IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
31  gennaio  1983  relativo  al piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
  Viste  le  convezioni  stipulate  in  data  1  agosto  1984  tra il
Ministero  delle  poste  e delle telecomunicazioni e la societa' SIP,
Italcable  e  Telespazio,  approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplinano la concessione di
servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
6  aprile  1990  concernente  il  piano  nazionale  regolatore  delle
telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;
 Vista  la  legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la
riforma del settore telecomunicazioni;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
23 maggio 1992, n. 314, modificato dal decreto ministeriale 17 aprile
1997, n. 160;
  Visto  il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione
della direttiva n. 90/387/CEE;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
4  maggio  1993  recante modifiche al decreto ministeriale 31 gennaio
1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993;
  Visto  il  decreto  legge  1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
18 marzo 1994 di attuazione della direttiva n. 91/287/CEE, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 28 marzo 1994;
  Visto  il  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione
della direttiva n. 92/44/CEE;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data 30 novembre 1994 tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' Omnitel
Pronto  Italia, approvata con decreto del Presidente della Repubblica
2  dicembre  1994, che diciplina l'espletamento del servizio pubblico
radiomobile  di  comunicazione  con  il  sistema  in tecnica numerica
denominato  GSM,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data 16 dicembre 1994 tra il
Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e  la  societa'
Telecom,  approvata  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1994,  che  disciplina la realizzazione e la gestione della
rete  per  l'espletamento  del  servizio  in  tecnica  numerica  GSM,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25
del 31 gennaio 1995;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di attuazione
della direttiva n. 90/388/CEE;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n. 420;
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
  Visto   il  decreto  legislativo  12  novembre  1996,  n.  614,  di
attuazione della direttiva n. 91/263/CEE;
  Visto   il  decreto  legislativo  12  novembre  1996,  n.  615,  di
attuazione della direttiva n. 89/336/CEE;
  Visto  il  decreto  legge  1  maggio  1997, n. 115, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1  luglio  1997,  n.  189,  recante  il
recepimento  della direttiva n. 96/2/CEC sulle comunicazioni mobili e
personali;
  Sentito   il  Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
 Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1997;
  Visto  il rilievo della Corte dei conti - ufficio controllo atti di
Governo  - n. 25 del 15 settembre 1997, concernente l'articolo 19 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 relativo alla
trasposizione    delle    direttive   comunitarie   in   materia   di
telecomunicazioni;
  Ritenuto  di  aderire  al  predetto rilievo e, conseguentemente, di
adottare   un  nuovo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in
sostituzione di quello emanato in data 7 agosto 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 settembre 1997;
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;

                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
    a)  "diritti  speciali", i diritti concessi da uno Stato membro a
un  numero  limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo,
regolamentare  o  amministrativo  che, all'interno di una determinata
area  geografica,  limiti  a  due  o  piu' il numero di dette imprese
autorizzate  a  fornire  un  servizio  o a svolgere un'attivita', non
conformandosi  a  criteri  di  obiettivita',  proporzionalita'  e non
discriminazione,  o  designi, non conformandosi a tali criteri, varie
imprese  in  concorrenza,  autorizzandole  a  fornire un servizio o a
svolgere   un'attivita',   o   conferisca  a  ciascuna  impresa,  non
conformandosi  a  tali  criteri,  vantaggi legali o regolamentari che
influiscono   sostanzialmente  sulla  capacita'  di  qualsiasi  altra
impresa  di  fornire  lo  stesso  servizio  di telecomunicazioni o di
svolgere   la  stessa  attivita'  nella  stessa  area  geografica  in
condizioni sostanzialmente equivalenti;
    b) "diritti esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro ad
una   impresa,   mediante  ogni  atto  legislativo,  regolamentare  o
amministrativo  che  le riservi la facolta' di fornire un servizio di
telecomunicazioni  o  di  effettuare  un'attivita' all'interno di una
determinata area geografica;
    c)  "esigenze  fondamentali", i motivi di interesse generale e di
natura  non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre
condizioni  relative  all'installazione  e  all'esercizio  di reti di
telecomunicazioni  o  alla fornitura di servizi di telecomunicazioni,
eventualmente limitandone l'accesso. Tali motivi sono la sicurezza di
funzionamento  della rete, il mantenimento della sua integrita' e, in
casi  motivati,  l'interoperabilita'  dei  servizi, la protezione dei
dati,  la  tutela  dell'ambiente  e  gli  obiettivi di pianificazione
urbanistica  e  territoriale nonche' l'impiego efficace dello spettro
di  frequenze  e  l'astensione da interferenze dannose fra sistemi di
telecomunicazioni  via  radio e altri sistemi basati sulla tecnologia
delle  trasmissioni  spaziali  o  terrestri.  La  protezione dei dati
comprende  la  tutela  dei  dati  personali  e  la riservatezza delle
informazioni  trasmesse  o  memorizzate nel rispetto della tutela dei
diritti  e  delle  liberta'  fondamentali  e  dei  diritti di persone
giuridiche, enti o associazioni;
    d)  "autorita'  nazionale di regolamentazione", l'organismo o gli
organismi  incaricati  di  svolgere  le funzioni di regolamentazione,
giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dagli organismi
di   telecomunicazioni;   nel  presente  regolamento  l'organismo  e'
denominato Autorita';
    e)  "organismo di telecomunicazioni", un ente pubblico o privato,
ivi  comprese  le  consociate  da  esso  controllate,  al  quale sono
riconosciuti    diritti,    anche    speciali   ed   esclusivi,   per
l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni
nonche',  se  del  caso,  per  la  fornitura  di  servizi pubblici di
telecomunicazioni;
    f)  "utenti",  i  singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli
organismi  che  utilizzano  o  chiedono  servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico;
    g)  "abbonato",  ogni persona fisica o giuridica che sia parte di
un  contratto  con  un  fornitore  di  servizi  di  telecomunicazioni
accessibili al pubblico per la fornitura di detti servizi;
    h)  "rete di telecomunicazioni", un sistema di trasmissione e, se
del  caso,  le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che
permettono  la  trasmissione  di  segnali tra punti terminali di rete
definiti   con   mezzi   a   filo,   radio,   ottici  o  altri  mezzi
elettromagnetici;
    i)   "rete   pubblica   di   telecomunicazioni",   una   rete  di
telecomunicazioni  utilizzata,  in  tutto  o  in  parte,  per fornire
servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
    l)   "rete   privata   di   telecomunicazioni",   una   rete   di
telecomunicazioni  che  non  e'  utilizzata  per  fornire  servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico;
    m)  "rete  telefonica  pubblica  fissa",  una  rete  pubblica  di
telecomunicazioni  commutata  che  e'  impiegata, tra l'altro, per la
fornitura  del  servizio  di  telefonia  vocale tra i punti terminali
della rete in postazioni fisse;
    n)  "sistema  di  comunicazioni  mobili  e personali", un sistema
costituito  dall'installazione  e dalla gestione di un'infrastruttura
di  reti  mobili,  collegate  o  meno  ai punti terminali di una rete
pubblica  di  telecomunicazioni,  ai  fini della trasmissione e della
prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili;
    o)  "rete  televisiva via cavo", una infrastruttura terrestre per
la  diffusione  o  la  distribuzione  di  segnali  radiotelevisivi al
pubblico;
    p)  "servizio  di comunicazioni mobili e personali", un servizio,
ad  esclusione  di  quelli  via  satellite, che consiste totalmente o
parzialmente  nella  realizzazione  di  radiocomunicazioni con utenti
mobili  e  si  avvale,  totalmente  o  parzialmente,  di  sistemi  di
comunicazioni mobili e personali;
    q)  "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura
consiste,    in    tutto   o   in   parte,   nella   trasmissione   e
nell'instradamento  di  segnali  su  reti  di  telecomunicazioni, ivi
compreso  qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti
audiovisivi,   esclusa   la   diffusione   circolare   dei  programmi
radiofonici e televisivi;
    r)  "servizio  pubblico  di  telecomunicazioni",  un  servizio di
telecomunicazioni accessibile al pubblico;
    s)  "servizio  di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del
trasporto  diretto  e della commutazione della voce in tempo reale in
partenza  e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica
pubblica   fissa,   che   consente   ad  ogni  utente  di  utilizzare
l'apparecchiatura  collegata  al suo punto terminale di tale rete per
comunicare con un altro punto terminale;
    t)  "servizio  telex",  la  fornitura  al  pubblico del trasporto
diretto  di  messaggi  telescritti,  in partenza e a destinazione dei
punti  terminali  della rete pubblica commutata, che consente ad ogni
utente   di  utilizzare  l'apparecchiatura  collegata  al  suo  punto
terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
    u)  "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto
o  di  circuito",  la  fornitura al pubblico del trasporto diretto di
dati  in  partenza  e  a destinazione dei punti terminali di una rete
pubblica  commutata,  che  consente  ad  ogni  utente  di  utilizzare
l'apparecchiatura  collegata  al suo punto terminale di tale rete per
comunicare con un altro punto terminale;
    v)  "semplice  rivendita di capacita'", la fornitura al pubblico,
come  servizio  distinto, del trasporto di dati su circuiti affittati
comprendente    soltanto    la    commutazione,    il    trattamento,
l'archiviazione  di  dati o la conversione di protocollo nella misura
necessaria  per  la  trasmissione  in  tempo  reale  in  partenza e a
destinazione  della  rete  pubblica  commutata; tale fornitura non e'
configurabile come fornitura di rete pubblica di telecomunicazioni;
    w)  "DCS 1800", lo standard paneuropeo per sistema radiomobile di
comunicazione  in  tecnica numerica operante nella banda di frequenza
attorno ai 1800 MHz;
    x)  "GSM",  lo  standard  paneuropeo  per  sistema radiomobile di
comunicazione  in  tecnica numerica operante nella banda di frequenza
attorno ai 900 MHz;
    y)  "DECT",  lo standard per le telecomunicazioni numeriche senza
filo,  conforme  alle norme europee di telecomunicazioni ETSI ETS 300
175;
    z)  "servizio  universale", un insieme minimo definito di servizi
di  determinata qualita' disponibile a tutti gli utenti a prescindere
dalla  loro  ubicazione  geografica  e, tenuto conto delle condizioni
specifiche nazionali, ad un prezzo accessibile;
    aa)  "condizioni  di  fornitura della rete aperta", le condizioni
armonizzate  che  riguardano l'accesso aperto ed efficiente alle reti
pubbliche ed, eventualmente, ai servizi pubblici di telecomunicazioni
nonche'  l'uso efficace delle reti e dei servizi; fatta salva la loro
applicazione  caso  per  caso,  le condizioni di fornitura della rete
aperta   possono   comprendere  condizioni  armonizzate  relative  ai
seguenti punti:
      1)  le  interfacce  tecniche,  ivi  comprese,  se  del caso, la
definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete;
      2) le condizioni di utilizzazione;
      3) i principi di tariffazione;
      4)   l'accesso   alle   frequenze   ed   a  numeri,  indirizzi,
denominazioni;
    ab)  "interconnessione",  il collegamento fisico e logico di reti
di  telecomunicazioni utilizzate dal medesimo organismo o da un altro
organismo  per  consentire  agli utenti di un organismo di comunicare
con  gli utenti dello stesso o di un altro organismo o di accedere ai
servizi offerti da un altro organismo;
    ac)   "autorizzazione",  l'abilitazione  che  conferisce  ad  una
impresa   diritti   e   obblighi   specifici  per  il  settore  delle
telecomunicazioni  e che consente alla medesima di fornire servizi di
telecomunicazioni  e, se del caso, di installare e di gestire reti di
telecomunicazioni   per   la   fornitura   di  siffatti  servizi;  le
abilitazioni si distinguono in:
      1)    "autorizzazione    generale":    un'autorizzazione   che,
indipendentemente dal fatto di essere regolata da una "disciplina per
categoria"  o  da  una  normativa  generale e di prevedere o meno una
registrazione,   viene   ottenuta  su  semplice  denuncia  di  inizio
attivita' ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio -
assenso;
      2)    "licenza   individuale":   un'autorizzazione   rilasciata
dall'Autorita' ad un'impresa per il conferimento di diritti specifici
ovvero  per  assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, si
aggiungono  a  quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non
puo'  esercitare  i  diritti  di  cui  trattasi  in assenza di previo
provvedimento dell'Autorita';
    ad)  "comitato  ONP",  il  comitato  di  cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
    ae) "linee affittate", le infrastrutture di telecomunicazioni che
forniscono  capacita' di trasmissione trasparente fra punti terminali
di  rete  e  che non includono la commutazione su richiesta, cioe' le
funzioni  di  commutazione che possono essere controllate dall'utente
nell'ambito della fornitura della linea affittata;
    af)  "punto  terminale  di  rete",  il  punto  fisico  nel  quale
all'utente   viene   fornito   un   accesso  alla  rete  pubblica  di
telecomunicazioni; le posizioni dei punti terminali di rete sono def-
inite   e   costituiscono   il   limite   delle   reti  pubbliche  di
telecomunicazioni;  per i servizi di comunicazioni mobili e personali
il  punto  terminale  di  rete  e'  costituito dall'antenna fissa cui
possono  collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate
dagli utenti mobili;
    ag)  "apparecchiatura terminale", un'apparecchiatura destinata ad
essere  collegata  mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro
sistema  elettromagnetico  ad una rete pubblica di telecomunicazioni,
vale a dire ad essere collegata direttamente ad un punto terminale di
una rete pubblica di telecomunicazioni o interfunzionare con una rete
pubblica  di  telecomunicazioni,  in  quanto collegata direttamente o
indirettamente  ad  un  suo  punto  terminale per la trasmissione, il
trattamento o la ricezione di informazioni;
    ah) "apparecchio telefonico pubblico a pagamento", un apparecchio
telefonico  ad  uso  pubblico  che funziona mediante gettoni, monete,
carte di credito o per l'addebito ovvero schede telefoniche;
    ai)  "specifica  tecnica",  una  specificazione  che figura in un
documento  che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto,
quali  i  livelli  di  qualita',  le  prestazioni,  la sicurezza e le
dimensioni,  comprese le pre-scrizioni applicabili ad un prodotto per
quanto  riguarda  la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di
prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura;
    aj)  "norma  tecnica",  una  specifica  tecnica  adottata  da  un
organismo  normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta
o continua, la cui osservanza non e' obbligatoria;
    al) "regola tecnica comune", una regola tecnica derivata da norme
tecniche  internazionali  o  europee  valide  nei  Paesi della Unione
europea  e  contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza
e' obbligatoria;
    am) "notevole forza di mercato", la posizione di un organismo che
detenga  oltre  il  25%  della  quota di un particolare mercato delle
telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove e'
autorizzato  ad  operare;  l'Autorita',  sentita  l'Autorita' garante
della  concorrenza  e  del  mercato,  puo'  comunque stabilire che un
organismo  che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o
uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa,
che  un  organismo  detentore,  nel  rispettivo mercato, di una quota
superiore  al  25%  non disponga di una notevole forza di mercato. In
entrambi  i  casi,  la  decisione  deve  tener  conto della capacita'
dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato
relativo  alla  dimensione  del  mercato,  del controllo dei mezzi di
accesso  agli  utenti  finali, dell'accesso alle risorse finanziarie,
della  sua  esperienza  nella  fornitura di prodotti e di servizi sul
mercato.
    an) "servizi a chiosco", servizi offerti da centri il cui accesso
e'   generalizzato,   ossia   senza   parola   chiave  identificativa
dell'utente telefonico acquisitore dei servizi;
    ao)   "deficit  sull'accesso",  la  differenza  tra  i  costi  di
installazione  e  gestione  della  rete locale, impiegata per fornire
l'accesso,  ed i ricavi derivanti dai contributi di attivazione e dai
canoni  di abbonamento, inclusa la remunerazione normale del capitale
impiegato;
    ap)   "easy  access",  possibilita'  dell'utente  di  selezionare
direttamente  il  vettore (operatore di lunga distanza o interurbano)
modificando  la  pre-selezione effettuata dall'operatore in posizione
dominante di mercato al momento della effettuazione della chiamata;
    aq)  "equal  access", possibilita' dell'utente di pre-selezionare
in  modo  permanente  o  di  selezionare di volta in volta il vettore
(operatore di lunga distanza o interurbano);
    ar)   "pre-selezione   del   vettore",   sistema   che   permette
all'operatore/fornitore    di    servizi    locali    di   instradare
automaticamente  le  chiamate  interurbane  e  internazionali  di  un
cliente  con  il vettore interurbano scelto dal cliente, che non deve
digitare  codici  speciali  di  selezione del vettore stesso prima di
ogni chiamata.
 
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'articolo  10,  comma  3,  del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b),
          del  decreto  legislativo  2  maggio  1994,  n.  289:   "b)
          "comitato  ONP",  il  comitato  di cui agli articoli 9 e 10
          della   direttiva   90/387/CEE,   trasposta   con   decreto
          legislativo 9 febbraio 1993, n. 55".