Art. 7.
         Modificazioni alle norme in materia di accertamento
           delle imposte sui redditi da lavoro dipendente
 1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  recante  disposizioni  comuni  in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  nel  quarto  comma  dell'articolo  1,  concernente  i  soggetti
esonerati   dall'obbligo   della  dichiarazione,  la  lettera  c)  e'
sostituita  dalla seguente: "c) le persone fisiche non obbligate alla
tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti,
redditi  soggetti  a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito
fondiario  dell'abitazione  principale  e  sue  pertinenze purche' di
importo  non  superiore  a quello della deduzione di cui all'articolo
34,  comma  4-quater,  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  nonche'  altri redditi per i quali la differenza tra
l'imposta  lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni
di  cui  agli  articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute
operate  risulta  non  superiore  a  lire  20  mila.  Tuttavia  detti
contribuenti,  ai  fini  della  scelta  della destinazione dell'8 per
mille   dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  prevista
dall'articolo  47  della  legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi
che   approvano  le  intese  con  le  confessioni  religiose  di  cui
all'articolo  8,  comma  3,  della  Costituzione,  possono presentare
apposito  modello,  approvato  con  il decreto di cui all'articolo 8,
comma  1, ovvero con il certificato di cui all'articolo 7-bis, con le
modalita' previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per
la  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi;"; nel medesimo
comma  le  lettere  d),  e)  ed  e-bis)  sono  abrogate; nel medesimo
articolo il quinto comma e' abrogato;
  b)  l'articolo  7-bis,  riguardante le certificazioni dei sostituti
d'imposta, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  7-bis  (Certificazioni  dei  sostituti  d'imposta).  -  1.  I
soggetti   indicati   nel   titolo   III  del  presente  decreto  che
corrispondono  somme  e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo
le  disposizioni  dello  stesso titolo devono rilasciare una apposita
certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto
nazionaleper  la  previdenza  sociale  (INPS)  attestante l'ammontare
complessivo  delle  dette  somme e valori, l'ammontare delle ritenute
operate,  delle  detrazioni  di  imposta  effettuate e dei contributi
previdenziali  e  assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con
il  decreto  di  cui  all'articolo  8,  comma  1, secondo periodo. La
certificazione  e'  unica  anche  ai  fini dei contributi dovuti agli
altri  enti  e  casse  previdenziali;  con decreto del Ministro delle
finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e
della  previdenza  sociale,  sono  stabilite le relative modalita' di
attuazione.  La  certificazione  unica sostituisce quelle previste ai
fini contributivi.
 2.   I   certificati,   sottoscritti   anche   mediante  sistemi  di
elaborazione  automatica,  sono  consegnati agli interessati entro il
mese  di  febbraio  dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori  sono  stati  corrisposti  ovvero  entro  dodici  giorni dalla
richiesta  degli  stessi  in  caso  di  interruzione  del rapporto di
lavoro.  Nelle  ipotesi  di  cui  all'articolo 27 il certificato puo'
essere  sostituito  dalla  copia  della  comunicazione prevista dagli
articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.";
  c)  l'articolo 21, riguardante le scritture contabili dei sostituti
d'imposta, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  21  (Scritture  contabili  dei  sostituti  d'imposta). - 1. I
soggetti  indicati  nel terzo comma dell'articolo 13 devono indicare,
per  ciascun  dipendente,  nel  libro  matricola  o  in  altri  libri
obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  attribuite  in  base  alla  richiesta  del
dipendente  effettuata  a norma dell'articolo 23. Le somme e i valori
corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal libro paga o da
documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul
lavoro.";
  d)  l'articolo  23,  riguardante l'effettuazione delle ritenute sui
redditi di lavoro dipendente, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). - 1. Gli enti
e  le  societa'  indicati  nell'articolo 87, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indi-
cate  nell'articolo  5  del predetto testo unico e le persone fisiche
che  esercitano  imprese  commerciali,  ai sensi dell'articolo 51 del
citato testo unico, o imprese agricole, i quali corrispondono somme e
valori  di  cui  all'articolo  48  dello  stesso  testo unico, devono
operare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta  a titolo di acconto
dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   fisiche  dovuta  dai
percipienti,  con  obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da
operare  sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte,
sui  contestuali  pagamenti  in  denaro,  il  sostituito  e' tenuto a
versare  al  sostituto  l'importo  corrispondente all'ammontare della
ritenuta.
  2. La ritenuta da operare e' determinata:
  a)  sulla  parte  imponibile  delle  somme  e  dei  valori,  di cui
all'articolo  48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
esclusi  quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti
in  ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle   persone   fisiche,   ragguagliando   al  periodo  di  paga  i
corrispondenti   scaglioni   annui   di  reddito  ed  effettuando  le
detrazioni  previste  negli articoli 12 e 13, del citato testo unico,
rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e
13, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara
di  avervi  diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a
comunicare  tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione
ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;
  b)  sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura,
con  le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche,
ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
  c)  sugli  emolumenti  arretrati relativi ad anni precedenti di cui
all'articolo  16,  comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i
criteri  di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo
per  reddito  complessivo  netto  l'ammontare  globale dei redditi di
lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente;
  d)  sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle
indennita'  equipollenti  e  delle  altre  indennita'  e somme di cui
all'articolo  16,  comma  1, lettera a), del citato testo unico con i
criteri di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico;
  e)  sulla  parte  imponibile  delle  somme  e  dei  valori  di  cui
all'articolo  48,  del citato testo unico, non compresi nell'articolo
16,  comma  1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli
eredi  del  lavoratore  dipendente,  con  l'aliquota stabilita per il
primo scaglione di reddito.
 3.  I  soggetti  indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28
febbraio  dell'anno  successivo e, in caso di cessazione del rapporto
di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute op-
erate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2,
nonche' sui compensi e le indennita' di cui all'articolo 47, comma 1,
lettera  b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
comunicati  al  sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e
l'imposta  dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo  conto  delle  detrazioni  di  cui agli articoli 12 e 13, del
citato  testo  unico,  e  di  quelle  eventualmente spettanti a norma
dell'articolo  13-bis dello stesso testo unico per oneri a fronte dei
quali   il  datore  di  lavoro  ha  effettuato  trattenute,  nonche',
limitatamente  agli  oneri  di  cui alle lettere c) e f) dello stesso
articolo,  per  erogazioni  in conformita' acontratti collettivi o ad
accordi   e  regolamenti  aziendali.  In  caso  di  incapienza  delle
retribuzioni  a  subire  il  prelievo delle imposte dovute in sede di
conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito  puo'  dichiarare  per  iscritto  al sostituto di volergli
versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero,
di  autorizzarlo  a  effettuare  il  prelievo  sulle retribuzioni dei
periodi  di  paga  successivi  al  secondo  dello  stesso  periodo di
imposta.  Sugli  importi  di cui e' differito il pagamento si applica
l'interesse  in ragione dell'1 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato  nei  termini e con le modalita' previste per le somme cui si
riferisce.  L'importo  che  al  termine  del periodo d'imposta non e'
stato  trattenuto  per  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o  per
incapienza  delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato
che  deve  provvedere  al  versamento  entro  il 15 gennaio dell'anno
successivo.  Qualora le comunicazioni delle indennita' e dei compensi
di  cui  all'articolo 47, comma 1, lettera b), del citato testo unico
pervengano  al  sostituto oltre il termine del 12 gennaio del periodo
d'imposta  successivo,  di  esse lo stesso terra' conto ai fini delle
operazioni  di  conguaglio  del periodo d'imposta successivo. Se alla
formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori
prodotti  all'estero  le  imposte ivi pagate a titolo definitivo sono
ammesse  in  detrazione  fino  a concorrenza dell'imposta relativa ai
predetti  redditi  prodotti  all'estero.  La disposizione del periodo
precedente  si  applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti  all'estero  abbiano concorso a formare il reddito di lavoro
dipendente  in  periodi  d'imposta  precedenti. Se concorrono redditi
prodotti  in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente
per ciascuno Stato.
 4.  Ai  fini  del  compimento delle operazioni di conguaglio di fine
anno  il  sostituito puo' chiedere al sostituto di tenere conto anche
dei  redditi  di  lavoro  dipendente, o assimilati a quelli di lavoro
dipendente,  percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.
A  tal  fine  il  sostituito  deve consegnare al sostituto d'imposta,
entro  il  12  del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a
quello   in   cui  sono  stati  percepiti,  la  certificazione  unica
concernente  i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di
lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati
da  soggetti  non  obbligati ad effettuare le ritenute. Alla consegna
della   suddetta   certificazione  unica  il  sostituito  deve  anche
comunicare  al  sostituto  quale  delle  opzioni  previste  al  comma
precedente  intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni
a  subire  il prelievo delle imposte. La presente disposizione non si
applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
 5.  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi si applicano anche alle
persone   fisiche   che  esercitano  arti  e  professioni,  ai  sensi
dell'articolo   49,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, quando corrispondono somme e valori di cui all'articolo
48, dello stesso testo unico, deducibili ai fini della determinazione
del loro reddito di lavoro autonomo.".
  e)  l'articolo  24,  concernente l'effettuazione della ritenuta sui
redditi  assimilati  a quelli di lavoro dipendente, e' sostituito dal
seguente:
 "Art.  24  (Ritenuta  sui  redditi  assimilati  a  quelli  di lavoro
dipendente).  - 1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23,
che  corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto
del  pagamento  degli  stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a
titolo  di  acconto  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche
sulla   parte  imponibile  di  detti  redditi,  determinata  a  norma
dell'articolo  48-bis  del  predetto  testo unico. Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto
o  in  parte,  sui  contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e'
tenuto  a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare
della  ritenuta.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  tutte  le
disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4.
 2.  Ai  fini  del  conguaglio  di cui al comma 3 dell'articolo 23, i
soggetti  che  corrispondono  le  indennita'  e  i  compensi  di  cui
all'articolo  47,  comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, devono comunicare, entro il 12 di gennaio del
periodo  d'imposta  successivo,  al datore di lavoro del percipiente,
l'ammontare  delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e dei
relativi contributi.";
  f)  l'articolo  29,  concernente l'effettuazione dalla ritenuta sui
compensi  e  altri redditi corrisposti dallo Stato, e' sostituito dal
seguente:
 "Art.  29  (Ritenuta  sui compensi e altri redditi corrisposti dallo
Stato).  -  1.  Le  amministrazioni  dello Stato, comprese quelle con
ordinamento  autonomo,  che  corrispondono le somme e i valori di cui
all'articolo   23,  devono  effettuare  all'atto  del  pagamento  una
ritenuta  diretta  in  acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche  dovuta  dai  percipienti.  La  ritenuta  e'  operata  con le
seguenti modalita':
  a)  sulla  parte  imponibile  delle  somme  e  dei  valori,  di cui
all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
esclusi  quelli  indicati  alle  successive  lettere  b) e c), aventi
carattere  fisso  e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
al comma 2 dell'articolo 23;
  b)  sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura,
nonche'  su  ogni  altra somma o valore diversi da quelli di cui alla
lettera   a)  e  sulla  parte  imponibile  delle  indennita'  di  cui
all'articolo  48,  commi  5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la
aliquota  applicabile  allo  scaglione  di reddito piu' elevato della
categoria   o  classe  di  stipendio  del  percipiente  all'atto  del
pagamento  o,  in  mancanza,  con  l'aliquota  del primo scaglione di
reddito;
  c)  sugli  emolumenti  arretrati relativi ad anni precedenti di cui
all'articolo  16,  comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i
criteri  di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo
per  reddito  complessivo  netto  l'ammontare  globale dei redditi di
lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente;
  d)  sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle
indennita'  equipollenti  e  delle  altre  indennita'  e somme di cui
all'articolo  16,  comma  1, lettera a), del citato testo unico con i
criteri di cui all'articolo 17, dello stesso testo unico;
  e)  sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo
48,  del  citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1,
lettera  a),  dello  stesso  testo unico, corrisposti agli eredi, con
l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
 2.  Gli  uffici  che  dispongono  il  pagamento di emolumenti aventi
carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio
o  entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa e'
anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23,
con  le  modalita'  in  esso  stabilite.  A  tal fine, all'inizio del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste
al  comma  2  dell'articolo 23 intende adottare in caso di incapienza
delle  retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. Ai fini delle
operazioni   di   conguaglio  i  soggetti  e  gli  altri  organi  che
corrispondono  compensi  e  retribuzioni non aventi carattere fisso e
continuativo  devono  comunicare  ai  predetti  uffici, entro la fine
dell'anno  e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo,
l'ammontare   delle  somme  corrisposte,  l'importo  degli  eventuali
contributi  previdenziali  e  assistenziali, compresi quelli a carico
del  datore  di  lavoro  e  le  ritenute effettuate. Per le somme e i
valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata
su  supporto  magnetico  secondo  specifiche  tecniche  approvate con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle  finanze.  Qualora,  alla  data  di  cessazione del rapporto di
lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale
applicazione   della   ritenuta   di  conguaglio,  la  differenza  e'
recuperata  mediante  ritenuta  sulle  competenze di altra natura che
siano  liquidate  anche  da  altro soggetto in dipendenza del cessato
rapporto  di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo
23, comma 4.
 3.  Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della
Corte  costituzionale,  nonche'  della  Presidenza della Repubblica e
degli  organi  legislativi  delle  regioni  a  statuto  speciale, che
corrispondono  le  somme  e  i  valori di cui al comma 1, effettuano,
all'atto  del  pagamento,  una  ritenuta  d'acconto  dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  con i criteri indicati nello stesso
comma.  Le  medesime  amministrazioni,  all'atto  del pagamento delle
indennita'  e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47, comma 1,
lettera  g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
applicano  una  ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche,  commisurata  alla parte imponibile di dette
indennita'  e  assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri
indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
 4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi
precedenti  non  trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali
pagamenti  in  denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto
l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
 5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3,
che  corrispondono  i  compensi e le altre somme di cui agli articoli
24,  25,  25-bis  e  28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute
stabilite dalle disposizioni stesse.".
 
          Note all'art. 7:
            Avvertenza: tranne l'art. 1 del d.P.R. n.  660  del  1973
          novellato,  le  disposizioni  richiamate  all'art.  7  sono
          riportate in ordine cronologico.
            - Si riporta il testo dell'art. 1 del d.P.R. n.  600  del
          1973, come modificato dal presente decreto:
            Art.  1  (Dichiarazione  dei  soggetti  passivi).  - Ogni
          soggetto passivo  deve  dichiarare  annualmente  i  redditi
          posseduti  anche se non ne consegue alcun debito d'imposta.
          I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di
          cui  al  successivo   art.   13,   devono   presentare   la
          dichiarazione anche in mancanza di redditi.
            La  dichiarazione  e' unica agli effetti dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche o sul reddito  delle  persone
          giuridiche   e  dell'imposta  locale  sui  redditi  e  deve
          contenere l'indicazione degli  elementi  attivi  e  passivi
          necessari per la determinazione degli imponibili secondo le
          norme  che  disciplinano le imposte stesse. I redditi per i
          quali manca tale indicazione si considerano non  dichiarati
          ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.
            La  dichiarazione  delle  persone  fisiche e' unica per i
          redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a
          lui imputabili a norma dell'art. 4 del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.    917,  e  deve
          comprendere  anche i redditi sui quali l'imposta si applica
          separatamente  a  norma degli articoli 16, comma 1, lettere
          da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di
          cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1, dell'art.
          16 del predetto testo unico devono essere  dichiarati  solo
          se  corrisposti  da  soggetti  non obbligati per legge alla
          effettuazione delle ritenute di acconto.
            Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
             a) le persone fisiche che non possiedono  alcun  reddito
          sempre  che  non  siano  obbligate alla tenuta di scritture
          contabili;
             b) le persone  fisiche  non  obbligate  alla  tenuta  di
          scritture  contabili che possiedono soltanto redditi esenti
          e redditi soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di
          imposta   nonche'   redditi   fondiari   per   un   importo
          complessivo, al lordo della deduzione di cui  all'art.  34,
          comma  4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;
             b-bis)  le  persone fisiche non obbligate alla tenuta di
          scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti,
          redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di  imposta
          e  il  reddito  fondiario  dell'abitazione principale e sue
          pertinenze purche' di importo non superiore a quello  della
          deduzione  di  cui  all'art. 34, comma 4-quater, del citato
          testo unico delle imposte sui redditi;
             c) le persone  fisiche  non  obbligate  alla  tenuta  di
          scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti,
          redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
          reddito   fondiario   dell'abitazione   principale   e  sue
          pertinenze purche' di importo non superiore a quello  della
          deduzione  di  cui  all'art.  34, comma 4-quater, del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,
          nonche'  altri  redditi  per  i  quali  la  differenza  tra
          l'imposta  lorda  complessiva e l'ammontare spettante delle
          detrazioni di cui agli articoli 12 e 13  del  citato  testo
          unico,  e  le ritenute operate risulta non superiore a lire
          20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della  scelta
          della   destinazione  dell'8  per  mille  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche prevista dall'art.  47  della
          legge  20  maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano
          le intese con le confessioni religiose di cui all'art.   8,
          comma  3,  della  Costituzione, possono presentare apposito
          modello, approvato con il decreto di cui all'art. 8,  comma
          1,  ovvero con il certificato di cui all'art. 7-bis, con le
          modalita' previste  dall'art.    12  ed  entro  il  termine
          stabilito  per  la  presentazione  della  dichiarazione dei
          redditi;
             d) abrogata);
             e) (abrogata);
             e-bis) (abrogata).
            (Comma ora abrogato, di cui si riporta il testo: Ai  fini
          della  lettera  c)  del comma precedente sono assimilati ai
          redditi  di  lavoro  dipendente  soltanto  i  compensi  dei
          lavoratori   soci   di  cooperative  e  le  somme  indicate
          rispettivamente  alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art.
          47 del citato testo unico delle imposte sui redditi.).
            Nelle ipotesi di esonero previste  nel  quarto  comma  il
          contribuente   ha,  tuttavia,  facolta'  di  presentare  la
          dichiarazione dei redditi.
            Se   piu'   soggetti   sono   obbligati    alla    stessa
          dichiarazione,  la  dichiarazione  fatta  da  uno  di  essi
          esonera gli altri.
            Per le  persone  fisiche  legalmente  incapaci  l'obbligo
          della dichiarazione spetta al rappresentante legale".
            -  Si  riporta  il  testo dell'art. 8 della Costituzione,
          richiamato all'art. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973:
            "Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente
          libere davanti alla legge.
            Le confessioni religiose diverse  dalla  cattolica  hanno
          diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
          non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
            I  loro  rapporti  con  lo  Stato sono regolati per legge
          sulla base di intese con le relative rappresentanze".ÿ
            - Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e  11  della
          legge  n.    1745  del  1962, richiamati all'art. 7-bis del
          d.P.R. n. 600 del 1973:
            "Art. 7. - Le societa', entro il 15 febbraio  di  ciascun
          anno,  devono comunicare allo schedario generale dei titoli
          azionari,   relativamente   ai   soggetti   che   risultano
          possessori  dei  titoli  sui  quali  hanno pagato gli utili
          nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui
          titoli stessi, gli elementi  indicati  nell'art.  5,  primo
          comma.
            Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro,
          persone  fisiche  o  giuridiche,  che in rappresentanza del
          possessore del titolo, ne  hanno  riscosso  gli  utili.  Le
          comunicazioni di cui al primo comma:
             a)  devono  essere  eseguite,  per ogni distribuzione di
          utili, mediante elenchi conformi ai modelli  approvati  con
          decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie,
          una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla
          societa';
             b)  devono  indicare,  per ciascun nominativo, il numero
          delle azioni, precisando la  data  dell'ultima  girata,  se
          avvenuta  dopo  il  precedente  pagamento  di  utili e se i
          giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare
          degli utili su di esse complessivamente  pagati,  al  lordo
          della  ritenuta  prevista  dall'art.  1.  Se la ritenuta e'
          stata emessa a sensi dell'art.  1,  quarto  comma,  debbono
          essere   altresi'  indicati  gli  estremi  del  certificato
          prodotto;
             c) devono essere sottoscritte dal rappresentante  legale
          della  societa'  oppure  da  un  amministratore o dirigente
          incaricato con apposita deliberazione del consiglio.
            Le societa' che nell'anno solare precedente  non  abbiano
          deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo
          Schedario   gli   elementi   indicati   dal   primo   comma
          relativamente ai titoli azionari che sono stati  depositati
          ai  fini  dell'intervento  all'assemblea ordinaria ai sensi
          del secondo comma dell'art. 4.
            Quando l'incarico di pagare gli utili e' stato  conferito
          ai   soggetti  indicati  nell'art.  6,  primo  comma,  alle
          comunicazioni previste dal primo comma  devono  provvedere,
          per conto della societa' emittente, i soggetti medesimi. Le
          comunicazioni  possono  essere eseguite anche dalle singole
          sedi e filiali delle aziende o societa' incaricate  e  sono
          sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori".
            "Art.  8.  - Nel caso di riporto il riportatore, all'atto
          di  riscuotere   gli   utili,   deve   indicare,   mediante
          dichiarazione  scritta  che  deve  essere  conservata dalla
          societa' o dai soggetti indicati dall'art.  6, primo comma,
          il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il
          nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'art.
          5, primo comma. Tale dichiarazione, se  riportatore  e'  la
          medesima azienda di credito incaricata di pagare gli utili,
          non  e'  richiesta,  quando  il riporto risulti dai libri o
          dalle scritture contabili che si trovano presso la  sede  o
          filiale che segue la comunicazione.
            Le norme del comma precedente si applicano anche nel caso
          in  cui colui che riscuote gli utili sia venuto in possesso
          dei titoli azionari  per  effetto  di  riporto  simulato  o
          attuato attraverso negozio indiretto.
            Le  comunicazioni prescritte dall'art. 7 devono contenere
          le  indicazioni  relative  sia  al   riportatore   che   al
          riportato,  specificandone  la qualifica o precisando se il
          riportato e' un'azienda di credito, un agente di  cambio  o
          un commissario di borsa.
            Le   aziende  di  credito,  gli  agenti  di  cambio  e  i
          commissionari di borsa che, avendo preso azioni a  riporto,
          le  hanno  date  a riporto ad altri, devono comunicare allo
          schedario  i  nomi  dei  loro  riportati  e   le   relative
          indicazioni,  specificando  per  ciascuno di essi il numero
          delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al  lordo
          della  ritenuta  prevista  dall'art.  1.  Le  comunicazioni
          debbono avvenire, anche se  le  ritenute  non  siano  state
          effettuate,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui la
          societa' ha posto in pagamento gli utili.
            Le disposizioni dei commi precedenti si  applicano  anche
          nel  caso  di  vendita  a  termine  e  per le operazioni di
          vendita a contanti con esecuzione differita per  gli  utili
          percepiti  dall'intestatario  delle  azioni  vendute  e  da
          questi dovuti al compratore.
            Le disposizioni dell'art. 3 si applicano con  riferimento
          all'imposta  complementare  o  all'imposta  sulle  societa'
          dovute dal riportato o dal compratore a termine.
            I  soggetti  tassabili  in  base  al   bilancio   debbono
          presentare   in  allegato  alla  dichiarazione  annuale  le
          distinte delle azioni date e  prese  a  riporto  nel  corso
          dell'esercizio".
            "Art.  9. - Le societa' fiduciarie devono comunicare allo
          schedario e al competente ufficio delle imposte,  entro  il
          15  febbraio  di  ciascun  anno,  i  nomi  degli  effettivi
          proprietari delle azioni ad esse intestate ed  appartenenti
          a  terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell'anno solare
          precedente, con le indicazioni prescritte dall'art.  4  del
          regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge
          31  ottobre  1955,  n.  1064,  e  con la specificazione del
          numero delle azioni e dell'ammontare degli utili  spettanti
          a ciascun nominativo.
            La  comunicazione  deve  essere  eseguita,  per  ciascuna
          attribuzione di utili sulle azioni intestate alla  societa'
          fiduciaria,  mediante elenchi conformi ai modelli approvati
          con decreto del Ministro per le finanze e  redatti  in  tre
          copie,  una delle quali e' restituita con visto di ricevuta
          alla societa'.
            La comunicazione  deve  essere  sottoscritta  dal  legale
          rappresentante della societa' fiduciaria".
            "Art.  11.  -  La Banca d'Italia e le aziende di credito,
          all'atto di corrispondere agli  aventi  diritto  gli  utili
          riscossi  sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari,
          depositati  ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art.  5  del
          decreto-legge  6  giugno  1956,  n.  476,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n.  786,  devono
          operare  la ritenuta del cinque e trenta per cento prevista
          dagli articoli 1 e 10.
            L'importo  delle  ritenute  deve  essere   versato   alla
          competente  sezione  di  tesoreria  provinciale entro il 20
          gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in  cui  sono
          state operate.
            Entro  il  15  febbraio  di  ciascun  anno  devono essere
          comunicati al Ministero delle finanze, con apposito  elenco
          sottoscritto  dal  rappresentante  legale  o  dal dirigente
          preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare
          precedente per ciascun avente diritto delle ritenute  oper-
          ate  e  versate.  L'elenco  deve contenere, relativamente a
          ciascun nominativo,  gli  elementi  indicati  dall'art.  5,
          primo  comma,  e  deve essere corredato con le attestazioni
          della  sezione  di  tesoreria  provinciale  comprovanti   i
          versamenti eseguiti.
            Si  applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 2
          e quelle degli articoli 3 e 10".
            - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1 del d.P.R.  n.
          600  del  1973, come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 241
          del 1997, richiamato sia all'art. 1 sia all'art. 7-bis  del
          d.P.R. citato:
            "Art. 8 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni).
          -  Le  dichiarazioni  devono  essere  redatte,  a  pena  di
          nullita', su stampati conformi  ai  modelli  approvati  con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio  dell'anno  in  cui
          devono  essere  utilizzati.  Il decreto di approvazione dei
          modelli di dichiarazione dei  sostituti  d'imposta  di  cui
          all'art.  7,  comma  1,  primo  periodo,  e  dei modelli di
          dichiarazione di cui all'art.  78, comma 10, della legge 30
          dicembre   1991,  n.  413,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
          in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
            (omissis)".
            - Si riporta il testo dell'art. 12 del d.P.R. n. 600  del
          1973, come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 241 del 1997,
          richiamato all'art. 1 del d.P.R. citato:
            "Art.  12  (Presentazione  delle  dichiarazioni). - 1. La
          dichiarazione     e'     presentata     all'amministrazione
          finanziaria,  per  il  tramite di una banca o di un ufficio
          dell'Ente poste italiane, convenzionati.    I  contribuenti
          con  periodo  di  imposta  coincidente  con  l'anno solare,
          obbligati  alla  presentazione  della   dichiarazione   dei
          redditi,  della  dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto e di quella  del  sostituto  d'imposta,
          qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi
          di  non  piu'  di  dieci  soggetti,  devono  presentare  la
          dichiarazione  unificata  annuale.  Le  societa'   di   cui
          all'art.  87,  comma  1,  lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre 1986, n.  917, con capitale
          sociale superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la
          dichiarazione    in     via     telematica     direttamente
          all'amministrazione  finanziaria.  I soggetti incaricati ai
          sensi del  comma  2  presentano  la  dichiarazione  in  via
          telematica.      Il     collegamento     telematico     con
          l'amministrazione finanziaria e' gratuito.
            2. Ai soli fini dell'applicazione del  presente  articolo
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione della
          dichiarazione:
             a)  gli  iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
          dei ragionieri e periti commerciali e  dei  consulenti  del
          lavoro;
             b)  i  soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
          nei ruoli di periti  ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-
          categoria  tributi,  in  possesso  di  diploma di laurea in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          di diploma di ragioneria;
             c)   le   associazioni   sindacali   di   categoria  tra
          imprenditori indicate nell'art. 78, commi 1, lettere  a)  e
          b),  e  2,  della  legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali
          possono  provvedervi  anche  a  mezzo  di  altri  soggetti,
          individuati con decreto del Ministro delle finanze;
             d)  i  centri  autorizzati  di assistenza fiscale per le
          imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.
            3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2   sono   abilitati
          dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati
          contenuti   nelle   dichiarazioni,   subordinatamente  alla
          stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma
          9. L'abilitazione  e'  revocata  quando  nello  svolgimento
          dell'attivita'  di trasmissione delle dichiarazioni vengono
          commesse gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza
          di provvedimenti di  sospensione  irrogati  dall'ordine  di
          appartenenza   del  professionista  o  in  caso  di  revoca
          dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  da  parte
          dei centri autorizzati di assistenza fiscale.
            4.    La    dichiarazione    puo'    essere    presentata
          all'amministrazione finanziaria anche  mediante  spedizione
          effettuata   dall'estero,   utilizzando   il   mezzo  della
          raccomandata o altro  equivalente  dal  quale  risulti  con
          certezza la data di spedizione.
            5.  Le  banche  e  gli  uffici postali devono rilasciare,
          anche se non richiesta,  ricevuta  di  presentazione  della
          dichiarazione.  Il soggetto incaricato ai sensi del comma 2
          rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, entro il
          termine previsto per la presentazione  della  dichiarazione
          per  il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia
          della dichiarazione contenente l'impegno a  trasmettere  in
          via  telematica  all'amministrazione  finanziaria i dati in
          essa contenuti e, entro  i  quindici  giorni  successivi  a
          quello  in  cui l'amministrazione finanziaria ha comunicato
          l'avvenuto ricevimento  della  dichiarazione,  copia  della
          relativa attestazione.
            6.  I  soggetti  di cui al comma 11 devono trasmettere in
          via   telematica   le   dichiarazioni   all'amministrazione
          finanziaria  entro  cinque  mesi dalla data di scadenza del
          termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.
            7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in
          cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio
          postale ovvero  trasmessa  all'amministrazione  finanziaria
          mediante procedure telematiche.
            8.   Le   societa'   che   trasmettono  la  dichiarazione
          direttamente all'amministrazione finanziaria e  i  soggetti
          incaricati   della   predisposizione   della  dichiarazione
          conservano,  per  il  periodo  previsto  dall'art.  43,  la
          dichiarazione,  della  quale  l'amministrazione finanziaria
          puo' chiedere l'esibizione o la  trasmissione,  debitamente
          sottoscritta   e  redatta  su  modello  conforme  a  quello
          approvato con il decreto di cui  all'art.  8.  I  documenti
          rilasciati   dal  soggetto  incaricato  di  predisporre  la
          dichiarazione devono essere conservati dal  contribuente  o
          dal  sostituto  d'imposta per il periodo previsto dall'art.
          43.
            9. Salva l'applicazione delle disposizioni sul mandato  e
          sul  contratto  d'opera professionale, in caso di mancata o
          tardiva presentazione della dichiarazione o di  indicazione
          nella  stessa  di  dati  difformi da quelli contenuti nella
          copia rilasciata al contribuente o al sostituto  d'imposta,
          i  soggetti  indicati  nel comma 2 devono tenere indenne il
          contribuente dalle  sanzioni  amministrative  eventualmente
          irrogate  nei  suoi  confronti.  A  tal  fine  essi  devono
          stipulare idoneo contratto di assicurazione.
            10. La prova della presentazione della  dichiarazione  e'
          data  dalla  ricevuta  della banca o dell'ufficio postale o
          della ricevuta di invio della raccomandata di cui al  comma
          4    ovvero    dalla   comunicazione   dell'amministrazione
          finanziaria   attestante   l'avvenuto   ricevimento   della
          dichiarazione  presentata  in via telematica. Nessuna altra
          prova puo' essere addotta in contrasto  con  le  risultanze
          dei predetti  documenti.
            11.  Le  modalita'  di  attuazione delle disposizioni del
          presente articolo sono stabilite con decreto  del  Ministro
          delle  finanze  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le
          modalita' di svolgimento del servizio  di  ricezione  delle
          dichiarazioni  da  parte  delle  banche  e  dell'Ente poste
          italiane, comprese la misura del compenso  spettante  e  le
          conseguenze  derivanti  dalle  irregolarita' commesse nello
          svolgimento del servizio, sono stabilite mediante  distinte
          convenzioni,  approvate  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La  misura
          del  compenso  e'  determinata  tenendo conto dei costi del
          servizio  e  del  numero  complessivo  delle  dichiarazioni
          ricevute.
            12.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano
          anche alla presentazione  delle  dichiarazioni  riguardanti
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi".
            -  Si riporta il testo dell'art. 24 del d.P.R. n. 600 del
          1973, richiamato all'art. 29 del d.P.R. citato:
            "Art. 24 (Ritenuta sui redditi  assimilati  a  quelli  di
          lavoro  dipendente).  - I soggetti indicati nel primo comma
          dell'articolo  precedente  che  corrispondono   indennita',
          gettoni di presenza e altri assegni di cui alle lettere b),
          c)  ed  f)  dell'art.  47  del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,  ad  eccezione  degli
          assegni  periodici indicati alle lettere g) ed h) dell'art.
          10  dello  stesso  decreto,  devono  operare  all'atto  del
          pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di
          acconto  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con
          l'aliquota del quindici per cento.
            Le  regioni,  le  province  e  i  comuni,  all'atto   del
          pagamento delle indennita' di cui alla lettera d) dell'art.
          47  del  decreto  indicato  nel  precedente  comma,  devono
          operare una ritenuta a titolo di acconto  dell'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche  con  obbligo  di rivalsa,
          commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al
          netto di contributi previdenziali, con le aliquote determi-
          nate ai sensi  del  secondo  comma  dell'art.  23.  Per  le
          pensioni,  i  vitalizi e le indennita' dovuti in dipendenza
          della cessazione dalle cariche e dalle funzioni la ritenuta
          deve essere applicata sull'intero ammontare delle  pensioni
          e vitalizi e sulla parte imponibile delle indennita'.
            Per  i  proventi di cui all'art. 47, comma 1, lettera l),
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, la ritenuta e' operata dall'impresa che gestisce la
          casa da gioco, cumulando l'ammontare imponibile delle mance
          percepite  nel  periodo  di  paga  ai  compensi  di  lavoro
          dipendente  corrisposti  nello stesso periodo ed applicando
          le disposizioni dell'art.  23  del  presente  decreto.  Gli
          impiegati  tecnici  delle  case  da  gioco percettori delle
          mance,   ovvero    l'organismo    costituito    all'interno
          dell'impresa   per  la  ripartizione  delle  mance,  devono
          comunicare il predetto ammontare all'impresa  che  gestisce
          la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione.
            Per  i  compensi  di cui alla lettera a) e per le rendite
          vitalizie di cui alla lettera e) del detto art. 47  valgono
          le disposizioni del precedente articolo.
            Per  i  redditi  di  cui all'art. 47, comma 1, lettera h-
          bis), del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  valgono  le  disposizioni  del  precedente
          articolo  e  la ritenuta e' commisurata all'87,50 per cento
          dell'ammontare corrisposto.
            Ai  fini  del  conguaglio  di  cui  al  terzo  comma  del
          precedente art.  23 i terzi che corrispondono le indennita'
          e i compensi indicati nella lettera b) del predetto art. 47
          devono  comunicare  al  datore  di  lavoro  del percipiente
          l'ammontare  delle  somme  corrisposte  e  delle   ritenute
          effettuate.
            I   soggetti   indicati  nel  primo  comma  dell'articolo
          precedente, che corrispondono le somme di cui alla  lettera
          g)  dell'art.  47  del  decreto  indicato  nel primo comma,
          devono operare  all'atto  del  pagamento,  con  obbligo  di
          rivalsa,  una  ritenuta,  nella  misura del 10 per cento, a
          titolo di acconto dell'imposta sul  reddito  delle  persone
          fisiche  dovuta  dai  percipienti,  sulla  parte  eccedente
          l'ammontare di reddito corrispondente  alle  detrazioni  di
          imposta  previste  dagli  articoli  15  e  16  dello stesso
          decreto".
            - Si riporta il testo dell'art. 25 del d.P.R. n. 600  del
          1973, richiamato all'art. 29 del d.P.R. citato:
            "Art.  25  (Ritenuta  sui redditi di lavoro autonomo e su
          altri redditi).   - I soggetti  indicati  nel  primo  comma
          dell'art.  23,  che  corrispondono a soggetti residenti nel
          territorio dello Stato compensi comunque denominati,  anche
          sotto  forma  di partecipazione agli utili, per prestazioni
          di lavoro autonomo, ancorche' non  esercitate  abitualmente
          ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono
          operare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta del 15 per
          cento a titolo di acconto dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  dovuta  dai percipienti, con l'obbligo di
          rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte
          imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero
          ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo
          comma  dell'art.  49  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597.   La ritenuta e'
          elevata al 17 per cento  per  le  indennita'  di  cui  alle
          lettere  f)  e  g)  dell'art.  12  del  decreto  stesso. La
          ritenuta  non  deve  essere  operata  per  le   prestazioni
          effettuate nell'esercizio di imprese.
            Salvo  quanto  disposto  nell'ultimo  comma  del presente
          articolo, se i compensi e le altre somme di  cui  al  comma
          precedente  sono corrisposti a soggetti non residenti, deve
          essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
          del 20 per  cento,  anche  per  le  prestazioni  effettuate
          nell'esercizio  di  imprese. Ne sono esclusi i compensi per
          prestazioni di  lavoro  autonomo  effettuate  all'estero  e
          quelli  corrisposti  a  stabili organizzazioni in Italia di
          soggetti non residenti.
            Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano  ai
          compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai
          soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,
          per  prestazioni  di   lavoro   autonomo   non   esercitato
          abitualmente  e  sempreche'  non  costituiscano  acconto di
          maggiori compensi.
            I compensi e le somme di cui al n. 9)  dell'art.  19  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 597 corrisposti a non residenti  sono  soggetti  ad  una
          ritenuta  del  30  per cento a titolo d'imposta sulla parte
          imponibile del loro ammontare. Ne sono esclusi  i  compensi
          corrisposti  a  stabili organizzazioni nel territorio dello
          Stato di soggetti non residenti".
            - Si riporta il testo dell'art. 24 del d.P.R. n. 600  del
          1973, richiamato all'art. 29 del d.P.R. citato:
            "Art.  25-bis  (Ritenuta  sulle  provvigioni  inerenti  a
          rapporti di commissione,  di  agenzia,  di  mediazione,  di
          rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari).
          - I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse
          le  imprese  agricole,  i  quali  corrispondono provvigioni
          comunque denominate per le  prestazioni  anche  occasionali
          inerenti   a   rapporti  di  commissione,  di  agenzia,  di
          mediazione,   di   rappresentanza   di   commercio   e   di
          procacciamento  di  affari,  devono  operare  all'atto  del
          pagamento una ritenuta del dieci  per  cento  a  titolo  di
          acconto  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche o
          dell'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  dovuta
          dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
            La   ritenuta  e'  commisurata  al  cinquanta  per  cento
          dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo  comma.
          Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti
          o  mandanti  che  nell'esercizio  della  loro  attivita' si
          avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di
          terzi, la  ritenuta  e'  commisurata  al  venti  per  cento
          dell'ammontare delle stesse provvigioni.
            La  ritenuta  di  cui  ai  commi precedenti e' scomputata
          dall'imposta relativa al periodo di imposta di  competenza,
          purche'  gia'  operata al momento della presentazione della
          dichiarazione annuale.  Qualora  la  ritenuta  sia  operata
          successivamente,   la  stessa  e'  scomputata  dall'imposta
          relativa al periodo di imposta in cui e' stata effettuata.
            Se le provvigioni, per disposizioni normative  o  accordi
          contrattuali,  sono  direttamente trattenute sull'ammontare
          delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere
          ai   committenti,   preponenti   o    mandanti    l'importo
          corrispondente  alla  ritenuta.  Ai  fini  del  computo dei
          termini  per  il   relativo   versamento   da   parte   dei
          committenti,   preponenti   o   mandanti,  la  ritenuta  si
          considera operata nel mese successivo a quello  in  cui  le
          provvigioni   sono  state  trattenute  dai  percipienti.  I
          committenti, preponenti o mandanti possono tener  conto  di
          eventuali  errori  nella  determinazione dell'importo della
          ritenuta anche in occasione di successivi  versamenti,  non
          oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
          provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
            Le  disposizioni  dei  precedenti  commi non si applicano
          alle provvigioni  percepite  dalle  agenzie  di  viaggio  e
          turismo,   dai  rivenditori  autorizzati  di  documenti  di
          viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti  che
          esercitano   attivita'   di   distribuzione   di  pellicole
          cinematografiche, dagli  agenti  di  assicurazione  per  le
          prestazioni    rese    direttamente    alle    imprese   di
          assicurazione, dai mediatori di assicurazione  per  i  loro
          rapporti  con  le imprese di assicurazione e con gli agenti
          generali delle imprese di assicurazione  pubbliche  o  loro
          controllate   che  rendono  prestazioni  direttamente  alle
          imprese di assicurazione in regime di reciproca  esclusiva;
          dalle  aziende  ed  istituti  di  credito  e dalle societa'
          finanziarie e di locazione finanziaria per  le  prestazioni
          rese  nell'esercizio  delle  attivita' di collocamento e di
          compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta  e  di
          finanziamento,  dagli  agenti,  raccomandatari  e mediatori
          marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di  imprese
          petrolifere  per  le prestazioni ad esse rese direttamente,
          dai mediatori e rappresentanti di  produttori  agricoli  ed
          ittici  e  di  imprese  esercenti  la  pesca marittima, dai
          commissionari che operano nei mercati  ortoflorofrutticoli,
          ittici  e  di  bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative
          tra imprese agricole, commerciali ed artigiane  non  aventi
          finalita' di lucro.
            Per  le  prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a
          domicilio di cui all'art. 36, legge 11 giugno 1971, n. 426,
          la  ritenuta  e'  applicata  a  titolo  di  imposta  ed  e'
          commisurata    all'intero   ammontare   delle   provvigioni
          percepite. Per  le  prestazioni  derivanti  da  mandato  di
          agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che
          precedono.
            Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i
          criteri,  i  termini  e  le  modalita' per la presentazione
          della dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso  di
          dichiarazione  non  veritiera si applica la pena pecuniaria
          da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe  dovuto
          essere effettuata.
            Le  disposizioni  dei precedenti commi si applicano anche
          alle provvigioni corrisposte a stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato di soggetti non residenti".
            -  Si riporta il testo dell'art. 27 del d.P.R. n. 600 del
          1973, richiamato all'art. 7-bis del d.P.R. citato:
            "Art.  27  (Ritenuta  sui  dividendi).  -  Gli  utili  in
          qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti
          dalle  societa'  per  azioni  e in accomandita per azioni e
          dalle  societa'   anche   cooperative   a   responsabilita'
          limitata,  comprese,  quelle  di  mutua assicurazione, sono
          soggetti  a  una  ritenuta  del dieci per cento a titolo di
          acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e
          dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche dovute
          dai soci, con obbligo di rivalsa. Per gli  utili  spettanti
          alle  societa'  e  associazioni  indicate  nell'art.  5 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 597, l'ammontare della ritenuta e' detratto dall'imposta
          sul  reddito  delle  persone  fisiche  o  sul reddito delle
          persone  giuridiche  dovute  dai  soci  nella   proporzione
          stabilita dallo stesso art. 5.
            In  caso  di  distribuzione  di utili in natura, anche in
          sede di liquidazione della societa', i  singoli  soci,  per
          conseguire   il  pagamento,  sono  tenuti  a  versare  alla
          societa'  l'importo  corrispondente   all'ammontare   della
          ritenuta,  determinato  in  relazione al valore dei beni ad
          essi attribuiti quale risulta  dall'ultimo  bilancio  della
          societa',  salvo  l'accertamento  dell'effettivo  valore ai
          fini dell'applicazione dei singoli  tributi.  Nei  casi  di
          distribuzione  di  azioni  o  quote  gratuite  e di aumento
          gratuito del  valore  nominale  delle  azioni  o  quote  si
          considera  utile  distribuito l'ammontare complessivo delle
          riserve e degli altri fondi imputato  a  capitale.  Non  si
          computano  a  tal  fine  le  riserve  e  i  fondi  indicati
          nell'art. 45 del decreto indicato nel precedente comma.
             La ritenuta e' operata nella misura del trenta per cento
          e a  titolo  d'imposta  sugli  utili  spettanti  a  persone
          fisiche   non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  a
          societa'  o  enti  di  cui  all'art.  2  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 598,
          esenti da tale imposta e a societa'  o  enti  di  cui  alla
          lettera  d)  dello  stesso  art.  1.  I  soggetti residenti
          all'estero hanno diritto al rimborso,  fino  a  concorrenza
          dei due terzi della ritenuta dell'imposta che dimostrino di
          avere  pagato  all'estero  in  via  definitiva sugli stessi
          utili  mediante  certificazione  del   competente   ufficio
          fiscale dello Stato estero.
            Le  ritenute  previste  dai precedenti commi si applicano
          anche sugli  utili  di  cui  all'art.  11  della  legge  29
          dicembre  1962,  n.  1745, e successive modificazioni ferme
          restando le altre disposizioni dell'articolo stesso.
            La ritenuta d'acconto di cui al comma precedente  non  si
          applica   sull'intero  ammontare  degli  utili  distribuiti
          soggetti al regime di cui all'art. 96-bis del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con
          decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite
          particolari modalita' di attuazione  mediante  approvazione
          di appositi modelli".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  del decreto del
          Presidente della Repubblica n.  600  del  1973,  richiamato
          all'art.  29  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          citato:
            "Art.  28   (Ritenuta   sui   compensi   per   avviamento
          commerciale  e  sui  contributi  degli  enti pubblici). - I
          soggetti indicati nel  primo  comma  dell'art.  23,  quando
          corrispondono  compensi  per  la  perdita  di avviamento in
          applicazione  della  legge  27  gennaio 1963, n. 19, devono
          operare all'atto del pagamento una  ritenuta  del  quindici
          per  cento,  con  l'obbligo di rivalsa, a titolo di acconto
          dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche   o
          dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche dovuta
          dal percipiente.
            Le regioni, le  province,  i  comuni  e  gli  altri  enti
          pubblici  devono operare una ritenuta del quattro per cento
          a titolo  di  acconto  delle  imposte  indicate  nel  comma
          precedente  e  con  obbligo  di  rivalsa sull'ammontare dei
          contributi  corrisposti  ad  imprese,  esclusi  quelli  per
          l'acquisto dei beni strumentali".
            - Si riporta il testo dell'art. 47 della legge n. 222 del
          1985,  richiamato  all'art.  1  del  decreto del Presidente
          della Repubblica n. 600 del 1973:
            "Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo  dal  1
          gennaio  1987  e  sino  a  tutto  il  1989  alla Conferenza
          episcopale italiana e al Fondo edifici di  culto  in  forza
          delle  presenti  norme  sono  iscritte in appositi capitoli
          dello stato di previsione del Ministero del  tesoro,  verso
          contestuale  soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo
          stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
          e  n.    2071  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno,  nonche'  del capitolo n. 7871 dello stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici.
            A decorrere dall'anno finanziario  1990  una  quota  pari
          all'otto  per  mille dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
          dichiarazioni  annuali,  e' destinata, in parte, a scopi di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione   statale  e,  in  parte,  a  scopi  di  carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
            Le  destinazioni  di  cui  al  comma  precedente  vengono
          stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
          in  sede  di  dichiarazione annuale dei redditi. In caso di
          scelte  non  espresse  da  parte   dei   contribuenti,   la
          destinazione  si  stabilisce  in  proporzione  alle  scelte
          espresse.
            Per gli anni  finanziari  1990,  1991  e  1992  lo  Stato
          corrisponde,  entro  il mese di marzo di ciascun anno, alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo  conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996,
          una  somma  pari  al  contributo  alla  stessa  corrisposto
          nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.
            A   decorrere   dall'anno   finanziario  1993,  lo  Stato
          corrisponde annualmente, entro  il  mese  di  giugno,  alla
          Conferenza  episcopale  italiana,  a  titolo  di anticipo e
          salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
          d'imposta  successivo,  una  somma  calcolata  sull'importo
          liquidato  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
          annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente  con
          destinazione alla Chiesa cattolica".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 5 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con   il   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917 del 1986, richiamato
          all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
          600 del 1973:
            "Art.  5  (Redditi  prodotti  in forma associata). - 1. I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
            2. Le quote di partecipazione  agli  utili  si  presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore  all'inizio  del periodo di imposta; se il valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali.
            3. Ai fini delle imposte sui redditi:
             a)   le  societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
             b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in
          nome  collettivo  o  alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
             c)  le   associazioni   senza   personalita'   giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
             d)  si  considerano   residenti   le   societa'   e   le
          associazioni  che  per  la  maggior  parte  del  periodo di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o  l'oggetto  principale  nel   territorio   dello   Stato.
          L'oggetto   principale  e'  determinato  in  base  all'atto
          costitutivo, se esistente in forma di atto  pubblico  o  di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
            4. I redditi delle  imprese  familiari  di  cui  all'art.
          230-bis  del  codice  civile, limitatamente al 49 per cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione:
             a)  che  i  familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio    del    periodo   di   imposta,   recante   la
          sottoscrizione    dell'imprenditore    e    dei   familiari
          partecipanti;
             b) che la dichiarazione  dei  redditi  dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le  quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro  effettivamente  prestato  nell'impresa,   in   modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
             c)   che   ciascun   familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
            5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui
          redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado  e  gli
          affini entro il secondo grado".
            - Il testo dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  il  decreto  del Presidente della
          Repubblica n. 917 del 1986, richiamato agli articoli 1,  21
          e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
          1973 e' riportato in nota all'art. 3.
            -  Si riporta il testo dell'art. 13 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con   il   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917 del 1986, richiamato
          agli articoli 1, 21 e 23 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 600 del 1973:
            "Art.  13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del
          reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro
          dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di lire
          784.634, rapportata al periodo  di  lavoro  o  di  pensione
          nell'anno,   anche  a  fronte  delle  spese  inerenti  alla
          produzione del reddito.
            2.  Se  il  reddito  di  lavoro  dipendente  non   supera
          9.000.000  lire  annui,  spetta  una  ulteriore detrazione,
          rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di
          lire 312.000. Tale ulteriore detrazione  e'  ridotta  nelle
          seguenti misure:
             a)  lire  275.000, se il reddito di lavoro dipendente e'
          superiore a lire 9.000.000 ma non a lire 9.100.000;
             b) lire 244.996, se il reddito di lavoro  dipendente  e'
          superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 15.000.000;
             c)  lire  207.309, se il reddito di lavoro dipendente e'
          superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.100.000;
             d) lire 131.904, se il reddito di lavoro  dipendente  e'
          superiore a lire 15.100.000 ma non a lire 15.200.000;
             e)  lire  47.085,  se il reddito di lavoro dipendente e'
          superiore a lire 15.200.000 ma non a lire 15.300.000.
            3. (abrogato).
            4. Se alla formazione del reddito complessivo  concorrono
          uno  o  piu'  redditi  di lavoro autonomo di cui al comma 1
          dell'art. 49 o di impresa di cui all'art.  79,  spetta  una
          detrazione  dall'imposta  lorda,  non cumulabile con quelle
          previste nei commi 1 e 2, pari a:
             a)  lire  213.570 se l'ammontare complessivo dei redditi
          di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 8.600.000;
             b) lire 169.500, se l'ammontare complessivo dei  redditi
          di  lavoro  autonomo  e  di  impresa  e'  superiore  a lire
          8.600.000 ma non a lire 8.700.000;
             c) lire 81.370, se l'ammontare complessivo  dei  redditi
          di    lavoro  autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire
          8.700.000 ma non a lire 8.900.000.
            5. (abrogato)".
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 13-bis del testo unico
          delle imposte sui redditi, approvato  con  il  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917 del 1986, richiamato
          all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
          600 del 1973:
            "Art.  13-bis  (Detrazioni  per oneri). - 1. Dall'imposta
          lorda si detrae  un  importo  pari  al  22  per  cento  dei
          seguenti   oneri   sostenuti   dal   contribuente,  se  non
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
             a)  gli  interessi  passivi  e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari  di  ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
          dichiarati;
             b) gli interessi passivi, e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione  pagati  a soggetti residenti nel territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare  da  adibire ad abitazione principale entro sei
          mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni di lire. L'acquisto della unita'  immobiliare  deve
          essere  effettuato  nei  sei  mesi antecedenti o successivi
          alla data della stipulazione del contratto di mutuo.    Per
          abitazione  principale  si  intende  quella  nella quale il
          contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta  non
          oltre  il  periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
          la dimora abituale; non si  tiene  conto  delle  variazioni
          dipendenti  da trasferimenti per motivi di lavoro.  In caso
          di  contitolarita'  del  contratto  di  mutuo  o  di   piu'
          contratti  di  mutuo  il  limite  di  7  milioni di lire e'
          riferito all'ammontare complessivo degli  interessi,  oneri
          accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione
          spetta,  nello  stesso  limite  complessivo  e  alle stesse
          condizioni, anche con riferimento  alle  somme  corrisposte
          dagli   assegnatari  di  alloggi  di  cooperative  e  dagli
          acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla
          cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso
          degli  interessi  passivi,  oneri  accessori  e  quote   di
          rivalutazione  relativi  ai mutui ipotecari contratti dalla
          stessa e ancora indivisi;
             c)  le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
          mila.   Dette spese sono  costituite  esclusivamente  dalle
          spese  mediche,  diverse  da  quelle indicate nell'art. 10,
          comma  1,  lettera  b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per
          prestazioni   specialistiche   e  per  protesi  dentarie  e
          sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari
          alla deambulazione, alla locomozione e al  sollevamento  di
          portatori  di  menomazioni  funzionali  permanenti  nonche'
          quelle  per  sussidi  tecnici  e  informatici   rivolti   a
          facilitare   l'autosufficienza   e   le   possibilita'   di
          integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104  si  assumono integralmente. Tra i
          mezzi  necessari  per  la  locomozione  di   portatori   di
          menomazioni   funzionali   permanenti   si  comprendono  le
          automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici,  se
          con  motore  a benzina, e fino a 2500 centimetri cubici, se
          con motore diesel, adattate  ad  invalidi,  per  ridotte  o
          impedite  capacita' motorie, anche se prodotte in serie. Si
          considerano rimaste a  carico  del  contribuente  anche  le
          spese  rimborsate  per  effetto  di  contributi  o premi di
          assicurazione da lui versati e per i quali  non  spetta  la
          detrazione  d'imposta  o  che  non  sono deducibili dal suo
          reddito  complessivo  ne'  dai  redditi  che  concorrono  a
          formarlo.    Si considerano, altresi', rimaste a carico del
          contribuente le spese rimborsate per effetto di  contributi
          o  premi  che,  pur  essendo versati da altri, concorrono a
          formare il suo reddito, salvo che il datore  di  lavoro  ne
          abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
             d)  le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
          di persone indicate nell'art. 433 del codice  civile  e  di
          affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione
          di lire per ciascuna di esse;
             e)  le  spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          secondaria e  universitaria,  in  misura  non  superiore  a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali;
             f)   i   premi   per   assicurazioni   sulla   vita  del
          contribuente, i  premi  per  le  assicurazioni  contro  gli
          infortuni  e i contributi previdenziali non obbligatori per
          legge, per importo complessivamente non superiore a lire  2
          milioni  e  500  mila.  La detrazione relativa ai premi per
          assicurazioni sulla vita e' ammessa  a  condizione  che  il
          contratto  di  assicurazione  abbia  durata non inferiore a
          cinque anni  dalla  sua  stipulazione  e  non  consenta  la
          concessione  di  prestiti  nel periodo di durata minima. In
          caso  di  riscatto   dell'assicurazione   nel   corso   del
          quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si e' fruito
          della  detrazione  d'imposta costituisce reddito soggetto a
          tassazione a norma dell'art. 18 e l'imposta e'  determinata
          applicando  una  aliquota non superiore al 22 per cento; in
          tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma
          corrisposta al  contribuente,  una  ritenuta  a  titolo  di
          acconto  commisurata  all'ammontare  complessivo  dei premi
          riscossi con l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo
          scaglione  di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene
          conto, ai fini del limite di lire 2  milioni  e  500  mila,
          anche  dei  premi di assicurazione in relazione ai quali il
          datore di lavoro ha effettuato la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta;
             g)  le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
          Presidente della Repubblica 30  settembre  1963,  n.  1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione;  dalla  data di ricevimento della comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi;
             h)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  a favore dello
          Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e  di
          associazioni  legalmente  riconosciute  che  senza scopo di
          lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
          e  di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale   e
          artistico,  effettuate  per l'acquisto, la manutenzione, la
          protezione o il restauro delle cose  indicate  nell'art.  1
          della  legge  1  giugno  1939,  n.  1089, e nel decreto del
          Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi
          comprese le erogazioni effettuate per  l'organizzazione  di
          mostre  e  di esposizioni, che siano di rilevante interesse
          scientifico o culturale, delle cose anzidette,  e  per  gli
          studi  e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le
          mostre, le esposizioni, gli  studi  e  le  ricerche  devono
          essere  autorizzati,  previo parere del competente comitato
          di settore del Consiglio nazionale per i beni  culturali  e
          ambientali,   dal   Ministero   per   i  beni  culturali  e
          ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa  ed
          il  conto consuntivo.   Il Ministero per i beni culturali e
          ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
          erogazioni  fatte  a  favore  delle associazioni legalmente
          riconosciute, delle istituzioni e  delle  fondazioni  siano
          utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
          delle  erogazioni  stesse. Detti termini possono, per causa
          non imputabile al  donatario,  essere  prorogati  una  sola
          volta.  Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
          nei termini assegnati ovvero utilizzate non in  conformita'
          alla   destinazione   affluiscono,  nella  loro  totalita',
          all'entrata dello Stato;
             i) le erogazioni liberali in  denaro,  per  importo  non
          superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato.
            1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22
          per  cento  per  le erogazioni liberali in denaro in favore
          dei partiti e movimenti politici per importi  compresi  tra
          500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento
          bancario o postale.
            2.  Per  gli  oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
          comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati  sostenuti
          nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si
          trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando,  per
          gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
          stabilito.
            3.  Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del
          comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5
          la  detrazione  spetta  ai  singoli   soci   nella   stessa
          proporzione  prevista  nel  menzionato art. 5 ai fini della
          imputazione del reddito".
            - L'art. 16 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n.
          917  del 1986, richiamato agli articoli 23 e 29 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  600  del  1973,  e'
          riportato in nota all'art. 5.
            -  Si riporta il testo dell'art. 17 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con   il   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917 del 1986, richiamato
          agli articoli 23 e 29  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 600 del 1973:
            "Art.   17   (Indennita'  di  fine  rapporto).  -  1.  Il
          trattamento  di  fine  rapporto  e  le   altre   indennita'
          equipollenti,  comunque denominate, commisurate alla durata
          dei rapporti di lavoro dipendente di cui  alla  lettera  a)
          del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un importo che
          si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma
          pari  a  lire  500  mila  per  ciascun anno preso a base di
          commisurazione con esclusione  dei  periodi  di  anzianita'
          convenzionale;   per   i   periodi  inferiori  all'anno  la
          riduzione e' rapportata a mese. Se il  rapporto  si  svolge
          per  un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
          dai contratti collettivi nazionali di lavoro di  categoria,
          la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica
          con  la  aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto
          il diritto alla percezione, corrispondente all'importo  che
          risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero
          degli   anni   e   frazione   di   anno  preso  a  base  di
          commisurazione e moltiplicando  il  risultato  per  dodici.
          L'ammontare   netto   delle   indennita'   equipollenti  al
          trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui
          formazione  concorrono  contributi  previdenziali  posti  a
          carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato
          previa  detrazione  di  una  somma pari alla percentuale di
          tale indennita' corrispondente al rapporto, alla  data  del
          collocamento  a  riposo  o  alla data in cui e' maturato il
          diritto alla  percezione,  fra  l'aliquota  del  contributo
          previdenziale  posto  a  carico dei lavoratori dipendenti e
          assimilati e l'aliquota complessiva del  contributo  stesso
          versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
             2.  Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
          del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla  durata
          del  rapporto  di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
          diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per  il  loro
          ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli
          effetti  del  comma  1.  L'ammontare  netto  e'  costituito
          dall'importo dell'indennita' che eccede quello  complessivo
          dei  contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo
          dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4  per
          cento  dell'importo  annuo  in denaro o in natura, al netto
          dei contributi obbligatori dovuti per legge,  percepito  in
          dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi
          o  casse  di  previdenza  tenuti alla prestazione non siano
          previste   clausole   che   consentano   l'erogazione    di
          anticipazioni    periodiche    sull'indennita'   spettante.
          Tuttavia le medesime indennita' e  somme,  se  percepite  a
          titolo  definitivo  per  effetto  della cessazione del solo
          rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per  il
          loro  ammontare  netto  con  l'aliquota  determinata con il
          criterio di cui al comma 1.
            3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  legge 29 maggio 1982, n. 297 il
          trattamento di fine rapporto risulta  calcolato  in  misura
          superiore  ad  una  mensilita' della retribuzione annua per
          ogni anno preso a base di  commisurazione,  ai  fini  della
          determinazione  dell'aliquota  ai  sensi del comma 1 non si
          tiene conto dell'eccedenza.
            4. Sulle anticipazioni relative al  trattamento  di  fine
          rapporto  e  alle  indennita'  equipollenti  la  imposta si
          applica,  salvo  conguaglio  all'atto  della   liquidazione
          definitiva, a norma del comma 1; sulle
           anticipazioni  relative  alle  altre indennita' e somme di
          cui al comma  2  l'imposta  si  applica,  salvo  conguaglio
          all'atto della liquidazione
           definitiva,  con  l'aliquota  stabilita all'art. 11 per il
          primo scaglione
           di reddito.
            5.  Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e
          nell'ipotesi di cui  al  comma  3  dell'art.  7  l'imposta,
          determinata  a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
          aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
          ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
          successioni  proporzionali  al   credito   indicato   nella
          relativa    dichiarazione    e'    ammessa   in   deduzione
          dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
            6. Con decreti del Ministro delle finanze sono  stabiliti
          i  criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni
          occorrenti ai fini dell'applicazione  del  comma  2  tra  i
          soggetti  tenuti  alla  corresponsione  delle  indennita' e
          delle  altre  somme  in  dipendenza  della  cessazione  del
          medesimo rapporto di lavoro".
            -  Si riporta il testo dell'art. 18 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con   il   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917 del 1986, richiamato
          agli articoli 23 e 29  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 600 del 1973:
            "Art.  18  (Determinazione  dell'imposta  per  gli  altri
          redditi tassati separatamente). - 1. Per gli altri  redditi
          tassati  separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla
          lettera g) del comma 1 dell'art.  16 e di  quelli  imputati
          ai  soci  in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,
          di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'art.   16,
          l'imposta    e'    determinata   applicando   all'ammontare
          percepito, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito
          complessivo netto del contribuente  nel  biennio  anteriore
          all'anno  in  cui  e' sorto il diritto alla loro percezione
          ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente,
          nelle lettere b), c-bis) e n-bis)  del  comma  1  dell'art.
          16,  all'anno  in  cui sono percepiti. Per i redditi di cui
          alla lettera g) del comma  1  dell'art.  16  e  per  quelli
          imputati  ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione, anche
          concorsuale, di cui alla lettera l) del  medesimo  comma  1
          dell'art.   16,   l'imposta   e'   determinata   applicando
          all'ammontare    conseguito    o    imputato,    l'aliquota
          corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del
          contribuente  nel  biennio  anteriore  all'anno  in  cui  i
          redditi sono stati rispettivamente conseguiti  o  imputati.
          Per  i redditi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art.
          16 conseguiti in  sede  di  liquidazione  il  diritto  alla
          percezione  si  considera  sorto  nell'anno in cui ha avuto
          inizio la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo
          di  rimborso  di  cui  alla  lettera  n-bis)  del  comma  1
          dell'art. 16 e' stata riconosciuta la detrazione, l'imposta
          e'  determinata  applicando un'aliquota non superiore al 27
          per cento.
            2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 si  procede
          alla  tassazione  separata  nei confronti degli eredi e dei
          legatari;  l'imposta  dovuta  da  ciascuno   di   essi   e'
          determinata  applicando  all'ammontare percepito, diminuito
          della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al
          credito indicato nella relativa  dichiarazione,  l'aliquota
          corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto
          nel  biennio  anteriore  all'anno  in  cui  si e' aperta la
          successione.
            3. Se in uno dei due  anni  anteriori  non  vi  e'  stato
          reddito  imponibile  si  applica  l'aliquota corrispondente
          alla meta' del reddito complessivo netto  dell'altro  anno;
          se  non  vi  e'  stato reddito imponibile in alcuno dei due
          anni si applica l'aliquota stabilita  all'art.  11  per  il
          primo scaglione di reddito.
            4.  Per  gli  emolumenti arretrati di cui alla lettera b)
          del comma 1 dell'art. 16 l'imposta determinata ai sensi dei
          precedenti commi e' ridotta di un  importo  pari  a  quello
          delle  detrazioni  previste  nell'art. 12 e nei commi 1 e 2
          dell'art. 13 se e nella  misura  in  cui  non  siano  state
          fruite  per  ciascuno  degli  anni  cui  gli  arretrati  si
          riferiscono.  Gli  aventi  diritto  agli  arretrati  devono
          dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle
          detrazioni   fruite   per   ciascuno   degli  anni  cui  si
          riferiscono.
            5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e)  ed  f)
          del  comma  1 dell'art. 16 l'imposta si applica anche sulle
          eventuali anticipazioni salvo conguaglio".
            - Si riporta il testo dell'art. 34, comma  4-quater,  del
          testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con il
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          richiamato  all'art.  1  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica n. 600 del 1973:
            "Art. 34 (Determinazione del reddito dei  fabbricati).  -
          (Omissis).
            4-quater.    Dall'ammontare   complessivo   del   reddito
          dell'unita' immobiliare adibita  ad  abitazione  principale
          delle  persone  fisiche e di quello delle sue pertinenze si
          deduce, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo
          di un milionecentomila lire rapportato al periodo dell'anno
          durante  il  quale  sussiste  tale   destinazione   ed   in
          proporzione  alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le
          pertinenze   le   unita'   immobiliari    classificate    o
          classificabili  nelle  categorie  catastali C/2, C/6 e C/7,
          destinate ed effettivamente utilizzate in modo  durevole  a
          servizio  delle  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione
          principale delle persone fisiche. Per abitazione principale
          si intende quella nella quale  la  persona  fisica  che  la
          possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto
          reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.
            (omissis)".ÿ
            - L'art. 47 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n.
          917  del  1986,  richiamato  agli  articoli 23, 24 e 29 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e'
          riportato in nota all'art. 2.
            - L'art. 48 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n.
          917  del 1986, richiamato agli articoli 23 e 29 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  600  del  1973,  e'
          novellato dall'art. 3 del presente decreto.
            -  Si riporta il testo dell'art. 49 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con   il   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917 del 1986, richiamato
          all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
          600 del 1973:
            "Art.  49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi
          di lavoro autonomo quelli che  derivano  dall'esercizio  di
          arti e professioni.  Per esercizio di arti e professioni si
          intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
          esclusiva,  di  attivita'  di  lavoro  autonomo  diverse da
          quelle considerate nel capo  VI,  compreso  l'esercizio  in
          forma  associata  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  3
          dell'art. 5.
            2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
             a) i redditi derivanti dagli uffici  di  amministratore,
          sindaco  o  revisore di societa', associazioni e altri enti
          con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione  a
          giornali,    riviste,    enciclopedie   e   simili,   dalla
          partecipazione a collegi e commissioni e da altri  rapporti
          di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano
          tali  i  rapporti  aventi  per  oggetto  la  prestazione di
          attivita',  non   rientranti   nell'oggetto   dell'arte   o
          professione  esercitata dal contribuente ai sensi del comma
          1, che pur avendo  contenuto  intrinsecamente  artistico  o
          professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a
          favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
          unitario  e continuativo senza impiego di mezzi organizzati
          e con retribuzione periodica prestabilita;
             b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da
          parte dell'autore o inventore, di  opere  dell'ingegno,  di
          brevetti  industriali e di processi, formule o informazioni
          relativi ad  esperienze  acquisite  in  campo  industriale,
          commerciale   o   scientifico,   se   non  sono  conseguiti
          nell'esercizio di imprese commerciali;
             c) le partecipazioni agli utili di cui alla  lettera  f)
          del  comma  1  dell'art.  41 quando l'apporto e' costituito
          esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
             d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e
          ai soci fondatori di societa' per  azioni,  in  accomandita
          per azioni e a responsabilita' limitata;
             e)  le  indennita'  per  la  cessazione  di  rapporti di
          agenzia;
             f) i redditi  derivanti  dall'attivita'  di  levata  dei
          protesti  esercitata  dai segretari comunali ai sensi della
          legge 12 giugno 1973, n. 349.
            3. Per i redditi  derivanti  dalle  prestazioni  sportive
          oggetto  di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge
          23 marzo 1981, n.  91, si applicano le  disposizioni  rela-
          tive ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2".
            -  Si riporta il testo dell'art. 51 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con   il   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917 del 1986, richiamato
          all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
          600 del 1973:
            "Art.  51  (Redditi  di  impresa).  -  1. Sono redditi di
          impresa  quelli  che  derivano  dall'esercizio  di  imprese
          commerciali.   Per  esercizio  di  imprese  commerciali  si
          intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
          esclusiva, delle  attivita'  indicate  nell'art.  2195  del
          codice  civile e delle attivita' indicate alle lettere b) e
          c) del comma 2 dell'art.  29  che  eccedono  i  limiti  ivi
          stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.
            2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
             a)  i  redditi  derivanti  dall'esercizio  di  attivita'
          organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di
          servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;
             b) i redditi derivanti dallo  sfruttamento  di  miniere,
          cave,   torbiere,  saline,  laghi,  stagni  e  altre  acque
          interne;
             c)  i  redditi  dei  terreni,  per  la  parte  derivante
          dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 29,
          pur  se  nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti
          indicati nelle lettere a) e b) del comma  1  dell'art.  87,
          nonche'  alle  societa' in nome collettivo e in accomandita
          semplice.
            3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi  che
          fanno  riferimento alle attivita' commerciali si applicano,
          se non risulta diversamente, a tutte le attivita'  indicate
          nel presente articolo".
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 87, comma 1, del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con  il  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, richiamato
          all'art.  23 del decreto del Presidente della Repubblica n.
          600 del 1973:
            "Art.  87  (Soggetti  passivi).  -   1.   Sono   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
             a)  le  societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper-
          ative e le societa' di mutua  assicurazione  residenti  nel
          territorio dello Stato;
             b)  gli  enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo   o   principale   l'esercizio    di    attivita'
          commerciali;
             c)  gli  enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato,  che  non  hanno  per
          oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio di attivita'
          commerciali;
             d) le societa' e gli enti di  ogni  tipo,  con  o  senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.
            (omissis)".