Art. 9. Entrata in vigore e abrogazione di norme 1. Il presente decreto entra in vigore dal 1 gennaio 1998. Restano confermate le vigenti disposizioni legislative che stabiliscono l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di taluni redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente e di pensione. 2. Sono abrogati l'articolo 7, e i commi 2 e 3 dell'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni attuative e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Sono abrogate le disposizioni concernenti la determinazione dei redditi di lavoro dipendente, diverse da quelle considerate nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 settembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 9: - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988, ora abrogato: "Art. 7. - 1. Ai fini dell'art. 48, comma 2, lettera b), del testo unico, i contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro devono avere per oggetto esclusivamente le spese sanitarie interamente deducibili e devono contenere l'indicazione nominativa dei beneficiari". - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988, ora abrogati: "2. Per i redditi di lavoro dipendente, diversi da quelli indicati nell'art. 16, comma 1, lettera a), del testo unico, corrisposti agli eredi del prestatore di lavoro, le ritenute previste negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono operate con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 3. Per le rendite vitalizie e per le rendite a tempo determinato, di cui all'art. 47, comma 1, lettera h), del testo unico, si applica la ritenuta prevista dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, commisurata al 60 per cento dell'ammontare corrisposto". - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, richiamato all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica n. 1388 del 1971: "Art. 9 (Mancato o ritardato versamento diretto). - Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del dodici per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate. Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo. L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".