Art. 8.
                 Disposizioni in materia di titolari
                  di piu' trattamenti pensionistici
 1.  I  commi  quarto, quinto e sesto dell'articolo unico del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  dicembre   1971,   n.   1388,
concernente  l'istituzione  del  casellario  centrale dei pensionati,
come sostituiti dall'articolo 6 del decreto-legge 23  febbraio  1995,
n.  41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti erogatori di  trattamenti
pensionistici  devono trasmettere al casellario delle pensioni, entro
il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi  ai  trattamenti
pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno.
 Entro  il  mese  di  giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e
degli elementi di cui al comma precedente, il casellario centrale dei
pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua
i soggetti titolari di due o piu' trattamenti pensionistici,  calcola
l'aliquota  dei  percipienti,  determina  le  detrazioni  spettanti e
comunica  all'ente  che  eroga  il  trattamento  di  minore  importo,
l'aliquota  di  imposta  e  le  detrazioni  da  operare,  nonche' gli
eventuali contributi da trattenere.
 A partire dalla  data  della  comunicazione,  l'ente  che  eroga  il
trattamento  di  minore importo provvede ad assoggettare a tassazione
il  trattamento  pensionistico   che   corrisponde,   integrando   le
disposizioni degli articoli 23 e 29, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, con gli elementi risultanti
dalla comunicazione fornita dal casellario delle pensioni.
 Entro il termine previsto dai citati articoli 23 e  29  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ciascun
ente erogatore di  trattamenti  pensionistici  effettua  le  consuete
operazioni  di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo consegna al percipiente  la
relativa   certificazione  unica,  fiscale  e  contributiva,  di  cui
all'articolo 7-bis dello stesso decreto, annotando sulla  stessa  che
e' stata applicata la presente disposizione.
 Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti
erogatori  dei  trattamenti  pensionistici  in  qualita' di sostituti
d'imposta, l'Amministrazione finanziaria provvede ad  effettuare  gli
eventuali  ulteriori  conguagli  iscrivendo  a ruolo le imposte senza
applicazione  di  sanzioni.  Sono  dovuti  gli   interessi   di   cui
all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.
 I titolari soltanto di piu' trattamenti pensionistici per i quali si
sono rese applicabili le  disposizioni  del  presente  articolo  sono
esonerati  dall'obbligo  di  presentare la dichiarazione dei redditi.
Ai fini dell'applicazione delle altre disposizioni di  esonero  dalla
presentazione  della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1,
quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
settembre  1973, n. 600, i titolari di piu' trattamenti pensionistici
cui si e' reso applicabile la presente  disciplina  sono  considerati
percettori di un unico reddito di lavoro dipendente.".
 
          Note all'art. 8:
            - Si riporta il testo dell'articolo unico del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  n.  1388  del  1971,  come
          modificato dal presente decreto:
            "Articolo unico.  -  Presso  l'Istituto  nazionale  della
          previdenza  sociale e' istituito il casellario centrale per
          la raccolta, la conservazione e  la  gestione  dei  dati  e
          degli   elementi   relativi   ai  titolari  di  trattamenti
          pensionistici a carico:
             a)  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   la
          invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti dei lavoratori
          dipendenti;
             b) di regimi obbligatori di  previdenza  sostitutivi  di
          detta    assicurazione o che ne abbiano comunque comportato
          la esclusione o l'esonero;
             c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni  a
          favore dei liberi professionisti;
             d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico
          a carattere obbligatorio;
             e)  di qualunque altra forma di previdenza integrativa e
          complementare.
            Gli enti erogatori di pensione trasmettono annualmente, e
          trimestralmente  per   i   trattamenti   pensionistici   da
          iscrivere  o  da  cancellare in corso d'anno, al casellario
          centrale dei pensionati i dati e gli elementi necessari per
          la gestione del casellario stesso su supporto  magnetico  o
          per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e
          di   trasmissione   elaborate   e   comunicate   agli  enti
          interessati  dall'Istituto   nazionale   della   previdenza
          sociale.
            Le  comunicazioni  annuali  al  casellario  centrale  dei
          pensionati  di  cui  al  precedente  comma  devono   essere
          effettuate   entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno  e,
          relativamente al trattamento di pensione erogato  nell'anno
          1994,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto.  Le  comunicazioni  trimestrali  al
          casellario centrale dei pensionati relative alle iscrizioni
          e  cancellazioni  devono  essere  effettuate  entro il mese
          successivo alla scadenza del trimestre stesso.
            Gli enti erogatori di  trattamenti  pensionistici  devono
          trasmettere  al casellario delle pensioni, entro il mese di
          febbraio di ciascun anno, i dati  relativi  ai  trattamenti
          pensionistici  che  verranno erogati nel corso dello stesso
          anno.
            Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei
          dati e degli  elementi  di  cui  al  comma  precedente,  il
          casellario  centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di
          procedure automatizzate, individua i soggetti  titolari  di
          due  o  piu'  trattamenti pensionistici, calcola l'aliquota
          dei  percipienti,  determina  le  detrazioni  spettanti   e
          comunica  all'ente  che  eroga  il  trattamento  di  minore
          importo, l'aliquota di imposta e le detrazioni da  operare,
          nonche' gli eventuali contributi da trattenere.
            A  partire  dalla  data  della  comunicazione, l'ente che
          eroga  il  trattamento  di  minore  importo   provvede   ad
          assoggettare  a tassazione il trattamento pensionistico che
          corrisponde, integrando le disposizioni degli articoli 23 e
          29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.   600   con   gli   elementi   risultanti   dalla
          comunicazione fornita dal casellario delle pensioni.
            Entro il termine previsto dai citati articoli 23 e 29 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, ciascun ente erogatore di trattamenti pensionistici
          effettua le consuete operazioni di conguaglio relativamente
          ai  trattamenti  corrisposti  e,  entro  il   28   febbraio
          dell'anno  successivo  consegna  al percipiente la relativa
          certificazione  unica,  fiscale  e  contributiva,  di   cui
          all'art. 7-bis dello stesso decreto, annotando sulla stessa
          che e' stata applicata la presente disposizione.
            Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati
          dagli  enti  erogatori  dei  trattamenti  pensionistici  in
          qualita'   di   sostituti   d'imposta,    l'Amministrazione
          finanziaria  provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori
          conguagli iscrivendo a ruolo le imposte senza  applicazione
          di  sanzioni.  Sono dovuti gli interessi di cui all'art.  9
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602.
            I titolari soltanto di piu' trattamenti pensionistici per
          i  quali  si  sono  rese  applicabili  le  disposizioni del
          presente articolo sono esonerati dall'obbligo di presentare
          la dichiarazione dei redditi.   Ai  fini  dell'applicazione
          delle     altre     disposizioni     di    esonero    dalla
          presentazionedella  dichiarazione  dei   redditi   di   cui
          all'art.  1,  quarto comma del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  i  titolari  di  piu'
          trattamenti  pensionistici  cui  si  e' reso applicabile la
          presente disciplina sono considerati percettori di un unico
          reddito di lavoro dipendente.
             Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto
          anche  ai  fini  del  contributo  per  le  prestazioni  del
          Servizio  sanitario  nazionale  previsto dall'art. 5, comma
          13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
            Il casellario centrale dei pensionati e' tenuto a fornire
          le notizie risultanti dalle  schede  in  proprio  possesso,
          agli   organi   gestori  dei  regimi  pensionistici,  ed  a
          rilasciare  le  attestazioni  concernenti  l'iscrizione   a
          chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato.
            Le  spese  per la costituzione e per il funzionamento del
          casellario centrale,  saranno  ripartite  tra  le  gestioni
          interessate,   nella   misura  stabilita  annualmente,  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto
          con  il  Ministro  per  il  tesoro  e  gli  altri  Ministri
          interessati,  sentito  il  consiglio   di   amministrazione
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
            Il  contributo  da  parte  degli enti diversi dallo Stato
          dovra'  essere  versato  entro  due  mesi  dalla  data   di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana del decreto di cui al comma precedente.
            Per  la  parte  a  carico  dello Stato si, provvedera', a
          decorrere  dall'esercizio  1973,   con   iscrizione   della
          relativa  spesa di bilancio di previsione del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale".
            - Si riporta il testo degli articoli 7-bis, 23 e  29  del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 600 del 1973,
          richiamati all'articolo unico del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 1388 del 1971:
            "Art. 7-bis. (Certificazioni dei sostituti di imposta). -
          1.  I  soggetti  tenuti  ad operare le ritenute a titolo di
          acconto  devono  rilasciare   un   certificato   attestante
          l'ammontare  delle  somme  e  dei  valori  corrisposti, con
          l'indicazione della  relativa  causale,  l'ammontare  delle
          ritenute  operate e delle detrazioni di imposta effettuate.
          Nelle ipotesi di cui all'art. 27 il certificato puo' essere
          sostituito dalla copia della comunicazione  prevista  dagli
          articoli  7,  8,  9  e  11 della legge 29 dicembre 1962, n.
          1745.
            2. Il certificato attestante la corresponsione di redditi
          di  lavoro  dipendente  e  di  redditi  assimilati  di  cui
          all'art.  47,  comma  1,  lettere  a) e d), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve
          anche   contenere   l'indicazione   della   qualifica   del
          percipiente e dell'ammontare dei contributi previdenziali e
          assistenziali  obbligatori  a  carico del medesimo, nonche'
          delle somme corrisposte, delle  ritenute  operate  e  delle
          detrazioni  effettuate  dal  precedente datore di lavoro di
          cui e' stato tenuto conto ai sensi  dell'art.  23,  settimo
          comma.    Il  certificato  relativo  alle indennita' di cui
          all'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo  unico
          delle    imposte   sui   redditi   deve   contenere   anche
          l'indicazione dei periodi di tempo  presi  a  base  per  la
          commisurazione di esse e dell'aliquota applicata.
            3.  I certificati concernenti i redditi di cui al comma 2
          e le pensioni erogate dallo Stato, dall'Istituto  nazionale
          della  previdenza  sociale  o da altro ente pubblico devono
          essere redatti in conformita' ad appositi modelli approvati
          con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente
          a quello in cui devono essere utilizzati.
            4. La  sottoscrizione  dei  certificati  rilasciati  puo'
          essere  effettuata  anche  mediante sistemi di elaborazione
          automatica se la dichiarazione di  cui  all'art.  7  e  gli
          elenchi  di  cui  all'art. 20, terzo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.    605,
          sono trasmessi su supporto magnetico.
            5.  I  certificati sono consegnati agli interessati entro
          il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le
          somme e  i  valori  sono  stati  corrisposti.  In  caso  di
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro nel corso dell'anno i
          certificati sono consegnati  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di cessazione".
            "Art.  23  (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
          Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  598,  le
          societa'  e  associazioni  indicate nell'art. 5 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  597,
          e  le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
          sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese  agricole,  i
          quali  corrispondono compensi e altre somme di cui all'art.
          46  dello  stesso  decreto  per   prestazioni   di   lavoro
          dipendente,  devono  operare  all'atto  del  pagamento  una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche  dovuta  dai  percipienti  con  obbligo  di
          rivalsa.
            La ritenuta da operare e' determinata:
             a)  sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli
          indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni  e
          sulla  parte  imponibile  delle  indennita' di cui al terzo
          comma dell'art. 48  del  predetto  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in
          ciascun periodo di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul
          reddito  delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
          paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito   ed
          effettuando  le  detrazioni previste negli articoli 15 e 16
          del  detto  decreto  rapportate  al  periodo   stesso.   Le
          detrazioni  di  cui  agli  articoli 15 e 16 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono
          effettuate a condizione  che  il  percipiente  dichiari  di
          avervi diritto e ne indichi la misura;
             b)  sulle  mensilita'  aggiuntive  e  sui compensi della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle    persone    fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
             c)  sugli  emolumenti   arretrati   relativi   ad   anni
          precedenti  con  i  criteri  di cui all'art. 13 del decreto
          indicato  nella  precedente  lettera  a),  intendendo   per
          reddito  complessivo  netto l'ammontare globale dei redditi
          di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel
          biennio precedente;
             d)  sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e sulle altre
          indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12  del
          decreto  indicato nella precedente lettera a) con i criteri
          di cui all'art. 14 dello stesso decreto.
            I soggetti indicati nel  primo  comma  devono  effettuare
          entro   due  mesi  dalla  fine  dell'anno  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le ritenute operate sugli  emolumenti  di
          cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli
          emolumenti  di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto
          indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta  dovuta
          sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
          conto  delle  sole  detrazioni  d'imposta  gia' applicate a
          norma della lettera a) del secondo  comma.  Possono  essere
          inclusi  nelle  operazioni di conguaglio di fine anno anche
          gli  emolumenti in denaro o in natura, corrisposti entro il
          12 del mese di gennaio dell'anno successivo,  a  condizione
          che  le  relative ritenute siano versate entro il giorno 15
          dello stesso mese se il sostituto di imposta e' titolare di
          conto fiscale ovvero entro il giorno 20 negli altri casi.
            Le disposizioni dei precedenti commi si  applicano  anche
          alle  persone  fisiche che esercitano arti e professioni ai
          sensi  dell'art.  49  del  decreto   indicato   nel   comma
          precedente,  quando corrispondono per prestazioni di lavoro
          dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini  della
          determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.
            Per  le  pensioni  e  per le indennita' di fine rapporto,
          corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge
          o per convenzione a soggetti diversi dai datori di  lavoro,
          gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali
          soggetti,  ferma  restando,  nel  caso  di  convenzione, la
          responsabilita' solidale del datore di lavoro.
            Per  i  rapporti  di  lavoro  dipendente  che   importano
          prestazioni  di  attivita'  lavorativa  e corresponsione di
          emolumenti per una sola parte dell'anno,  sugli  emolumenti
          corrisposti  non  si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza
          dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo
          delle detrazioni di imposta previste nell'art. 12 del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          all'importo delle  detrazioni,  rapportate  al  periodo  di
          lavoro  nell'anno, previste nell'art. 13 del medesimo testo
          unico, alle  condizioni  stabilite  nella  lettera  a)  del
          secondo  comma del presente articolo; sulla parte eccedente
          la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti  agli
          scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,  computando  anche  le  somme  non  assoggettate a
          ritenuta.
            Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti
          indicati nelle lettere a) e b) del secondo comma  si  tiene
          conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate
          e  delle  detrazioni  effettuate  nel  corso del precedente
          rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso
          periodo di imposta ed indicate nel certificato  di  cui  al
          comma  2  dell'art.  7-bis  che  lo  stesso dipendente puo'
          consegnare al nuovo datore di lavoro".
            "Art.  29  (Ritenuta  su   compensi   e   altri   redditi
          corrisposti dallo Stato). - Le amministrazioni dello Stato,
          comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono
          i  compensi  e  le  altre somme di cui all'art.   23 devono
          effettuare all'atto del pagamento una ritenuta  diretta  in
          acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche
          dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata:
             1) sugli stipendi,  pensioni,  vitalizi  e  retribuzioni
          aventi  carattere  fisso e continuativo, con i criteri e le
          modalita' di cui al secondo comma,  lettera  a),  dell'art.
          23;
             2)  sulle  mensilita'  aggiuntive  e  sui compensi della
          stessa  natura,  nonche'   su   ogni   altro   compenso   o
          retribuzione  diversi  da  quelli  di  cui al n. 1) e sulla
          parte imponibile delle indennita'  di  cui  all'art.    48,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  597,  con l'aliquota applicabile allo
          scaglione di reddito piu' elevato della categoria o  classe
          di  stipendio  del percipiente all'atto del pagamento o, in
          mancanza, con l'aliquota del 10 per cento;
             3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai  n.  1)  e
          2),  con  i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato
          nel numero precedente, intendendo per  reddito  complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
          percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
             4)  sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e sulle altre
          indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12  del
          decreto  indicato  nel n. 2), con i criteri di cui all'art.
          14 dello stesso decreto.
            Gli uffici che dispongono il pagamento  degli  emolumenti
          di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine
          dell'anno  o  dalla  data  di  cessazione  del  rapporto di
          lavoro, se questa e'  anteriore  alla  fine  dell'anno,  il
          conguaglio  tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti
          di cui ai numeri  1)  e  2)  corrisposti  al  dipendente  e
          l'imposta    dovuta    sull'ammontare   complessivo   degli
          emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni con-
          siderate nella lettera  a)  dell'art.  23.  A  tal  fine  i
          soggetti  e gli altri organi che corrispondono i compensi e
          le retribuzioni di  cui  al  n.  2)  devono  comunicare  ai
          predetti  uffici,  entro  la  fine dell'anno e comunque non
          oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle
          somme corrisposte al lordo ed al netto delle ritenute oper-
          ate; per i compensi a carattere ricorrente la comunicazione
          deve essere  effettuata  con  note  riepilogative  annuali;
          entro  lo stesso termine deve essere altresi' effettuata la
          comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3).
            Le comunicazioni devono essere redatte in conformita'  ad
          apposito  modello  approvato con decreto del Ministro delle
          finanze  da  pubblicare  nella   Gazzetta   Ufficiale;   la
          trasmissione puo' avvenire anche tramite supporto magnetico
          (23/g).
            Qualora,  alla data di cessazione del rapporto di lavoro,
          l'ammontare   degli   emolumenti   dovuti   non    consenta
          l'integrale  applicazione  della ritenuta di conguaglio, la
          differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze
          di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto
          in dipendenza del cessato rapporto di lavoro.
            Per i rapporti di lavoro dipendente a  tempo  determinato
          di  durata  inferiore all'anno si applicano le disposizioni
          del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 23. Nel caso in
          cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto
          di lavoro a tempo indeterminato  nello  stesso  periodo  di
          imposta  si  applica  la disposizione dell'art. 23, settimo
          comma.
            Le  amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato
          e della  Corte  costituzionale,  nonche'  della  Presidenza
          della  Repubblica per i compensi e le altre somme di cui al
          primo comma corrisposti  ai  propri  dipendenti  effettuano
          all'atto del pagamento una ritenuta in acconto dell'imposta
          sul  reddito  delle  persone fisiche con i criteri indicati
          nello stesso comma ed osservando le disposizioni di cui  al
          secondo   e   terzo  comma.  Le  medesime  amministrazioni,
          all'atto del pagamento delle indennita' di cui alla lettera
          d) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 597, applicano una ritenuta a  titolo
          di  acconto dell'imposta stessa commisurata al quaranta per
          cento  del  relativo  ammontare  al  netto  dei  contributi
          previdenziali,   con  le  aliquote  determinate  secondo  i
          criteri indicati  nel  primo  comma.  Per  le  pensioni,  i
          vitalizi e indennita' dovuti in dipendenza della cessazione
          delle  cariche  e  delle  funzioni  la ritenuta deve essere
          applicata  sull'intero  ammontare  delle  pensioni  e   dei
          vitalizi e sulla parte imponibile delle indennita'.
            Le  amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui
          al quarto comma che corrispondono i  compensi  e  le  altre
          somme di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-bis, 26,
          quinto  comma  e  28  effettuano  all'atto del pagamento le
          ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.ΓΏ
            - Il testo dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  n.  600 del 1973, richiamato all'articolo unico
          del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1388  del
          1971, e' riportato in nota all'art.  7.