Art. 10 Qualita' dei servizi - Prestazioni supplementari 1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici accessibili al pubblico e' tenuto, anche sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorita' e comunque previa comunicazione a quest'ultima, a fissare e pubblicare contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio una relazione contenente quanto indicato nell'allegato H, nonche' gli obiettivi relativi ai tempi di fornitura e ai parametri di qualita' del servizio. In rapporto a tali obiettivi l'organismo deve pubblicare annualmente anche le definizioni inerenti ai suddetti parametri di qualita' del servizio, i metodi di misurazione e le effettive prestazioni. L'Autorita' ha facolta' di effettuare o disporre i controlli necessari, nonche' di rivedere almeno ogni tre anni le definizioni, i metodi di misurazione e gli obiettivi. 2. Ogni organismo di telecomunicazioni che offre il servizio di telefonia vocale e' tenuto a fornire, compatibilmente con la fattibilita' tecnica e la convenienza economica, le prestazioni supplementari elencate nell'allegato I, punto 1, conformemente alle norme tecniche specificate nell'art. 14. 3. Ogni organismo di telecomunicazioni puo' fornire i servizi e le prestazioni supplementari elencate nell'allegato I, punto 2, conformemente alle norme tecniche specificate nell'art. 14, anche mediante la stipula di accordi commerciali con altri organismi e, se del caso, con altri soggetti che forniscono il servizio o la prestazione supplementare, in modo da soddisfare le esigenze degli utenti. 4. L'Autorita' provvede affinche' le date proposte per l'introduzione dei servizi e delle prestazioni di cui al comma 3 e di ulteriori nuove prestazioni supplementari vengano fissate e pubblicate, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera b), su proposta degli organismi di telecomunicazioni, tenendo conto del grado di sviluppo della rete, della domanda di mercato e dei progressi in materia di normalizzazione. 5. Ogni organismo di telecomunicazioni e' tenuto al rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, in merito alla adozione ed alla pubblicazione della propria carta dei servizi. 6. Ogni organismo di telecomunicazioni che installa ed esercita reti pubbliche di telecomunicazioni e che presta servizi accessibili al pubblico e' tenuto a trasmettere semestralmente all'Autorita', tenendo conto delle norme internazionali, una relazione contenente dati consuntivi sulla qualita' dei servizi resi ed a fornire ogni indicatore utile nonche' elementi di raffronto con il semestre precedente.
Nota all'art. 10: - La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 detta principi sull'erogazione dei servizi pubblici.