Art. 6.
           Determinazione del reddito da lavoro dipendente
                        ai fini contributivi
 1.  Gli  articoli  1  e  2  del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692,
recepiti  negli  articoli  27  e 28 del testo unico delle norme sugli
assegni   familiari,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  maggio  1955, n. 797, e l'articolo 29 del testo unico
delle  disposizioni  contro  gli  infortuni  sul lavoro e le malattie
professionali,  approvato  con decreto del Presidente dellaRepubblica
30 giugno 1965, n. 1124, come sostituiti dall'articolo 12 della legge
30  aprile  1969,  n. 153, e successive modificazioni e integrazioni,
sono sostituiti dal seguente:
 "Art.  12  (Determinazione  del reddito da lavoro dipendente ai fini
contributivi).  -  1.  Costituiscono  redditi di lavoro dipendente ai
fini  contributivi  quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di
riferimento.
 2.  Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale
si  applicano  le  disposizioni  contenute nell'articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato
nei seguenti commi.
 3.  Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di
qualsiasi  contributo  e  trattenuta,  ivi  comprese quelle di cui al
comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.
 4. Sono esclusi dalla base imponibile:
  a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
  b)  le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto
di  lavoro  al  fine  di  incentivare l'esodo dei lavoratori, nonche'
quelle  la  cui  erogazione  trae  origine dalla predetta cessazione,
fatta   salva   l'imponibilita'   dell'indennita'   sostitutiva   del
preavviso;
  c)   i   proventi  e  le  indennita'  conseguite,  anche  in  forma
assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
  d)   le   somme   poste   a  carico  di  gestioni  assistenziali  e
previdenziali  obbligatorie  per  legge;  le  somme  e le provvidenze
erogate  da  casse,  fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e
quelle  erogate  dalle  Casse  edili  di  cui  al comma 4; i proventi
derivanti  da  polizze  assicurative; i compensi erogati per conto di
terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
  e)  nei  limiti  ed  alle  condizioni stabilite dall'articolo 2 del
decreto-legge  25  marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  maggio  1997,  n.  135,  le erogazioni previste dai
contratti  collettivi  aziendali,  ovvero  di  secondo livello, delle
quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura
sia  correlata  dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di
incrementi   di   produttivita',   qualita'   ed  altri  elementi  di
competitivita'   assunti  come  indicatori  dell'andamento  economico
dell'impresa e dei suoi risultati;
  f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o
accantonate,  sotto  qualsiasi  forma,  a  finanziamento  delle forme
pensionistiche  complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993,  n.  124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse,
fondi,  gestioni  previste  da contratti collettivi o da accordi o da
regolamenti  aziendali,  al  fine  di erogare prestazioni integrative
previdenziali   o  assistenziali  a  favore  del  lavoratore  e  suoi
familiari  nel  corso  del  rapporto  o  dopo  la  sua  cessazione. I
contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento
al  TFR,  sono  assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per
cento  di  cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1 giugno 1991, n.
166,  e  al  citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  a  carico  del  datore  di  lavoro e
devoluto  alle  gestioni  pensionistiche di legge cui sono iscritti i
lavoratori.  Resta  fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria
nel  regime  obbligatorio  di  appartenenza  delle  quote ed elementi
retributivi  a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle
forme  pensionistiche  complementari  e  alle casse, fondi e gestioni
predetti.  Resta  fermo,  altresi',  il  contributo di solidarieta' a
carico   del   lavoratore  nella  misura  del  2  per  cento  di  cui
all'articolo  1,  comma  5,  lettera  b),  del decreto legislativo 14
dicembre 1995, n. 579;
  g)  i  trattamenti  di  famiglia  di  cui  all'articolo 3, comma 3,
lettera  d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 5.  L'elencazione  degli  elementi  esclusi dalla base imponibile e'
tassativa.
 6.  Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia
e  riposi  annui  sono  soggette  a  contribuzione  di  previdenza  e
assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore
di  lavoro  e  del  lavoratore  versate  alle predette casse ad altro
titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella
misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
 7.  Per  la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo
delle  contribuzioni  dovute  per  i soci di cooperative di lavoro si
applicano le norme del presente articolo.
 8.  Sono  confermate  le  disposizioni  in  materia  di retribuzione
imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389,  e  successive  modificazioni e integrazioni, nonche' ogni altra
disposizione  in materia di retribuzione minima o massima imponibile,
quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determi-
nate  categorie  di  lavoratori  e  quelle in materia di retribuzioni
imponibili  non  rientranti  tra i redditi di cui all'articolo 46 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 9.   Le   gratificazioni   annuali  e  periodiche,  i  conguagli  di
retribuzione  spettanti  a  seguito  di norma di legge o di contratto
aventi  effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso
assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.
 10.  La  retribuzione  imponibile,  e'  presa  a  riferimento per il
calcolo  delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di
assistenza sociale interessate.".
 2.  All'articolo  1,  comma  6, ultimo periodo, della legge 8 agosto
1995,  n.  335,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche'
l'ammontare  dei  redditi  di  lavoro  dipendente  e  delle  relative
ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.".
 3.  Per  il 1998, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e
assistenza  sociale,  non  concorrono  a  formare  la base imponibile
contributiva le indennita' di cassa e di maneggio di denaro.
 
          Note all'art. 6:
            - Gli artt. 46 e 48 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  richiamati  all'art.  12,  ora  sostituito, della
          legge n. 153 del 1969 sono riportati,  rispettivamente,  in
          nota  all'art.  1  e  nel  testo dell'art.   3 del presente
          decreto.
            - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge n. 67
          del 1997, convertito con modificazioni dalla legge  n.  135
          del  1997,  richiamato  all'art.  12, ora sostituito, della
          legge n. 153 del 1969:
            "Art. 2 (Regime contributivo  delle  erogazioni  previste
          dai  contratti di secondo livello). - 1. Sono escluse dalla
          retribuzione imponibile di cui all'art.  12,  terzo  comma,
          della   legge   30   aprile  1969,  n.  153,  e  successive
          modificazioni, nonche' dalla retribuzione  pensionabile  di
          cui  all'ultimo  comma  di  detto  articolo,  le erogazioni
          previste dai  contratti  collettivi  aziendali,  ovvero  di
          secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione
          o   l'ammontare  e  la  cui  struttura  sia  correlata  dal
          contratto   collettivo   medesimo   alla   misurazione   di
          incrementi  di produttivita', qualita' ed altri elementi di
          competitivita'  assunti  come   indicatori   dell'andamento
          economico dell'impresa e dei suoi risultati.
            2.   Agli   effetti  dell'esclusione  dalla  retribuzione
          imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di
          cui al comma 1 e' stabilito entro il limite massimo del tre
          per  cento  della  retribuzione   contrattuale   percepita,
          nell'anno  solare  di  riferimento,  dai  lavoratori che ne
          godono. In fase di prima applicazione, tale limite non puo'
          superare la misura dell'uno per cento sino al  31  dicembre
          1997  e  del  due per cento dal 1 gennaio 1998. Con decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono  disposti i
          successivi incrementi sino al raggiungimento  del  predetto
          limite massimo del tre per cento, in funzione delle risorse
          finanziarie all'uopo disponibili.
            3.  Le  erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad
          un contributo di solidarieta' del dieci per cento, a carico
          del  datore   di   lavoro,   in   favore   delle   gestioni
          pensionistiche  di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il
          predetto contributo non e' dovuto  quando  tali  erogazioni
          sono  destinate  ai trattamenti pensionistici complementari
          di cui al decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  e
          successive  modificazioni e integrazioni. Se e' destinata a
          tale finalita' solo  una  parte  di  dette  erogazioni,  il
          predetto contributo si applica sulla parte residua.
            4.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano
          anche  ai  fini  della  determinazione  della  retribuzione
          soggetta   a   contribuzione   nelle  forme  pensionistiche
          sostitutive dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
          l'invalidita',   la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  gestita
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
            5. Il regime contributivo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non
          si applica quando risulti  che  ai  dipendenti  sono  stati
          attribuiti,  nell'anno  solare  di riferimento, trattamenti
          economici e  normativi  inferiori  a  quelli  previsti  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro.
            6.  Ai  fini  dell'applicazione  del  regime contributivo
          previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma
          1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e
          della massima occupazione, entro trenta giorni  dalla  data
          della  loro  stipulazione,  a  cura  del datore di lavoro o
          dell'associazione alla quale  egli  aderisce;  i  contratti
          stipulati  anteriormente alla data di entrata in vigore del
          presente decreto sono depositati  entro  trenta  giorni  da
          quest'ultima data.
            7.  Il  datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato
          del regime  contributivo  di  cui  al  comma  1,  oltre  al
          versamento  dei  contributi  evasi,  e' tenuto al pagamento
          delle sanzioni  civili  ed  amministrative  previste  dalle
          vigenti  disposizioni  di  legge.  Resta  salva l'eventuale
          responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato.
            8.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del   presente
          articolo,  pari  a lire 53 miliardi per l'anno 1997, a lire
          277 miliardi per l'anno  1998,  a  lire  476  miliardi  per
          l'anno  1999,  a lire 703 miliardi per l'anno 2000 e a lire
          763 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
             a) quanto a lire 37 miliardi per l'anno 1997  e  a  lire
          108  miliardi  annui  per  ciascuno degli anni 1998 e 1999,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1997-1999, al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro   per   l'anno   1997,   a  tale  fine  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale;
             b) quanto a lire 86 miliardi per l'anno 1998, a lire 224
          miliardi  per  l'anno  1999, a lire 383 miliardi per l'anno
          2000, a lire  424  miliardi  a  decorrere  dall'anno  2001,
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa di cui all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  1
          ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608;
             c) quanto a lire 16 miliardi per l'anno 1997, a lire  83
          miliardi  per  l'anno  1998, a lire 144 miliardi per l'anno
          1999, a lire 212 miliardi per l'anno  2000  e  a  lire  231
          miliardi  per l'anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori
          entrate fiscali derivanti dal presente articolo".
            - Il decreto legislativo  n.  124  del  1993,  richiamato
          all'art. 12, ora sostituito, della legge n. 153 del 1969 e'
          indicato in nota all'art.  3.
            -  Si  riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
          n. 103 del 1991, convertito con modificazioni  dalla  legge
          n.  166  del  1991, richiamato all'art. 12, ora sostituito,
          della legge n. 153 del 1969:
            "Art.  9-bis  (Interpretazione  autentica).  -  1.  Salvo
          quanto  disposto  dai  commi  seguenti,  dalla retribuzione
          imponibile di cui  all'art.  12 della legge 30 aprile 1969,
          n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate  o
          accantonate,  anche con il sistema della mancata trattenuta
          da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore,
          a  finanziamento  di  casse,  fondi,   gestioni   o   forme
          assicurative  previsti da contratti collettivi o da accordi
          o da regolamenti aziendali, al fine di erogare  prestazioni
          integrative  previdenziali  o  assistenziali  a  favore del
          lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o  dopo
          la  sua  cessazione.  Tale disposizione si applica anche ai
          periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto; tuttavia i  versamenti
          contributivi  sulle  predette contribuzioni e somme restano
          salvi  e  conservano  la  loro  efficacia   se   effettuati
          anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima
          legge di conversione.
            2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore di norme in
          materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi
          contributivi cui assoggettare le contribuzioni  versate  ad
          enti,  fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o
          assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai  fondi
          stessi,  a  decorrere  dal  periodo di paga successivo alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al
          comma   1  e'  dovuto  un  contributo  di  solidarieta'  ad
          esclusivo carico dei datori  di  lavoro  nella  misura  del
          dieci  per cento in favore delle gestioni pensionistiche di
          legge cui sono iscritti i lavoratori.
            3. Al contributo di solidarieta' di cui  al  comma  2  si
          applicano   le  disposizioni  in  materia  di  riscossione,
          termini  di  prescrizione  e  sanzioni   vigenti   per   le
          contribuzioni   dei  regimi  pensionistici  obbligatori  di
          pertinenza.
            4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
          alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai
          lavoratori  presso   casse,   fondi,   gestioni   o   forme
          assicurative previsti da accordi o contratti collettivi per
          la   mutualizzazione   di   oneri   derivanti  da  istituti
          contrattuali.   Le   somme   erogate   ai   lavoratori   in
          applicazione  degli istituti contrattuali di cui sopra sono
          assoggettate a contribuzione previdenziale e  assistenziale
          per  il  loro  intero  ammontare al momento della effettiva
          corresponsione".
            - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
          n. 579 del 1995, richiamato all'art.  12,  ora  sostituito,
          della legge n.  153 del 1969:
            "Art.  1  (Trattamento fiscale e contributivo della parte
          di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo).
          -  1.  Il  presente  decreto  legislativo   disciplina   il
          trattamento  fiscale  e  contributivo della parte eccedente
          l'importo del massimale annuo  della  base  contributiva  e
          pensionabile  di L. 132.000.000 ai sensi dell'art. 2, comma
          18, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  ove  destinata  al
          finanziamento   di   fondi   pensione  di  cui  al  decreto
          legislativo  21  aprile  1993,  n.     124,  e   successive
          modificazioni e integrazioni.
            2. I contributi eccedenti i limiti percentuali di importo
          della contribuzione a fondi pensione previsti dall'art. 13,
          commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993
          e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  versati  ai
          predetti fondi  dai  datori  di  lavoro  e  dai  lavoratori
          appartenenti  a regimi pensionistici in precedenza privi di
          massimale contributivo, sono deducibili ai fini fiscali  in
          misura  complessivamente  non superiore al 10 per cento del
          reddito   annuo   eccedente   il   massimale   della   base
          contributiva di cui al comma 1, e comunque per un ammontare
          non  superiore  a L. 16.800.000 rivalutabile con gli stessi
          criteri del predetto massimale.
            3. Nel caso dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione
          per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, la deduzione fiscale  di
          cui  al comma 2 e' ammessa, qualora lavoratori subordinati,
          a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3  del
          decreto  legislativo  21  aprile 1993, n. 124, prevedano la
          destinazione alle  forme  pensionistiche  complementari  di
          ulteriori quote, ove ancora disponibili, del trattamento di
          fine   rapporto  per  un  importo  pari  all'ammontare  del
          contributo versato e sia intervenuto un accordo collettivo,
          o   in   mancanza,   un    accordo    individuale,    sulla
          redistribuzione del minor onere contributivo sui redditi al
          di sopra del massimale.
            4.  Qualora  i contributi versati ai sensi del comma 2 al
          fondo pensione superino complessivamente la misura  del  10
          per  cento del reddito annuo di cui al medesimo comma 2, la
          deduzione fiscale  a  favore  del  datore  di  lavoro  puo'
          operare  nella  misura  massima  della  differenza tra tale
          misura del 10 per cento e  la  misura  del  contributo  del
          lavoratore.
            5. Alla contribuzione, nei confronti della quale opera la
          deduzione fiscale di cui al comma 2, si applica:
             a)  ove  a carico del datore di lavoro, il contributo di
          solidarieta'  di  cui  all'art.  12  del   citato   decreto
          legislativo n. 124 del 1993;
             b)  ove  a  carico  del  lavoratore,  un  contributo  di
          solidarieta' nella misura del 2 per cento in  favore  della
          gestione   pensionistica  obbligatoria  cui  il  lavoratore
          medesimo e' iscritto; a tale  contributo  si  applicano  le
          disposizioni  in  materia  di  riscossione,  di  termini di
          prescrizioni e di sanzioni vigenti per le contribuzioni dei
          regimi pensionistici obbligatori di pertinenza".ÿ
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 3, comma 3, lettera d)
          del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  richiamato
          all'art. 12, ora sostituito, della legge n. 153 del 1969:
            "Art. 3. (Base imponibile).
            1. (omissis).
            2. (omissis).
            3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
             a) (omissis);
             b)  gli  assegni periodici destinati al mantenimento dei
          figli spettanti al coniuge in  conseguenza  di  separazione
          legale  ed  effettiva  o  di  annullamento,  scioglimento o
          cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  nella
          misura  in  cui  risultano  da provvedimenti dell'autorita'
          giudiziaria;
             c) (omissis);
             d) (omissis)".ÿ
            - Si riporta il testo dell'art. 1  del  decreto-legge  n.
          338  del  1989, convertito con modificazioni dalla legge n.
          389 del 1989, richiamato all'art. 12, ora sostituito, della
          legge n. 153 del 1969:
            "Art. 1 (Retribuzione  imponibile,  accreditamento  della
          contribuzione  settimanale  e limite minimo di retribuzione
          imponibile). - 1. La retribuzione da assumere come base per
          il calcolo dei contributi di  previdenza  e  di  assistenza
          sociale   non   puo'  essere  inferiore  all'importo  delle
          retribuzioni stabilito  da  leggi,  regolamenti,  contratti
          collettivi,  stipulati  dalle organizzazioni sindacali piu'
          rappresentative  su  base  nazionale,  ovvero  da   accordi
          collettivi  o  contratti individuali, qualora ne derivi una
          retribuzione di importo superiore  a  quello  previsto  dal
          contratto collettivo.
            2.  Con  effetto dal 1 gennaio 1989 la percentuale di cui
          all'art.  7, comma 1, primo periodo, del  decreto-legge  12
          settembre  1983,  n.    463, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' elevata  a  40.  A
          decorrere  dal  periodo  di  paga  in corso alla data del 1
          gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo  del
          predetto comma e' fissata a 9,50".
            -  Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 335 del
          1995, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 1  (Princi'pi  generali;  sistema  di  calcolo  dei
          trattamenti   pensionistici   obbligatori  e  requisiti  di
          accesso; regime dei  cumuli).    -  1.  La  presente  legge
          ridefinisce   il   sistema   previdenziale  allo  scopo  di
          garantire   la   tutela   prevista   dall'art.   38   della
          Costituzione,   definendo   i   criteri   di   calcolo  dei
          trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione  dei
          trattamenti  alla  contribuzione,  le condizioni di accesso
          alle  prestazioni  con  affermazione   del   principio   di
          flessibilita',     l'armonizzazione    degli    ordinamenti
          pensionistici nel rispetto della pluralita' degli organismi
          assicurativi,  l'agevolazione  delle  forme  pensionistiche
          complementari  allo  scopo di consentire livelli aggiuntivi
          di copertura previdenziale, la stabilizzazione della  spesa
          pensionistica  nel rapporto con il prodotto interno lordo e
          lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
            2. Le disposizioni  della  presente  legge  costituiscono
          principi  fondamentali  di  riforma economico-sociale della
          Repubblica.  Le  successive  leggi  della  Repubblica   non
          possono  introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge
          se  non   mediante   espresse   modificazioni   delle   sue
          disposizioni.  E'  fatto salvo quanto previsto dall'art. 3,
          lettera h), dello Statuto  speciale  della  Valle  d'Aosta,
          adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e
          dalle  relative  norme di attuazione; la cui armonizzazione
          con i principi della presente legge segue le  procedure  di
          cui all'art. 48-bis dello Statuto stesso.
            3.  La  presente legge costituisce parte integrante della
          manovra di finanza pubblica per gli  anni  1995-1997  e  di
          quella  per  gli  anni 1996-1998 e concorre al mantenimento
          dei limiti massimi del saldo  netto  da  finanziare  e  del
          ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'art. 1, commi
          1  e  2,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  725 (legge
          finanziaria 1995). Le successive  disposizioni  determinano
          gli  effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'art.
          13, comma 1, della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e
          realizzano  gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata
          tabella 1, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 5, della  legge
          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
            4.  Per  gli  anni  1996-1997,  al  fine di integrare gli
          effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma
          3, sono considerate le maggiori entrate di cui al  decreto-
          legge   23   febbraio   1995,   n.   41,   convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22   marzo   1995,   n.   85,
          rispettivamente  per  lire  295  miliardi  e per lire 1.880
          miliardi.
            5. Nel triennio 1996-1998, qualora non  siano  realizzati
          gli  obiettivi  quantitativi  di  contenimento  della spesa
          previdenziale di cui alla allegata tabella  1,  il  Governo
          della   Repubblica   adotta  misure  di  modificazione  dei
          parametri  dell'ordinamento  previdenziale   necessarie   a
          ripristinare,  a  decorrere  dall'anno di riferimento della
          medesima  manovra  finanziaria,  il  pieno  rispetto  degli
          obiettivi  finanziari  di  cui  alla  tabella  predetta. Le
          modifiche  dei  parametri  devono  riguardare   i   singoli
          comparti  nei quali si sono verificati gli scostamenti.  Ai
          fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale
          non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non  per  il
          limitato  periodo  necessario alla produzione degli effetti
          derivanti dalla  predetta  modifica  dei  parametri  e  nel
          comparto  in  cui  si verifica lo scostamento.  A decorrere
          dal    1998,    nel     documento     di     programmazione
          economicofinanziaria di cui all'art. 3 della legge 5 agosto
          1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata agli
          andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il
          successivo  decennio  della  spesa  previdenziale.   Ove si
          riscontrino  scostamenti  al   percorso   di   riequilibrio
          previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione
          degli   obiettivi,   ovvero,   risulti  tendenzialmente  in
          peggioramento l'equilibrio patrimoniale e  finanziario  dei
          singoli  fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono
          indicate le correzioni da apportare alla presente legge con
          apposito provvedimento. Per quanto  previsto  dal  presente
          comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la
          spesa  previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, e'
          tenuto a predisporre  una  serie  di  indicatori  idonei  a
          valutare  la  dinamica dell'equilibrio finanziario relativo
          ai flussi previdenziali di ciascuna  gestione  del  sistema
          previdenziale obbligatorio.
            6.  L'importo  della  pensione  annua  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  e  nelle   forme   sostitutive   ed
          esclusive  della  stessa, e' determinato secondo il sistema
          contributivo  moltiplicando  il  montante  individuale  dei
          contributi  per  il  coefficiente  di trasformazione di cui
          all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
          momento del pensionamento.  Per tener conto delle  frazioni
          di  anno  rispetto  all'eta' dell'assicurato al momento del
          pensionamento,  il  coefficiente  di  trasformazione  viene
          adeguato   con  un  incremento  pari  al  prodotto  tra  un
          dodicesimo  della  differenza  tra   il   coefficiente   di
          trasformazione  dell'eta'  immediatamente  superiore  e  il
          coefficiente dell'eta' inferiore a  quella  dell'assicurato
          ed  il  numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con
          cadenza  annuale,  un  estratto  conto   che   indichi   le
          contribuzioni  effettuate,  la  progressione  del  montante
          contributivo  e  le   notizie   relative   alla   posizione
          assicurativa  nonche'  l'ammontare  dei  redditi  di lavoro
          dipendente  e  delle  relative  ritenute   indicati   nelle
          dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
            7.  Per  le  pensioni  liquidate  esclusivamente  con  il
          sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita'
          contributive pari o superiori  a  40  anni  si  applica  il
          coefficiente  di  trasformazione  relativo  all'eta'  di 57
          anni, in presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del
          computo  delle  predette  anzianita'  non   concorrono   le
          anzianita'  derivanti  dal  riscatto di periodi di studio e
          dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e
          la  contribuzione  accreditata  per  i  periodi  di  lavoro
          precedenti  il raggiungimento del diciottesimo anno di eta'
          e' moltiplicata per 1,5.
            8. Ai fini della determinazione del montante contributivo
          individuale si applica alla base imponibile  l'aliquota  di
          computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti
          o   ad  obblighi  contributivi  e  la  contribuzione  cosi'
          ottenuta si rivaluta su base composta  al  31  dicembre  di
          ciascun  anno,  con  esclusione  della  contribuzione dello
          stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
            9. Il tasso  annuo  di  capitalizzazione  e'  dato  dalla
          variazione  media  quinquennale  del prodotto interno lordo
          (PIL)  nominale,  appositamente   calcolata   dall'Istituto
          nazionale   di   statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al
          quinquennio precedente l'anno da rivalutare.  In  occasione
          di  eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
          dall'ISTAT i tassi di variazione  da  considerare  ai  soli
          fini  del  calcolo  del  montante  contributivo sono quelli
          relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
          verifica la revisione e quelli relativi  alla  nuova  serie
          per gli anni successivi.
            10.   Per   gli   iscritti   all'assicurazione   generale
          obbligatoria ed alle forme sostitutive ed  esclusive  della
          medesima,  l'aliquota  per  il  computo  della  pensione e'
          fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti
          all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
          detta aliquota e' fissata al 20 per cento.
            11.   Sulla   base   delle   rilevazioni  demografiche  e
          dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
          lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi  soggetti
          a  contribuzione  previdenziale,  rilevati  dall'ISTAT,  il
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito  il
          Nucleo  di  valutazione di cui al comma 44, di concerto con
          il Ministro del tesoro, sentite le  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  le  organizzazioni sindacali dei datori di
          lavoro e dei lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul
          piano   nazionale,   ridetermina,   ogni   dieci  anni,  il
          coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.
            12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di
          cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre  1995  possono
          far  valere un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto
          anni, la pensione e' determinata dalla somma:
             a)  della  quota   di   pensione   corrispondente   alle
          anzianita'  acquisite  anteriormente  al  31  dicembre 1995
          calcolata, con riferimento alla data  di  decorrenza  della
          pensione,  secondo  il  sistema  retributivo previsto dalla
          normativa vigente precedentemente alla predetta data;
             b) della quota di pensione corrispondente al trattamento
          pensionistico   relativo    alle    ulteriori    anzianita'
          contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
            13.   Per  i  lavoratori  gia'  iscritti  alle  forme  di
          previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31  dicembre
          1995  possono  far  valere  un'anzianita'  contributiva  di
          almeno diciotto anni, la pensione e' interamente  liquidata
          secondo   la   normativa   vigente   in   base  al  sistema
          retributivo.
            14. L'importo dell'assegno di  invalidita'  di  cui  alla
          legge  12  giugno  1984,  n.  222, liquidato con il sistema
          contributivo,  ovvero  la  quota  di  esso  nei   casi   di
          applicazione  del  comma  12,  lettera b), sono determinati
          secondo il predetto sistema, assumendo il  coefficiente  di
          trasformazione relativo all'eta' di 57 anni nel caso in cui
          l'eta'     dell'assicurato    all'atto    dell'attribuzione
          dell'assegno   sia   ad   essa   inferiore.   Il   predetto
          coefficiente di trasformazione e' utilizzato per il calcolo
          delle  pensioni  ai  superstiti dell'assicurato nel caso di
          decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni.
            15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i
          sistemi  di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui
          all'art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si
          computano,   secondo   il   sistema    contributivo,    per
          l'attribuzione  di  un'anzianita'  contributiva complessiva
          non  superiore  a  40   anni,   aggiungendo   al   montante
          individuale,    posseduto   all'atto   dell'ammissione   al
          trattamento, un'ulteriore quota di  contribuzione  riferita
          al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno
          di  eta' dell'interessato computata in relazione alla media
          delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque
          anni e rivalutate  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  5,  del
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503.  Per la
          liquidazione del trattamento si assume il  coefficiente  di
          trasformazione di cui al comma 14.
            16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
          contributivo    non    si    applicano    le   disposizioni
          sull'integrazione al minimo.
            17. Con  decorrenza  dal  1  gennaio  1996,  per  i  casi
          regolati  dagli  articoli  3,  comma  3,  e 7, comma 3, del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,  l'incremento
          delle   settimane   di   riferimento   delle   retribuzioni
          pensionabili, gia' previsto nella misura del 50 per  cento,
          e'  sostituito  dalla  misura del 66,6 per cento del numero
          delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio  1996  e  la
          data  di  decorrenza della pensione, con arrotondamento per
          difetto.
            18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31
          dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianita' contributiva pari
          o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al  comma  17
          ai   fini  della  determinazione  della  base  pensionabile
          trovano applicazione nella stessa misura e con la  medesima
          decorrenza  e  modalita'  di computo ivi previste, entro il
          limite  delle  ultime  780   settimane   di   contribuzione
          antecedenti la decorrenza della pensione.
            19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono
          liquidati  esclusivamente  secondo il sistema contributivo,
          le pensioni  di  vecchiaia,  di  vecchiaia  anticipata,  di
          anzianita'   sono   sostituite   da   un'unica  prestazione
          denominata "pensione di vecchiaia".
            20. Il diritto alla pensione di cui al comma  19,  previa
          risoluzione   del   rapporto  di  lavoro,  si  consegue  al
          compimento  del  cinquantasettesimo   anno   di   eta',   a
          condizione  che  risultino  versati e accreditati in favore
          dell'assicurato  almeno  cinque   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
          inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
          all'art.  3,  commi  6  e  7.  Si  prescinde  dal  predetto
          requisito  anagrafico  al  raggiungimento  della anzianita'
          contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai  sensi
          del  comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo
          dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano
          i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione  ai
          superstiti  in  caso  di morte dell'assicurato, ai medesimi
          superstiti,  che  non  abbiano  diritto   a   rendite   per
          infortunio   sul   lavoro   o   malattia  professionale  in
          conseguenza del predetto evento  e  che  si  trovino  nelle
          condizioni  reddituali  di cui all'art. 3, comma 6, compete
          una indennita' una tantum, pari all'ammontare  dell'assegno
          di  cui  al  citato  art.  3,  comma 6, moltiplicato per il
          numero delle  annualita'  di  contribuzione  accreditata  a
          favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base
          ai  criteri  operanti  per  la  pensione ai superstiti. Per
          periodi  inferiori  all'anno,  la  predetta  indennita'  e'
          calcolata   in   proporzione   alle  settimane  coperte  da
          contribuzione. Il Ministro del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina,
          con  decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento
          dell'indennita'.
            21. Per i pensionati di eta'  inferiore  ai  63  anni  la
          pensione  di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile
          con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con
          quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per
          la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione
          generale obbligatoria e fino a concorrenza  con  i  redditi
          stessi.
            22.  Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63 anni
          la pensione  di  vecchiaia  di  cui  al  comma  19  non  e'
          cumulabile  con  redditi  da  lavoro dipendente ed autonomo
          nella misura del 50 per cento per  la  parte  eccedente  il
          trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria
          e fino a concorrenza dei redditi stessi.
            23.  Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione
          e'  conseguibile  a  condizione   della   sussistenza   dei
          requisiti  di anzianita' contributiva e anagrafica previsti
          dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata
          in via transitoria come integrata dalla presente legge.  Ai
          medesimi  lavoratori  e'  data  facolta'  di  optare per la
          liquidazione del trattamento  pensionistico  esclusivamente
          con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle
          relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al
          comma  19,  a condizione che abbiano maturato un'anzianita'
          contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno
          cinque nel sistema medesimo.
            24. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad  emanare,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge,  disposizioni  in  materia  di  criteri  di
          calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di
          rivalutazione   e   di   ogni  altro  elemento  utile  alla
          ricostruzione delle posizioni assicurative  individuali  ai
          fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo
          presente, ai fini del computo del montante contributivo per
          i  periodi  di  contribuzione  fino  al  31  dicembre 1995,
          l'andamento delle aliquote vigente nei diversi periodi, nel
          limite massimo della contemporanea aliquota in atto  presso
          il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
            25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei lavoratori
          dipendenti    a    carico    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  e  delle forme di essa sostitutive ed esclusive
          si consegue:
             a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva  pari
          o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di
          eta' anagrafica;
             b)  al  raggiungimento di un'anzianita' contributiva non
          inferiore a 40 anni;
             c) (gia' abrogata).
            26. Per  i  lavoratori  dipendenti  iscritti  alle  forme
          previdenziali  di  cui  al  comma  25,  fermo  restando  il
          requisito dell'anzianita' contributiva pari o  superiore  a
          trentacinque  anni,  nella  fase  di prima applicazione, il
          diritto  alla  pensione  di  anzianita'  si   consegue   in
          riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con
          il  requisito  anagrafico  di  cui alla medesima tabella B,
          colonna 1, ovvero, a prescindere dall'eta'  anagrafica,  al
          conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui
          alla medesima tabella B, colonna 2.
            27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per
          le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria
          per   l'invalidita',   la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e'
          conseguibile, nella fase transitoria, oltre  che  nei  casi
          previsti dal comma 26, anche:
             a)  ferma  restando  l'eta'  anagrafica  prevista  dalla
          citata tabella B, in base alla previgente disciplina  degli
          ordinamenti  previdenziali  di  appartenenza  ivi  compresa
          l'applicazione   delle    riduzioni    percentuali    sulle
          prestazioni  di  cui  all'art. 11, comma 16, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
             b)  a  prescindere  dall'eta'  anagrafica  di  cui  alla
          lettera   a),  in  presenza  dei  requisiti  di  anzianita'
          contributiva  indicati   nell'allegata   tabella   C,   con
          applicazione  delle riduzioni percentuali sulle prestazioni
          di cui all'allegata tabella D che operano  altresi'  per  i
          casi  di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37
          anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali
          si applica la  predetta  tabella  D,  possono  accedere  al
          pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
          maturazione del requisito contributivo prescritto.
            28.  Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione
          generale obbligatoria, oltre che  nell'ipotesi  di  cui  al
          comma   25,   lettera  b),  il  diritto  alla  pensione  di
          anzianita' si consegue al raggiungimento  di  un'anzianita'
          contributiva  non  inferiore a 35 anni ed al compimento del
          cinquantasettesimo anno  di  eta'  (8/a).  Per  il  biennio
          1996-1997  il  predetto  requisito  di  eta'  anagrafica e'
          fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'.
            29.  I  lavoratori,  che risultano essere in possesso dei
          requisiti di cui ai commi 25, 26, 27,  lettera  a),  e  28:
          entro  il  primo  trimestre  dell'anno, possono accedere al
          pensionamento di anzianita' al 1 luglio dello stesso  anno,
          se  di  eta'  pari  o superiore a 57 anni; entro il secondo
          trimestre, possono accedere al pensionamento al  1  ottobre
          dello  stesso  anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
          entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento
          al  1  gennaio  dell'anno  successivo;  entro   il   quarto
          trimestre,  possono  accedere  al pensionamento al 1 aprile
          dell'anno successivo. In fase  di  prima  applicazione,  la
          decorrenza  delle  pensioni  e'  fissata con riferimento ai
          requisiti di cui alla allegata tabella E per  i  lavoratori
          dipendenti  e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.
          Per   i   lavoratori   iscritti   ai    regimi    esclusivi
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria, che accedono al
          pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera
          b), la decorrenza della pensione e' fissata  al  1  gennaio
          dell'anno  successivo a quello di maturazione del requisito
          di anzianita' contributiva.
            30. All'art. 13, comma 5,  lettera  c),  della  legge  23
          dicembre  1994,  n.  724,  le parole: "fino a 30 anni" sono
          sostituite dalle seguenti:  "inferiore a 31  anni".  Per  i
          lavoratori  dipendenti  privati e pubblici in possesso alla
          data del 31 dicembre 1993 del  requisito  dei  35  anni  di
          contribuzione  di cui all'art. 13, comma 10, della legge 23
          dicembre 1994, n. 724 (8/b), la decorrenza della  pensione,
          ove  non gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai
          sensi del medesimo comma, e' fissata al 1 settembre 1995. I
          lavoratori autonomi  iscritti  all'INPS,  in  possesso  del
          requisito  contributivo  di  cui  al predetto art. 13, alla
          data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al
          pensionamento al 1 gennaio 1996.
            31.  Per  il  personale  del  comparto  scuola,  ai  fini
          dell'accesso  al trattamento di pensione, la cessazione dal
          servizio  ha  effetto  dalla  data  di   inizio   dell'anno
          scolastico  e  il  relativo  trattamento  economico decorre
          dalla stessa data, fermo restando quando disposto dall'art.
          13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.  724.  Coloro
          che  abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato
          in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la
          domanda  stessa  entro   venti   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  presente
          legge.  Non  sono  disponibili,  per   le   operazioni   di
          trasferimento  e  passaggio  relative  all'anno  scolastico
          1995-1996, i posti del personale del comparto scuola che ha
          presentato domanda  di  pensionamento  anticipato  in  data
          successiva al 28 settembre 1994.  Al personale del comparto
          scuola  si  applica  l'art.  13,  comma  10, della legge 23
          dicembre 1994, n. 724.
            32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di
          accesso e di decorrenza dei  trattamenti  pensionistici  di
          anzianita'  continuano  a trovare applicazione: nei casi di
          cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da
          cause  di  servizio;  nei  casi di trattamenti di mobilita'
          previsti dall'art. 7, commi 6 e 7, della  legge  23  luglio
          1991,   n.  223;  nei  casi  di  pensionamenti  anticipati,
          previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile  1995,
          in  connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i
          lavoratori privi di  vista.  Le  predette  disposizioni  si
          applicano altresi':
             a)  per  i lavoratori che fruiscano alla data di entrata
          in  vigore  della   presente   legge   dell'indennita'   di
          mobilita',  ovvero collocati in mobilita' in base alle pro-
          cedure avviate anteriormente a tale  data  ai  sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223, e suc-
          cessive   modificazioni,   ove   conseguano   il  requisito
          contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il
          periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita';
             b) per i lavoratori che raggiungano nel corso  del  1995
          il requisito contributivo previsto dall'art. 18 della legge
          30  aprile  1969,  n.    153,  in  base  ai benefici di cui
          all'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992,  n.
          257, e successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996
          presentino domanda di pensionamento.
            33. (Gia' abrogato).
            34. (Gia' abrogato).
            35. (Gia' abrogato).
            36.  I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26,
          27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori  nei
          cui  confronti  trovano applicazione le disposizioni di cui
          al  decreto  legislativo  11  agosto  1993,  n.  374,  come
          modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
            37.  Per  le  pensioni  liquidate  esclusivamente  con il
          sistema contributivo,  il  lavoratore,  nei  cui  confronti
          trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui al decreto
          legislativo 11 agosto 1993,  n.  374,  come  modificato  ai
          sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per l'applicazione del
          coefficiente di trasformazione relativo all'eta' anagrafica
          all'atto  del  pensionamento, aumentato di un anno per ogni
          sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per
          l'utilizzazione del predetto periodo  di  aumento  ai  fini
          dell'anticipazione  dell'eta'  pensionabile fino ad un anno
          rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia
          di cui al comma 19.
            38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e'  autorizzata
          la  spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996.
          All'onere per gli anni 1996 e  1997  si  provvede  mediante
          corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni  per i medesimi
          anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per  lire
          150  miliardi  dell'accantonamento  relativo  al  Ministero
          della pubblica istruzione, iscritti, ai fini  del  bilancio
          triennale  1995-1997,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
            39.  Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
          Governo  della  Repubblica  e'  delegato  ad  emanare norme
          intese  a   riordinare,   armonizzare   e   razionalizzare,
          nell'ambito  delle  vigenti  risorse finanziarie, le disci-
          pline  dei  diversi  regimi  previdenziali  in  materia  di
          contribuzione  figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e
          di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema
          contributivo di calcolo, secondo  i  seguenti  princi'pi  e
          criteri direttivi:
             a)  armonizzazione,  con  riferimento  anche  ai periodi
          massimi riconoscibili,  con  particolare  riferimento  alle
          contribuzioni  figurative  per i periodi di malattia, per i
          periodi di maternita' e per aspettativa ai sensi  dell'art.
          31  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e successive
          modificazioni, e degli articoli 3, comma 32,  e  11,  comma
          21,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di
          maternita', revisione dei criteri di accredito  figurativo,
          in   costanza   di   rapporto  lavorativo,  escludendo  che
          l'anzianita'   contributiva   pregressa   ne    costituisca
          requisito essenziale;
             b)  conferma della copertura assicurativa prevista dalla
          previgente disciplina per casi di disoccupazione;
             c) previsione della copertura assicurativa, senza  oneri
          a  carico  dello  Stato  e  secondo criteri attuariali, dei
          periodi di interruzione del rapporto di  lavoro  consentiti
          da  specifiche  disposizioni  per  la durata massima di tre
          anni;  nei  casi  di  formazione  professionale,  studio  e
          ricerca  e  per le tipologie di inserimento nel mercato del
          lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti  da
          obblighi  assicurativi,  nei  casi  di  lavori discontinui,
          saltuari, precari e stagionali per i periodi  intercorrenti
          non coperti da tali obblighi assicurativi.
            40.   Per   i   trattamenti   pensionistici   determinati
          esclusivamente  secondo  il  sistema   contributivo,   sono
          riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
             a)  per  assenza  dal lavoro per periodi di educazione e
          assistenza dei figli fino al sesto anno di eta' in  ragione
          di centosettanta giorni per ciascun figlio;
             b)  per  assenza  dal  lavoro per assistenza a figli dal
          sesto anno di  eta',  al  coniuge  e  al  genitore  purche'
          conviventi,  nel  caso  ricorrano  le  condizioni  previste
          dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.   104,  per  la
          durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite
          massimo complessivo di ventiquattro mesi;
             c)  a  prescindere  dall'assenza  o  meno  dal lavoro al
          momento  del   verificarsi   dell'evento   maternita',   e'
          riconosciuto  alla lavoratrice un anticipo di eta' rispetto
          al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia  di  cui
          al  comma  19  pari  a  quattro  mesi per ogni figlio e nel
          limite massimo di dodici  mesi.  In  alternativa  al  detto
          anticipo  la  lavoratrice puo' optare per la determinazione
          del  trattamento   pensionistico   con   applicazione   del
          moltiplicatore  di  cui  all'allegata  tabella  A, relativo
          all'eta'   di   accesso   al   trattamento   pensionistico,
          maggiorato  di  un  anno  in  caso  di  uno  o due figli, e
          maggiorato di due anni in caso di tre o piu' figli.
            41. La disciplina del trattamento pensionistico a  favore
          dei   superstiti   di   assicurato   e  pensionato  vigente
          nell'ambito   del   regime   dell'assicurazione    generale
          obbligatoria  e'  estesa  a  tutte  le  forme  esclusive  o
          sostitutive di detto regime. In caso di  presenza  di  soli
          figli  di minore eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota
          percentuale della pensione  e'  elevata  al  70  per  cento
          limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge. Gli
          importi dei trattamenti pensionistici  ai  superstiti  sono
          cumulabili  con  i  redditi del beneficiario, nei limiti di
          cui all'allegata tabella F. Il  trattamento  derivante  dal
          cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione
          ai  superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a
          quello che spetterebbe  allo  stesso  soggetto  qualora  il
          reddito  risultasse  pari  al  limite  massimo  delle fasce
          immediatamente precedenti quella  nella  quale  il  reddito
          posseduto  si  colloca.  I  limiti  di cumulabilita' non si
          applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo
          familiare  con  figli  di  minore  eta',  studenti   ovvero
          inabili,  individuati secondo la disciplina di cui al primo
          periodo del presente comma. Sono fatti salvi i  trattamenti
          previdenziali  piu'  favorevoli  in  godimento alla data di
          entrata in vigore della presente legge  con  riassorbimento
          sui futuri miglioramenti.
            42.  All'assegno  di  invalidita'  nei casi di cumulo con
          redditi da lavoro dipendente,  autonomo  o  di  impresa  si
          applicano  le  riduzioni  di cui all'allegata tabella G. Il
          trattamento derivante dal cumulo dei redditi con  l'assegno
          di invalidita' ridotto non puo' essere comunque inferiore a
          quello  che  spetterebbe  allo  stesso  soggetto qualora il
          reddito risultasse pari  al  limite  massimo  della  fascia
          immediatamente  precedente  quella  nella  quale il reddito
          posseduto si colloca.  Le  misure  piu'  favorevoli  per  i
          trattamenti  in essere alla data di entrata in vigore della
          presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i
          futuri miglioramenti.
            43.  Le  pensioni  di  inabilita',  di  reversibilita'  o
          l'assegno     ordinario    di    invalidita'    a    carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in  conseguenza  di
          infortunio  sul  lavoro  o malattia professionale, non sono
          cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso
          evento  invalidante,  a  norma  del   testo   unico   delle
          disposizioni  per  l'assicurazione contro gli infortuni sul
          lavoro e le malattie professionali, approvato  con  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
          fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i
          trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge   con
          riassorbimento sui futuri miglioramenti.
            44.  E'  istituito,  alle dirette dipendenze del Ministro
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  un  nucleo  di
          valutazione   della  spesa  previdenziale  con  compiti  di
          osservazione   e   di   controllo   dei   singoli    regimi
          assicurativi,   degli  andamenti  economico-finanziari  del
          sistema  previdenziale  obbligatorio,  delle  dinamiche  di
          correlazione  tra  attivi  e  pensionati,  e  dei flussi di
          finanziamento  e  di  spesa,  anche  con  riferimento  alle
          singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica
          in    funzione    della    stabilizzazione    della   spesa
          previdenziale.    A  tal  fine  il  nucleo,  tra   l'altro,
          provvede:
             a)   ad   informare  il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale sulle  vicende  gestionali  che  possono
          interessare   l'esercizio   di   poteri   di  intervento  e
          vigilanza;
             b) a riferire periodicamente al predetto Ministro  sugli
          andamenti  gestionali  formulando, se del caso, proposte di
          modificazioni normative;
             c) a programmare ed organizzare ricerche  e  rilevazioni
          anche  mediante  acquisizione di dati e informazioni presso
          ciascuna delle gestioni;
             d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma  46
          relazioni  in  ordine  agli  aspetti economico-finanziari e
          gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
             e) a collaborare con  il  Ministro  del  tesoro  per  la
          definizione  del conto della previdenza di cui all'art. 65,
          comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e
          successive modificazioni e integrazioni;
             f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11.
            45.  Il  nucleo  di  valutazione  di  cui  al comma 44 e'
          composto  da  non  piu'  di  quindici  membri  che  abbiano
          particolare  competenza  e  specifica esperienza in materia
          previdenziale nei diversi profili giuridico  ed  economico-
          statistico-attuariale,   nominati,   per   un  periodo  non
          superiore a quattro anni, rinnovabile una sola  volta,  dal
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro.  Il  nucleo  e' composto da
          magistrati amministrativi e contabili di cui uno  in  veste
          di  coordinatore,  da  personale  appartenente ai ruoli dei
          professori universitari, da personale appartenente ai ruoli
          di  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo,  e  di  enti pubblici anche economici, nonche' da
          esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti
          alle categorie  predette;  i  componenti  del  nucleo  sono
          collocati,  ove  ne  venga fatta richiesta dal Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo  conservando
          il  trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza
          avere  diritto  ad  ulteriori  compensi.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  il  Ministro del tesoro, sono determinati le modalita'
          organizzative e di funzionamento del nucleo di valutazione,
          la remunerazione dei  membri  medesimi  in  armonia  con  i
          criteri  correnti  per  la  determinazione dei compensi per
          attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e
          le   professionalita'   dei   dipendenti   appartenenti  al
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di  altre
          amministrazioni  dello  Stato,  enti  ed organi pubblici da
          impiegare  presso  il  nucleo  medesimo  anche   attraverso
          l'istituto  del  distacco. Per il funzionamento del nucleo,
          ivi compreso il compenso ai componenti, e'  autorizzata  la
          spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 1996.
            Al  relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede
          mediante corrispondente utilizzo  delle  proiezioni  per  i
          medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale, iscritto ai fini del
          bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856  dello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
            46.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale
          riferisce, con periodicita' biennale, al  Parlamento  sugli
          aspetti  economico-finanziari  ed  attuativi  inerenti alla
          riforma previdenziale recata dalla presente legge".