modalita'  di  partecipazione  garantendo  la  liberta'  di
          adesione individuale".
            - Si riporta un estratto dell'art. 2, della legge n.  335
          del  1995,  richiamato  all'art.  48, del testo unico delle
          imposte sui redditi:
            "Art. 2 (Armonizzazione). - 1-25. (omissis).
            26.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,   sono   tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  Gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma 1, dell'art. 49, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del medesimo testo unico e gli incaricati  alla  vendita  a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
            27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista  dal  comma
          26  comunicano  all'INPS,  entro il 31 gennaio 1996, ovvero
          dalla  data  di  inizio   dell'attivita'   lavorativa,   se
          posteriore,  la tipologia dell'attivita' medesima, i propri
          dati anagrafici, il numero di codice fiscale e  il  proprio
          domicilio.
            28. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600,  che  corrispondono  compensi  comunque  denominati
          anche   sotto   forma  di  partecipazione  agli  utili  per
          prestazioni di lavoro autonomo di cui  al  comma  26,  sono
          tenuti  ad  inoltrare  all'INPS,  nei termini stabiliti nel
          quarto comma dell'art. 9, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello
          770-D,  con  esclusione dei dati relativi ai percettori dei
          redditi di lavoro, autonomo indicati nel comma  2,  lettere
          da  b)  a  f),  e nel comma 3 dell'art. 49, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
            29. Il contributo alla Gestione separata di cui al  comma
          26,  e' dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed
          e' applicato sul reddito delle  attivita'  determinato  con
          gli  stessi  criteri  stabiliti  ai  fini  dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
          dichiarazione annuale  dei  redditi  e  dagli  accertamenti
          definitivi.  Hanno  diritto  all'accreditamento  di tutti i
          contributi mensili relativi a ciascun anno  solare  cui  si
          riferisce  il versamento i soggetti che abbiano corrisposto
          un contributo di importo non inferiore a  quello  calcolato
          sul  minimale  di  reddito  stabilito dall'art. 1, comma 3,
          della  legge  2  agosto  1990,   n.   233,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  In  caso di contribuzione
          annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da
          accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.
          I  contributi  come  sopra  determinati   sono   attribuiti
          temporalmente   dall'inizio   dell'anno   solare   fino   a
          concorrenza di dodici  mesi  nell'anno.  Il  contributo  e'
          adeguato  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza sociale di concerto con il Ministro del  tesoro,
          sentito  l'organo  di  gestione  come definito ai sensi del
          comma 32.
            30.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro   e   della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  delle
          finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre  1995,
          sono  definiti  le modalita' ed i termini per il versamento
          del contributo stesso,  prevedendo,  ove  coerente  con  la
          natura  dell'attivita'  soggetta  al contributo, il riparto
          del  medesimo  nella  misura   di   un   terzo   a   carico
          dell'iscritto  e  di  due  terzi  a  carico del committente
          dell'attivita'  espletata  ai  sensi  del  comma   26.   Se
          l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
          del   contributo   dovuto   per   l'anno   di  riferimento,
          l'eccedenza e' computata  in  diminuzione  dei  versamenti,
          anche   di  acconto,  dovuti  per  il  contributo  relativo
          all'anno   successivo,   ferma   restando    la    facolta'
          dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
          termine  previsto  per  il  pagamento  del  saldo  relativo
          all'anno cui il credito si riferisce. Per  i  soggetti  che
          non  provvedono  entro i termini stabiliti al pagamento dei
          contributi ovvero  vi  provvedono  in  misura  inferiore  a
          quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme
          aggiuntive  previste  per  la  gestione previdenziale degli
          esercenti attivita' commerciali.
            31-33. (Omissis)".
            - Il decreto legislativo  n.  579  del  1995,  richiamato
          all'art.  48,  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma
          18, della legge  8  agosto  1995  n.  335,  in  materia  di
          trattamento  fiscale  e contributivo della parte di reddito
          eccedente l'importo del  massimale  contributivo  stabilito
          dal  medesimo  art.  2"  ed  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 24 gennaio 1996, n. 19.
            - La legge n. 108 del 1996, richiamato all'art.  48,  del
          testo  unico delle imposte sui redditi, reca: "Disposizioni
          in materia  di  usura"  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58, supplemento ordinario.
            -  Il  decreto-legge  n.  419  del  1991,  convertito con
          modificazioni dalla  legge  n.  172  del  1992,  richiamato
          all'art.  48,  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          reca: "Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime  di
          richieste  estorsive".  Il  decreto-legge  e  la  legge  di
          conversione   sono   pubblicati,   rispettivamente,   nella
          Gazzetta  Ufficiale  2  gennaio 1992, n. 1 e nella Gazzetta
          Ufficiale 28 febbraio 1992, n. 49.
            - Il testo dell'art. 47, del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  richiamato  all'art.  48, del medesimo testo
          unico e' riportato in nota all'art. 2.
            - Si riporta il testo dell'art. 65, comma  1,  del  testo
          unico  delle  imposte  sui redditi, richiamato all'art. 48,
          del medesimo testo unico:
            "Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - 1. Le spese rela-
          tive ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'  dei
          dipendenti   o   categorie  di  dipendenti  volontariamente
          sostenute   per   specifiche   finalita'   di   educazione,
          istruzione,  ricreazione,  assistenza sociale e sanitaria o
          culto, sono deducibili per  un  ammontare  complessivo  non
          superiore  al  5  per  mille dell'ammontare delle spese per
          prestazioni   di   lavoro   dipendente   risultante   dalla
          dichiarazione dei redditi.
            (Omissis)".
            - Si riporta il testo dell'art. 12, del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, richiamato all'art. 48, del medesimo
          testo unico:
            Art. 12  (Detrazioni  per  carichi  di  famiglia).  -  1.
          Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
              a)  lire 1.057.552, se il reddito imponibile non supera
          lire 30.000.000; lire 961.552, se il reddito imponibile  e'
          superiore  a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000; lire
          889.552, se il  reddito  imponibile  e'  superiore  a  lire
          60.000.000  ma  non a lire 100.000.000; lire 817.552, se il
          reddito imponibile e' superiore a lire 100.000.000  per  il
          coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
             b)  le  seguenti  somme  per  i  figli, compresi i figli
          naturali riconosciuti, i figli adottivi e  gli  affidati  o
          affiliati,  minori  di  eta'  o  permanentemente inabili al
          lavoro, e per quelli di eta' non superiore a ventisei  anni
          dediti  agli  studi o a tirocinio gratuito: lire 94.437 per
          un figlio; lire 188.874 per due figli; lire 283.311 per tre
          figli; lire 377.748 per quattro  figli;  lire  472.185  per
          cinque  figli; lire 566.622 per sei figli; lire 661.059 per
          sette figli; lire 755.496 per otto figli; lire  94.437  per
          ogni altro figlio;
             c)  lire  130.592  per  ciascuna  delle persone indicate
          nell'art.  433 del codice civile,  tranne  quelle  indicate
          alla   lettera  b),  che  conviva  con  il  contribuente  o
          percepisca   assegni   alimentari   non    risultanti    da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
            2. La detrazione per i figli prevista alla lettera b) del
          comma 1, spetta in misura doppia:
             a)  se il contribuente e' coniugato con l'altro genitore
          e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera  a)  del
          comma 1;
             b)  se  l'altro  genitore  manca  e  il  contribuente e'
          coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;
              c) per i figli  rimasti  esclusivamente  a  carico  del
          contribuente  nei  casi  di  annullamento,  scioglimento  o
          cessazione degli effetti civili del matrimonio con  l'altro
          genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;
             d)  per  i  figli  naturali  non riconosciuti dall'altro
          genitore;
             e) per i figli naturali  riconosciuti  anche  dall'altro
          genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;
             f)  per  i figli adottivi e per gli affidati o affiliati
          del solo contribuente.
            3. Se l'altro genitore manca  o  non  ha  riconosciuto  i
          figli  naturali  e  il  contribuente  non e' coniugato o e'
          legalmente ed effettivamente separato ovvero  nei  casi  di
          cui alla lettera e) del comma 2, come pure se vi sono figli
          adottivi,  affidati  o  affiliati  del  solo contribuente e
          questi non e' coniugato o e' legalmente  ed  effettivamente
          separato,  la detrazione prevista alla lettera a) del comma
          1 si applica per il primo figlio e la somma  detraibile  in
          relazione  al  numero  dei  figli,  comprendendo tra questi
          anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di
          lire 188.874.
            4. Le detrazioni  per  carichi  di  famiglia  spettano  a
          condizione   che  le  persone  alle  quali  si  riferiscono
          possiedano un reddito  complessivo  non  superiore  a  lire
          5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
            5.  Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate
          a mese e competono dal mese in cui  si  sono  verificate  a
          quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
            6. (Abrogato)".ÿ
            -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 2349 e 2441 del
          codice civile, richiamati all'art. 48 del testo unico delle
          imposte sui redditi:
            "Art. 2349 (Azioni a favore dei prestatori ali lavoro). -
          In  caso  di  assegnazione  straordinaria   di   utili   ai
          prestatori  di  lavoro  dipendenti  dalla societa', possono
          essere emesse, per un ammontare corrispondente  agli  utili
          stessi,   speciali   categorie   di   azioni  da  assegnare
          individualmente  ai  prestatori  di   lavoro,   con   norme
          particolari  riguardo  alla forma, al modo di trasferimento
          ed ai diritti spettanti agli azionisti.
            Il capitale  sociale  deve  essere  aumentato  in  misura
          corrispondente".
            "Art.  2441  (Diritto  di  opzione).  -  Le  azioni nuova
          emissione e le obbligazioni convertibili in  azioni  devono
          essere  offerte in opzione ai soci in proporzione al numero
          delle   azioni   possedute.   Se   vi   sono   obbligazioni
          convertibili  diritto di opzione spetta anche ai possessori
          di queste, in concorso con i soci, sulla base del  rapporto
          di cambio.
            L'offerta   di   opzione   deve   essere  pubblicata  nel
          Bollettino  ufficiale  delle  societa'  per  azioni   e   a
          responsabilita'  limitata.  Per  l'esercizio del diritto di
          opzione deve essere concesso un  termine  non  inferiore  a
          trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
            Coloro  che  esercitano il diritto di opzione, purche' ne
          facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
          nell'acquisto   delle   azioni   e    delle    obbligazioni
          convertibili  in azioni che siano rimaste non optate. Se le
          azioni sono quotate in borsa,  i  diritti  di  opzione  non
          esercitati   devono   essere   offerti   in   borsa   dagli
          amministratori, per conto della societa', per almeno cinque
          riunioni,  entro  il  mese  successivo  alla  scadenza  del
          termine stabilito a norma del secondo comma.
            Il  diritto  di opzione non spetta per le azioni di nuova
          emissione che, secondo  la  deliberazione  di  aumento  del
          capitale,  devono  essere liberate mediante conferimenti in
          natura.
            Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto di
          opzione puo' essere escluso o limitato con la deliberazione
          di  aumento  di  capitale,  approvata  da  tanti  soci  che
          rappresentino oltre la meta' del capitale sociale, anche se
          la  deliberazione  e' presa in assemblea di seconda o terza
          convocazione.
            Le  proposte  di  aumento  del   capitale   sociale   con
          esclusione  o  limitazione del diritto di opzione, ai sensi
          del quarto o del quinto  comma,  devono  essere  illustrate
          dagli  amministratori  con  apposita relazione, dalla quale
          devono  risultare  le  ragioni  dell'esclusione   o   della
          limitazione,  ovvero,  qualora  l'esclusione  derivi  da un
          conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso
          i criteri adottati per  la  determinazione  del  prezzo  di
          emissione.   La  relazione  deve  essere  comunicata  dagli
          amministratori al collegio sindacale almeno  trenta  giorni
          prima  di  quello  fissato  per l'assemblea. Entro quindici
          giorni il collegio  sindacale  deve  esprimere  il  proprio
          parere  sulla  congruita'  del  prezzo  di  emissione delle
          azioni. Il parere del collegio  sindacale  e  la  relazione
          giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale
          nell'ipotesi  prevista  dal  quarto  comma  devono  restare
          depositati nella sede della  societa'  durante  i  quindici
          giorni che precedono l'assemblea e finche' questa non abbia
          deliberato;   i   soci   possono   prenderne   visione.  La
          deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni
          in base al valore dei patrimonio netto, tenendo conto,  per
          le  azioni  quotate  in  borsa,  anche dell'andamento delle
          quotazioni nell'ultimo semestre.
            Non si considera  escluso  ne'  limitato  il  diritto  di
          opzione  qualora  la  deliberazione di aumento del capitale
          preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
          da banche o da enti  o  societa'  finanziarie  soggetti  al
          controllo  della Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa,  con  obbligo  di  offrirle  agli  azionisti   della
          societa'  in conformita' con i primi tre commi del presente
          articolo.  Le spese di tale operazione sono a carico  della
          societa'  e  la  deliberazione di aumento del capitale deve
          indicarne l'ammontare.
            Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza
          richiesta   per  le  assemblee  straordinarie  puo'  essere
          escluso il diritto di opzione  limitatamente  a  un  quarto
          delle  azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in
          sottoscrizione ai dipendenti della societa'.   L'esclusione
          dell'opzione  in  misura  superiore  al  quarto deve essere
          approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma".ÿ
            - Il testo dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui
          redditi, richiamato all'art. 48 del medesimo  testo  unico,
          e' riportato in nota all'art. 5.
            -  Si  riporta il testo dell'art. 9 del testo unico delle
          imposte sui redditi, richiamato all'art.  48  del  medesimo
          testo unico:
            "Art.  9  (Determinazione dei redditi e delle perdite). -
          1. I redditi e le  perdite  che  concorrono  a  formare  il
          reddito  complessivo  sono  determinati  distintamente  per
          ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei  successivi
          capi,  in  base  al  risultato complessivo netto di tutti i
          cespiti che rientrano nella stessa categoria.
            2. Per la determinazione dei redditi e  delle  perdite  i
          corrispettivi,  i  proventi, le spese e gli oneri in valuta
          estera sono valutati secondo il cambio del  giorno  in  cui
          sono  stati  percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
          piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
          cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
          valutati in base al valore normale dei beni e  dei  servizi
          da cui sono costituiti. In caso di conferimenti in societa'
          o  in  altri  enti si considera corrispettivo conseguito il
          valore normale  delle  azioni  e  dei  titoli  ricevuti  se
          negoziati in mercati italiani o esteri.
            3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4
          per  i  beni  ivi  considerati,  si  intende  il  prezzo  o
          corrispettivo mediamente praticato per i beni e  i  servizi
          della  stessa  specie  o  similari, in condizioni di libera
          concorrenza e al medesimo  stadio  di  commercializzazione,
          nel  tempo  e  nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
          acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
          piu' prossimi.  Per la determinazione del valore normale si
          fa riferimento, in quanto  possibile,  ai  listini  o  alle
          tariffe  del  soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
          in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle  camere  di
          commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
          sconti  d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina
          dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
            4. Il valore normale e' determinato:
             a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli  negoziati
          in  mercati  regolamentati  italiani o esteri, in base alla
          media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
             b) per le altre azioni, per le  quote  di  societa'  non
          azionarie  e  per  i  titoli  o  quote di partecipazione al
          capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione  al
          valore  del  patrimonio netto della societa' o ente ovvero,
          per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
          complessivo dei conferimenti;
             c)  per  le  obbligazioni  e gli altri titoli diversi da
          quelli indicati alle lettere a) e b),  comparativamente  al
          valore  normale  dei titoli aventi analoghe caratteristiche
          negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e,  in
          mancanza,  in  base ad altri elementi determinabili in modo
          obiettivo.
            5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni rel-
          ative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per atti
          a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento
          di diritti reali di  godimento  e  per  i  conferimenti  in
          societa'".ÿ
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 54, comma, lettere a),
          c), m) del decreto legislativo n. 285 del 1982,  richiamato
          all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi:
            "Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono veicoli
          a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e
          si distinguono in:
             a)   autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello  del
          conducente;
             b) (omissis);
             c)  autoveicoli  per trasporto promiscuo: veicoli aventi
          una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5  t
          o  4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
          trasporto di persone e di cose e  capaci  di  contenere  al
          massimo nove posti compreso quello del conducente;
             d) - l) (omissis);
             m)  autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria
          ed  attrezzati  permanentemente  per  essere   adibiti   al
          trasporto  e  all'alloggio  di  sette  persone  al massimo,
          compreso il conducente;
             n) (omissis).
            2. (omissis)".
            - Si riporta il  testo  dell'art.  133  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n. 1229 del 1959, richiamato
          all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi:
            "Art. 133. Per gli atti compiuti fuori dell'edificio  ove
          l'ufficio  giudiziario  ha  sede  e'  dovuta  all'ufficiale
          giudiziario, a rimborso  di  ogni  spesa,  l'indennita'  di
          trasferta.  Tale indennita' spetta per il viaggio di andata
          e per quello di ritorno ed e' stabilita, per  gli  atti  di
          notificazione, nella seguente misura:
             a) fino a sei chilometri: lire 1.500;
             b) fino a dodici chilometri: lire 2.800;
             c) fino a diciotto chilometri: lire 3.800;
             d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei
          chilometri  o  di  frazione  superiore  a tre chilometri di
          percorso successivo, nella misura di cui alla  lettera  c),
          aumentata di lire 800.
            Per  gli  atti di esecuzione, l'indennita' e' dovuta, per
          il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella  misura
          doppia di quella prevista dal precedente comma.
            L'indennita'  non e' dovuta per la notificazione eseguita
          per mezzo del servizio postale. Per il protesto di cambiali
          e di titoli alle stesse equiparati, si applicano  le  norme
          di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per
          le trasferte in materia penale le norme di cui all'art. 142
          del presente decreto.
            Annualmente,  con decreto del Presidente della Repubblica
          - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia,
          sentiti i  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative del personale, di concerto con
          il  Ministro  del  tesoro e con il Ministro per la funzione
          pubblica - l'importo della indennita' di  trasferta  potra'
          essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate
          dall'Istituto   centrale  di  statistica,  dell'indice  dei
          prezzi al consumo per le famiglie di  operai  ed  impiegati
          verificatesi nel triennio precedente".