Art. 11
                             Numerazione

  1.  L'Autorita'  definisce, previa consultazione degli organismi di
telecomunicazioni,  i  piani e le procedure in materia di numerazione
in    modo   da   garantire   un'effettiva   concorrenza   attraverso
l'assegnazione  di  numeri  o  serie  di  numeri adeguati per tutti i
servizi  pubblici  di  telecomunicazioni nel rispetto dei principi di
cui al comma 9 dell'art. 2.
  2.  L'Autorita', se necessario, nel rispetto dei criteri richiamati
nel  comma  1,  puo' disporre una diversa assegnazione di numeri o di
serie  di  numeri.  Questi non possono essere oggetto di cessione tra
organismi di telecomunicazioni senza l'assenso dell'Autorita'.
  3.  Ogni organismo di telecomunicazioni cui e' stata attribuita una
serie  di  numeri  e'  tenuto  a non operare indebite discriminazioni
nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso
ai  servizi  di  altri operatori di telecomunicazioni. L'assegnazione
dei  numeri  o  serie  di numeri e' fatta dall'Autorita' su richiesta
degli  operatori  di telecomunicazioni autorizzati ai sensi dell'art.
2,  comma  3  e  dell'art.  6  previa  corresponsione  di un apposito
contributo. Con provvedimento da adottare entro tre mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento e da pubblicare ai sensi dell'art.
19,  comma  3,  lettera  b),  l'Autorita' determina l'importo di tale
apposito contributo e le modalita' e le condizioni di pagamento. Tale
apposito  contributo  e' finalizzato esclusivamente a coprire i costi
di  gestione del procedimento amministrativo collegato alla richiesta
di  assegnazione  dei  numeri nonche' delle attivita' di controllo ad
esso relative.
  4.  L'Autorita'  predispone immediatamente uno studio finalizzato a
garantire la disponibilita' di numeri adeguati per tutti i servizi di
telecomunicazioni.  A  tal  fine,  l'Autorita'  provvede  a censire i
numeri  disponibili  sulla  base  del  piano di numerazione nazionale
vigente,  comprendendovi  anche  quelli  eventualmente  ad  oggi  non
utilizzati  all'interno  dei distretti telefonici esistenti, anche al
fine   di   garantire   la   immediata  disponibilita'  di  archi  di
numerazione.  L'Autorita'  si  adopera  affinche'  il  nuovo piano di
numerazione  nazionale  sia  definito  immediatamente ed assicura che
venga  realizzato  senza indugio ed in ogni caso entro il 31 dicembre
1999.  A  tale  scopo  e'  costituita  con decreto del Ministro delle
comunicazioni   una   commissione  per  la  normativa  tecnica  sulla
numerazione  delle  telecomunicazioni incaricata degli adempimenti al
riguardo richiesti.
  5. Al fine di garantire la piena interoperabilita' delle reti e dei
servizi  su  scala  europea,  l'Autorita'  rappresenta  la  posizione
nazionale  in  seno  agli  organismi  internazionali  in  cui vengono
adottate  decisioni  in  materia  di  numerazione,  tenendo conto dei
possibili sviluppi del settore in Europa.
  6.  L'Autorita'  dispone la realizzazione entro il 31 dicembre 1997
di  uno  studio  per  garantire condizioni eque, non discriminatorie,
trasparenti  ed  obbiettive  per l'uso di alcuni prefissi o di alcuni
codici  abbreviati,  in  particolare  ove  questi siano impiegati per
servizi  di interesse pubblico generale (i numeri verdi, i servizi di
addebito  a "chiosco", i servizi di consultazione elenchi e quelli di
emergenza)  o  per  garantire,  al piu' tardi entro l'1 gennaio 1998,
l'effettiva applicazione della funzione di "selezione dell'operatore"
(easy access). L'Autorita' entro l'1 gennaio 2000 promuove condizioni
eque,  non  discriminatorie,  trasparenti ed obiettive per consentire
l'effettiva    applicazione    della    funzione   di   "preselezione
dell'operatore" (equal access).
  7.  L'Autorita'  promuove  altresi' la pubblicazione dei principali
elementi   del  piano  di  numerazione  nazionale  e  delle  relative
modifiche nel rispetto dei limiti riguardanti la sicurezza nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b).
  8. Gli organismi di telecomunicazione sono tenuti a provvedere, nei
tempi  piu'  brevi possibili, all'introduzione della portabilita' del
numero  affinche' gli utenti finali che ne facciano richiesta possano
conservare  il  loro  numero  o  i  loro numeri nella rete telefonica
pubblica  fissa  in  un luogo specifico, a prescindere dall'organismo
che   fornisce   il   servizio.   In   ogni  caso  gli  organismi  di
telecomunicazioni   devono   garantire   che  detta  prestazione  sia
disponibile  almeno  nei  maggiori  centri  abitati entro l'1 gennaio
2001.