Art. 5.
              Altre disposizioni in materia di redditi
                        da lavoro dipendente
 1.  Al  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a)  nell'articolo  3,  comma 3, recante l'elencazione dei redditi e
degli assegni esclusi dalla base imponibile:
   1) la lettera c),  concernente  i  redditi  da  lavoro  dipendente
prodotti all'estero, e' abrogata;
   2) la lettera d), riguardante gli assegni familiari, e' sostituita
dalla  seguente:  "d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo
familiare, nonche', con gli stessi limiti e alle medesime condizioni,
gli emolumenti per carichi di famiglia comunque  denominati,  erogati
nei casi consentiti dalla legge.";
  b)  nell'articolo 10, comma 1, riguardante gli oneri deducibili dal
reddito complessivo, dopo la lettera d),  e'  aggiunta  la  seguente:
"d-bis)  le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso
a formare il reddito in anni precedenti;";
  c) all'articolo 16, comma  1,  recante  l'elencazione  dei  redditi
soggetti  a  tassazione separata, nella lettera b), le parole da: "di
cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47" fino alla fine
della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "di  cui  al  comma  1
dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46";
  d) all'articolo 17, riguardante l'indennita' di fine rapporto:
   1) il comma 4, e' sostituito dal seguente: "4. Sulle anticipazioni
e  sugli  acconti  relativi  al  trattamento  di fine rapporto e alle
indennita' equipollenti, nonche' sulle  anticipazioni  relative  alle
altre  indennita'  e  somme, l'imposta si applica, rispettivamente, a
norma dei commi 1 e 2, salvo conguaglio all'atto  della  liquidazione
definitiva.";
   2)  dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Per le somme
corrisposte in occasione della cessazione del  rapporto  al  fine  di
incentivare  l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'eta' di 50
anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo  16,  comma
1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla meta' di
quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e
delle  altre  indennita'  e somme indicate alla richiamata lettera a)
del comma 1 dell'articolo 16.";
  e) all'articolo 62, riguardante la deduzione dal reddito  d'impresa
delle  spese  per  prestazioni  di  lavoro, nel comma 1-bis), secondo
periodo,  le  parole:  "a  norma  dell'articolo  48,  comma  3"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "a  norma  dell'articolo  48,  comma 4,
lettera c)".
 2. La disposizione di cui al comma 1,  lettera  a),  numero  1),  ha
effetto  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 2000. Fino alla predetta data restano
in vigore le  disposizioni  fiscali  e  previdenziali  concernenti  i
redditi  derivanti  da  lavoro  dipendente prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
 
          Note all'art. 5:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 3 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con   il   decreto   del
          Presidente   della   Repubblica   n.  917  del  1986,  come
          modificato dal presente decreto:
            "Art. 3. (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica sul
          reddito complessivo del soggetto, formato per  i  residenti
          da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto
          da  quelli  prodotti  nel  territorio dello Stato, al netto
          degli oneri deducibili indicati nell'art. 10.
            2.  In  deroga  al   comma   1   l'imposta   si   applica
          separatamente  sui  redditi  elencati  nell'art.  16, salvo
          quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
            3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
             a) i redditi esenti dall'imposta  e  quelli  soggetti  a
          ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta
          sostitutiva;
             b) gli assegni periodici destinati al  mantenimento  dei
          figli  spettanti  al  coniuge in conseguenza di separazione
          legale ed  effettiva  o  di  annullamento,  scioglimento  o
          cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  nella
          misura in cui  risultano  da  provvedimenti  dell'autorita'
          giudiziaria;
             c) (abrogata);
             d)  gli  assegni  familiari  e  l'assegno  per il nucleo
          familiare, nonche', con gli stessi limiti e  alle  medesime
          condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque
          denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge".
            -  Si riporta il testo dell'art. 10 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con   il   decreto   del
          Presidente   della   Repubblica   n.  917  del  1986,  come
          modificato dal presente decreto:
            "Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo
          si deducono, se non sono  deducibili  nella  determinazione
          dei  singoli  redditi che concorrono a formarlo, i seguenti
          oneri sostenuti dal contribuente:
             a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti  sui
          redditi  degli immobili che concorrono a formare il reddito
          complessivo, compresi i contributi ai consorzi  obbligatori
          per  legge  o in dipendenza di provvedimenti della pubblica
          amministrazione; sono in ogni  caso  esclusi  i  contributi
          agricoli unificati;
             b)  le  spese  mediche  e quelle di assistenza specifica
          necessarie nei casi di grave  e  permanente  invalidita'  o
          menomazione,  sostenute  dai  soggetti indicati nell'art. 3
          della legge 5  febbraio  1992,  n.    104.  Si  considerano
          rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate
          per  effetto  di  contributi o di premi di assicurazione da
          lui  versati  e  per  i  quali  non  spetta  la  detrazione
          d'imposta  o  che  non  sono  deducibili  dal  suo  reddito
          complessivo ne' dai redditi che concorrono a  formarlo;  si
          considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le
          spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
          essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo
          reddito;
             c)  gli  assegni  periodici  corrisposti  al coniuge, ad
          esclusione di quelli destinati al mantenimento  dei  figli,
          in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva, di
          scioglimento o annullamento del matrimonio o di  cessazione
          dei  suoi  effetti civili, nella misura in cui risultano da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
             d)  gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza   di
          testamento  o  di  donazione  modale e, nella misura in cui
          risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,  gli
          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
          433 del codice civile;
             d-bis)  le  somme  restituite  al soggetto erogatore, se
          hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
             e) i contributi previdenziali ed  assistenziali  versati
          in  ottemperanza  a  disposizioni di legge. I contributi di
          cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101,
          sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
             e-bis) i contributi versati  alle  forme  pensionistiche
          complementari  previste  dal  decreto legislativo 21 aprile
          1993, n. 124, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          dai  soggetti  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del
          medesimo decreto, per un importo non  superiore  al  6  per
          cento,  e  comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro
          autonomo o d'impresa dichiarato;
             f) le  somme  corrisposte  ai  dipendenti,  chiamati  ad
          adempiere   funzioni   presso  gli  uffici  elettorali,  in
          ottemperanza alle disposizioni dell'art.   119 del  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e
          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
             g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati  in
          favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
          dell'art.  28  della  legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un
          importo  non  superiore  al  2  per   cento   del   reddito
          complessivo dichiarato;
             h) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte
          per   disposizioni  di  legge  al  conduttore  in  caso  di
          cessazione della locazione di immobili  urbani  adibiti  ad
          usi diversi da quello di abitazione;
             i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di
          2  milioni  di lire, a favore dell'Istituto centrale per il
          sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
             l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.  29,
          comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21,
          comma  1,  della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art.
          3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei  limiti
          e alle condizioni ivi previsti.
            2.  Le  spese  di  cui  alla  lettera b) del comma 1 sono
          deducibili anche se sono state sostenute per le persone in-
          dicate nell'art. 433 del codice civile.
            3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma  1
          sostenuti  dalle  societa'  semplici  di  cui all'art. 5 si
          deducono dal reddito complessivo  dei  singoli  soci  nella
          stessa  proporzione  prevista  nel  medesimo art. 5 ai fini
          della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione  e'
          deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
          avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
          cui  all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          26   ottobre  1972,  n.  643,  corrisposta  dalle  societa'
          stesse".
            - Si riporta il testo dell'art. 16 del testo unico  delle
          imposte   sui   redditi,   approvato  con  il  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917   del   1986,   come
          modificato dal presente decreto:
            "Art. 16 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si applica
          separatamente sui seguenti redditi:
             a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del
          codice  civile  e indennita' equipollenti, comunque denomi-
          nate,  commisurate  alla  durata  dei  rapporti  di  lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e  g)  del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
          all'art. 2122 del codice civile; altre indennita'  e  somme
          percepite  una  volta  tanto in dipendenza della cessazione
          dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di  preavviso,
          le  somme  risultanti  dalla capitalizzazione di pensioni e
          quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza,
          ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le  somme
          e  i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure   esecutive,   a   seguito    di    provvedimenti
          dell'autorita'  giudiziaria  o di transazioni relativi alla
          risoluzione del rapporto di lavoro;
             b)  emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di   lavoro
          dipendente  riferibili  ad  anni  precedenti, percepiti per
          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
          atti amministrativi sopravvenuti  o  per  altre  cause  non
          dipendenti  dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
          e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2
          dell'art. 46;
             c) indennita' percepite per la cessazione  dei  rapporti
          di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  di cui al
          comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'  risulta
          da  atto  di  data  certa anteriore all'inizio del rapporto
          nonche', in  ogni  caso,  le  somme  e  i  valori  comunque
          percepiti,  al netto delle spese legali sostenute, anche se
          a  titolo  risarcitorio  o  nel   contesto   di   procedure
          esecutive,   a   seguito  di  provvedimenti  dell'autorita'
          giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione  dei
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
             c-bis)  l'indennita'  di  mobilita'  di  cui all'art. 7,
          comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e  trattamento
          di   integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1-bis  del
          decreto-legge 10  giugno  1994,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti
          anticipatamente;
             d) indennita' per la cessazione di rapporti  di  agenzia
          delle persone fisiche;
             e)  indennita'  percepite  per la cessazione da funzioni
          notarili;
             f) indennita' percepite da  sportivi  professionisti  al
          termine  dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
          dell'art. 4 della legge  23  marzo  1981,  n.  91,  se  non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
             g)   plusvalenze,  compreso  il  valore  di  avviamento,
          realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  di  aziende
          possedute  da  piu'  di cinque anni e redditi conseguiti in
          dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,  di  imprese
          commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
             g-bis)  plusvalenze  di  cui  alla  lett. b) del comma 1
          dell'art.  81 realizzate a seguito  di  cessioni  a  titolo
          oneroso    di   terreni   suscettibili   di   utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della cessione;
             h)  indennita'  per perdita dell'avviamento spettanti al
          conduttore  in  caso  di  cessazione  della  locazione   di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione  e  indennita'  di  avviamento  delle   farmacie
          spettanti al precedente titolare;
             i)  indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche
          in forma assicurativa, dei danni consistenti nella  perdita
          di redditi relativi a piu' anni;
             l)  redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore
          normale dei beni assegnati ai soci delle societa'  indicate
          nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del
          capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi
          imputati  ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione, anche
          concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di  tempo
          intercorso   tra   la  costituzione  della  societa'  e  la
          comunicazione   del   recesso   o    dell'esclusione,    la
          deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio
          o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni;
             m)  redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore
          normale dei beni assegnati ai  soci  di  societa'  soggette
          all'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche nei casi
          di recesso, riduzione del capitale  e  liquidazione,  anche
          concorsuale,  se  il  periodo  di  tempo  intercorso tra la
          costituzione della societa', la comunicazione del  recesso,
          la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
          liquidazione e' superiore a cinque anni;
             n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei
          beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di
          cui  alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41,
          quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo  di
          imposta  o  ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata
          del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni;
             n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di  imposte
          o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si
          e'   fruito   della   detrazione   in  periodi  di  imposta
          precedenti. La presente disposizione non  si  applica  alle
          spese  rimborsate  di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera
          c), quinto e sesto periodo.
            2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1
          sono  esclusi  dalla  tassazione  separata se conseguiti da
          societa' in nome collettivo o in accomandita  semplice;  se
          conseguiti  da  persone  fisiche  nell'esercizio di imprese
          commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
          sia  fatta  richiesta  nella  dichiarazione   dei   redditi
          relativa   al   periodo   di  imposta  al  quale  sarebbero
          imputabili come componenti del reddito di impresa.
            3. Per i redditi indicati alle lettere da  d)  a  f)  del
          comma  1  e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
          non conseguiti nell'esercizio  di  imprese  commerciali  il
          contribuente  ha facolta' di non avvalersi della tassazione
          separata    facendolo    constare    espressamente    nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
          cui  e'  avvenuta  o  ha  avuto inizio la percezione. Per i
          redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma
          1 gli uffici provvedono a iscrivere  a  ruolo  le  maggiori
          imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
          e  18  ovvero  facendo  concorrere  i  redditi  stessi alla
          formazione del reddito complessivo dell'anno  in  cui  sono
          percepiti,   se   cio'   risulta  piu'  favorevole  per  il
          contribuente".
            - Gli artt. 46,  comma  2,  e  47,  comma  1,  richiamati
          all'art.  16  del  medesimo  testo  unico,  sono riportati,
          rispettivamente, in nota all'art. 1 e in nota all'art. 2.
            - Si riporta il testo dell'art. 17 del testo unico  delle
          imposte   sui   redditi,   approvato  con  il  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917   del   1986,   come
          modificato dal presente decreto:
            "Art.   17   (Indennita'  di  fine  rapporto).  -  1.  Il
          trattamento  di  fine  rapporto  e  le   altre   indennita'
          equipollenti,  comunque denominate, commisurate alla durata
          dei rapporti di lavoro dipendente di cui  alla  lettera  a)
          del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un importo che
          si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma
          pari  a  lire  500  mila  per  ciascun anno preso a base di
          commisurazione con esclusione  dei  periodi  di  anzianita'
          convenzionale;   per   i   periodi  inferiori  all'anno  la
          riduzione e' rapportata a mese. Se il  rapporto  si  svolge
          per  un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
          dai contratti collettivi nazionali di lavoro di  categoria,
          la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica
          con  la  aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto
          il diritto alla percezione, corrispondente all'importo  che
          risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero
          degli   anni   e   frazione   di   anno  preso  a  base  di
          commisurazione e moltiplicando  il  risultato  per  dodici.
          L'ammontare   netto   delle   indennita'   equipollenti  al
          trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui
          formazione  concorrono  contributi  previdenziali  posti  a
          carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato
          previa  detrazione  di  una  somma pari alla percentuale di
          tale indennita' corrispondente al rapporto, alla  data  del
          collocamento  a  riposo  o  alla data in cui e' maturato il
          diritto alla  percezione,  fra  l'aliquota  del  contributo
          previdenziale  posto  a  carico dei lavoratori dipendenti e
          assimilati e l'aliquota complessiva del  contributo  stesso
          versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
            2.  Le  altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
          del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla  durata
          del  rapporto  di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
          diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per  il  loro
          ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli
          effetti  del  comma  1.  L'ammontare  netto  e'  costituito
          dall'importo dell'indennita' che eccede quello  complessivo
          dei  contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo
          dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4  per
          cento  dell'importo  annuo  in denaro o in natura, al netto
          dei contributi obbligatori dovuti per legge,  percepito  in
          dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi
          o  casse  di  previdenza  tenuti alla prestazione non siano
          previste   clausole   che   consentano   l'erogazione    di
          anticipazioni    periodiche    sull'indennita'   spettante.
          Tuttavia le medesime indennita' e  somme,  se  percepite  a
          titolo  definitivo  per  effetto  della cessazione del solo
          rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per  il
          loro  ammontare  netto  con  l'aliquota  determinata con il
          criterio di cui al comma 1.
            3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  legge 29 maggio 1982, n. 297 il
          trattamento di fine rapporto risulta  calcolato  in  misura
          superiore  ad  una  mensilita' della retribuzione annua per
          ogni anno preso a base di  commisurazione,  ai  fini  della
          determinazione  dell'aliquota  ai  sensi del comma 1 non si
          tiene conto dell'eccedenza.
            4.  Sulle  anticipazioni  e  sugli  acconti  relativi  al
          trattamento    di   fine   rapporto   e   alle   indennita'
          equipollenti, nonche'  sulle  anticipazioni  relative  alle
          altre   indennita'   e   somme,   l'imposta   si   applica,
          rispettivamente, a norma dei commi 1 e 2, salvo  conguaglio
          all'atto della liquidazione definitiva.
            4-bis.  Per  le  somme  corrisposte  in  occasione  della
          cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo  dei
          lavoratori  che abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne
          e di 55 anni se  uomini,  di  cui  all'art.  16,  comma  1,
          lettera  a),  l'imposta si applica con l'aliquota pari alla
          meta' di quella applicata per la tassazione del trattamento
          di fine rapporto e delle altre indennita' e somme  indicate
          alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16.
            5.  Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e
          nell'ipotesi di cui  al  comma  3  dell'art.  7  l'imposta,
          determinata  a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
          aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
          ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
          successioni  proporzionali  al   credito   indicato   nella
          relativa    dichiarazione    e'    ammessa   in   deduzione
          dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
            6.  Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti
          i criteri e le modalita' per lo scambio delle  informazioni
          occorrenti  ai  fini  dell'applicazione  del  comma 2 tra i
          soggetti tenuti  alla  corresponsione  delle  indennita'  e
          delle  altre  somme  in  dipendenza  della  cessazione  del
          medesimo rapporto di lavoro".
            - Si riporta il testo dell'art. 62 del testo unico  delle
          imposte   sui   redditi,   approvato  con  il  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917   del   1986,   come
          modificato dal presente decreto:
            "Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro). - 1. Le spese
          per  prestazioni  di  lavoro  dipendente  deducibili  nella
          determinazione  del  reddito   comprendono   anche   quelle
          sostenute  in  denaro o in natura a titolo di liberalita' a
          favore dei  lavoratori,  salvo  il  disposto  del  comma  1
          dell'art. 65.
            1-bis.  Non  sono  deducibili i canoni di locazione anche
          finanziaria  e  le  spese  relative  al  funzionamento   di
          strutture  recettive,  salvo  quelle  relative a servizi di
          mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
          di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
          I canoni di locazione  anche  finanziaria  e  le  spese  di
          manutenzione  dei  fabbricati concessi in uso ai dipendenti
          sono deducibili per un importo non superiore a  quello  che
          costituisce   reddito  per  i  dipendenti  stessi  a  norma
          dell'art. 48, comma 4, lettera c).
            1-ter. Le spese di vitto  e  alloggio  sostenute  per  le
          trasferte  effettuate  fuori  dal  territorio  comunale dai
          lavoratori  dipendenti  e  dai  titolari  di  rapporti   di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa sono ammesse in
          deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire
          350.000; il predetto limite e' elevato a lire  500.000  per
          le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei
          predetti  rapporti  sia  stato autorizzato ad utilizzare un
          autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine  di
          essere  utilizzato  per  una  specifica trasferta, la spesa
          deducibile  e'  limitata,  rispettivamente,  al  costo   di
          percorrenza   o   alle  tariffe  di  noleggio  relative  ad
          autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli  fiscali,
          ovvero 20 se con motore diesel.
            2.  Non  sono  ammesse deduzioni a titolo di compenso del
          lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore,  dal
          coniuge,  dai  figli, affidati o affiliati minori di eta' o
          permanentemente  inabili  al  lavoro  e  dagli  ascendenti,
          nonche'  dai  familiari  partecipanti all'impresa di cui al
          comma 4 dell'art. 5. I compensi non  ammessi  in  deduzione
          non   concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  dei
          percipienti.
            3.  I  compensi  spettanti  agli   amministratori   delle
          societa'  in nome collettivo e in accomandita semplice sono
          deducibili nell'esercizio in cui sono  corrisposti;  quelli
          erogati  sotto  forma  di  partecipazione  agli  utili sono
          deducibili anche se non imputati al conto  dei  profitti  e
          delle perdite.
            4.  Le  partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
          dipendenti,  e  agli  associati  in   partecipazione   sono
          computate  in  diminuzione  del  reddito  dell'esercizio di
          competenza, indipendentemente dalla  imputazione  al  conto
          dei profitti e delle perdite.
            -  L'art.  48  del testo unico delle imposte sui redditi,
          richiamato  all'art.  62  del  medesimo  testo  unico,   e'
          riportato nel testo dell'art.  3 del presente decreto.