Art. 4.
                Determinazione dei redditi assimilati
                    a quelli di lavoro dipendente
 1.  Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo
l'articolo 48, e' inserito il seguente:
 "Art.  48-bis  (Determinazione  dei  redditi  assimilati a quelli di
lavoro dipendente). - 1. Ai fini  della  determinazione  dei  redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni
dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato:
  a)  ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera a)
del comma  1  dell'articolo  47,  i  contributi  versati  alle  forme
pensionistiche  complementari  previste  dal  decreto  legislativo 21
aprile 1993, n. 124  dai  lavoratori  soci  o  dalle  cooperative  di
produzione  e  lavoro  non concorrono a formare il reddito fino ad un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a 5 milioni di lire,
dell'imponibile rilevante ai fini della  contribuzione  previdenziale
obbligatoria;
  b)  ai  fini  della  determinazione  delle  indennita'  di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresi',  a
formare  il  reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive
pubbliche, nonche' a coloro che esercitano le funzioni  di  cui  agli
articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese,
purche'  l'erogazione  di  tali  somme  e  i  relativi  criteri siano
disposti dagli organi competenti  a  determinare  i  trattamenti  dei
soggetti  stessi.   Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera
g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a  tassazione  per
la  quota  parte  che  non  deriva  da  fonti riferibili a trattenute
effettuate al percettore gia' assoggettate a ritenute fiscali.  Detta
quota  parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura
corrispondente al rapporto complessivo delle  trattenute  effettuate,
assoggettate  a  ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni
vitalizi.  Il  rapporto  va  effettuato  separatamente  dai  distinti
soggetti  erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i
propri elementi;
  c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e  i)  del
comma  1  dell'articolo  47  non  si  applicano  le  disposizioni del
predetto articolo 48. Le predette  rendite  e  assegni  si  presumono
percepiti,  salvo  prova  contraria,  nella  misura  e  alle scadenze
risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito  per
il   60    per  cento  dell'ammontare  lordo  percepito  nel  periodo
d'imposta;
  d) per le prestazioni periodiche indicate alla lettera  h-bis)  del
comma  1  dell'articolo  47  non  si  applicano  le  disposizioni del
richiamato articolo 48 e le stesse costituiscono reddito  per  l'87,5
per cento dell'ammontare lordo corrisposto.".
 
          Note all'art. 4:
            -  Gli articoli 47 e 48 del testo unico delle imposte sui
          redditi, richiamati  all'art.  48-bis  del  medesimo  testo
          unico sono riportati, rispettivamente, in nota all'art. 2 e
          nel testo dell'art. 3.
            -  Il  decreto  legislativo  n.  124 del 1993, richiamato
          all'art. 48-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,
          e' indicato in nota all'art.  3.
            -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 114 e 135 della
          Costituzione, richiamati all'art. 48-bis  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi:
            "Art.  114. La Repubblica si riparte in Regioni, Province
          e Comuni".ΓΏ
            "Art.  135.  La  Corte  costituzionale  e'  composta   di
          quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
          Repubblica,  per un terzo dal Parlamento in seduta comune e
          per  un  terzo  dalle  supreme  magistrature  ordinaria  ed
          amministrative.
            I  giudici  della  Corte costituzionale sono scelti tra i
          magistrati anche a  riposo  delle  giurisdizioni  superiori
          ordinaria  ed  amministrative,  i  professori  ordinari  di
          universita' in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
          anni d'esercizio.
            I giudici della Corte costituzionale  sono  nominati  per
          nove  anni,  decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
          giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
            Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
          dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
            La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo  le  norme
          stabilite  dalla legge, il presidente, che rimane in carica
          per un triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni  caso  i
          termini di scadenza dell'ufficio di giudice.
            L'ufficio  di  giudice  della  Corte e' incompatibile con
          quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale,
          con l'esercizio della professione d'avvocato,  e  con  ogni
          carica ed ufficio indicati dalla legge.
            Nei   giudizi   d'accusa   contro   il  Presidente  della
          Repubblica intervengono, oltre  i  giudici  ordinari  della
          Corte,  sedici  membri  tratti  a  sorte  da  un  elenco di
          cittadini  aventi  i  requisiti   per   l'eleggibilita'   a
          senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
          elezione  con  le  stesse modalita' stabilite per la nomina
          dei giudici ordinari".