Art. 10
          Qualita' dei servizi - Prestazioni supplementari

  1.   Ogni   organismo   di   telecomunicazioni  che  fornisce  reti
telefoniche  pubbliche  fisse  e  servizi  telefonici  accessibili al
pubblico  e'  tenuto,  anche sulla base delle indicazioni che saranno
fornite    dall'Autorita'   e   comunque   previa   comunicazione   a
quest'ultima,   a   fissare   e   pubblicare   contestualmente   alla
pubblicazione   del   bilancio   annuale  d'esercizio  una  relazione
contenente  quanto  indicato  nell'allegato  H, nonche' gli obiettivi
relativi  ai  tempi  di  fornitura  e  ai  parametri  di qualita' del
servizio.  In  rapporto  a tali obiettivi l'organismo deve pubblicare
annualmente  anche  le  definizioni inerenti ai suddetti parametri di
qualita'  del  servizio,  i  metodi  di  misurazione  e  le effettive
prestazioni.  L'Autorita'  ha  facolta'  di  effettuare  o disporre i
controlli  necessari,  nonche'  di  rivedere  almeno ogni tre anni le
definizioni, i metodi di misurazione e gli obiettivi.
  2.  Ogni  organismo  di  telecomunicazioni che offre il servizio di
telefonia   vocale  e'  tenuto  a  fornire,  compatibilmente  con  la
fattibilita'  tecnica  e  la  convenienza  economica,  le prestazioni
supplementari  elencate  nell'allegato I, punto 1, conformemente alle
norme tecniche specificate nell'art. 14.
  3.  Ogni organismo di telecomunicazioni puo' fornire i servizi e le
prestazioni   supplementari   elencate   nell'allegato  I,  punto  2,
conformemente  alle  norme  tecniche  specificate nell'art. 14, anche
mediante  la stipula di accordi commerciali con altri organismi e, se
del  caso,  con  altri  soggetti  che  forniscono  il  servizio  o la
prestazione  supplementare,  in  modo da soddisfare le esigenze degli
utenti.
  4.   L'Autorita'   provvede   affinche'   le   date   proposte  per
l'introduzione dei servizi e delle prestazioni di cui al comma 3 e di
ulteriori   nuove   prestazioni   supplementari   vengano  fissate  e
pubblicate,  ai  sensi dell'art. 19, comma 3, lettera b), su proposta
degli  organismi  di  telecomunicazioni,  tenendo  conto del grado di
sviluppo  della  rete,  della  domanda  di mercato e dei progressi in
materia di normalizzazione.
  5.  Ogni organismo di telecomunicazioni e' tenuto al rispetto della
direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, in
merito  alla  adozione  ed alla pubblicazione della propria carta dei
servizi.
  6.  Ogni  organismo  di  telecomunicazioni che installa ed esercita
reti  pubbliche di telecomunicazioni e che presta servizi accessibili
al  pubblico  e'  tenuto  a trasmettere semestralmente all'Autorita',
tenendo  conto  delle  norme internazionali, una relazione contenente
dati  consuntivi  sulla  qualita'  dei servizi resi ed a fornire ogni
indicatore  utile  nonche'  elementi  di  raffronto  con  il semestre
precedente.
 
          Nota all'art. 10:
            - La direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          27  gennaio 1994 detta principi sull'erogazione dei servizi
          pubblici.