Art. 9.
              Entrata in vigore e abrogazione di norme
 1.  Il  presente decreto entra in vigore dal 1 gennaio 1998. Restano
confermate  le  vigenti  disposizioni  legislative  che  stabiliscono
l'esenzione  dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di taluni
redditi  di  lavoro  dipendente  o  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente e di pensione.
 2. Sono abrogati l'articolo 7, e i commi 2 e 3 dell'articolo 33, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4  febbraio 1988, n. 42,
recante disposizioni attuative e transitorie relative al testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 3.  Sono  abrogate le disposizioni concernenti la determinazione dei
redditi di lavoro dipendente, diverse da quelle considerate nel testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.    E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
  Dato a Roma, addi' 2 settembre 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
                                  Ciampi, Ministro del tesoro
                                  Treu, Ministro del lavoro  e  della
                                  previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Flick
 
          Note all'art. 9:
            -  Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art.
          7 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  42  del
          1988, ora abrogato:
            "Art.  7. - 1. Ai fini dell'art. 48, comma 2, lettera b),
          del testo unico, i contratti di assicurazione stipulati dal
          datore di lavoro devono avere per oggetto esclusivamente le
          spese sanitarie interamente deducibili e  devono  contenere
          l'indicazione nominativa dei beneficiari".
            -  Per opportuna conoscenza si riporta il testo dei commi
          2 e  3  dell'art.  33  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 42 del 1988, ora abrogati:
            "2. Per i redditi di lavoro dipendente, diversi da quelli
          indicati  nell'art.  16,  comma  1,  lettera  a), del testo
          unico, corrisposti agli eredi del prestatore di lavoro,  le
          ritenute  previste  negli  articoli 23 e 29 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          operate con l'aliquota stabilita per il primo scaglione  di
          reddito.
            3.  Per  le  rendite  vitalizie  e per le rendite a tempo
          determinato, di cui all'art. 47, comma 1, lettera  h),  del
          testo  unico,  si applica la ritenuta prevista dall'art. 24
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600,  commisurata al 60 per cento dell'ammontare
          corrisposto".
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  602 del 1973, richiamato
          all'articolo  unico  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 1388 del 1971:
            "Art.  9  (Mancato  o ritardato versamento diretto). - Se
          non viene effettuato  il  versamento  diretto  nei  termini
          stabiliti,  sugli  importi  non  versati  o versati dopo la
          scadenza si applica l'interesse in ragione del  dodici  per
          cento  annuo  con decorrenza dal giorno successivo a quello
          di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza
          della prima rata del ruolo in cui sono  state  iscritte  le
          somme non
           versate.
            Qualora   l'interesse   non   sia   stato   versato   dal
          contribuente   contestualmente   all'imposta   esso   viene
          calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.
            L'interesse  si applica anche sul maggior ammontare delle
          imposte  o  ritenute  alla  fonte   riscuotibili   mediante
          versamento  diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai
          sensi dell'art. 36-bis, secondo comma,  e  36-ter,  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".