Art. 11 Numerazione 1. L'Autorita' definisce, previa consultazione degli organismi di telecomunicazioni, i piani e le procedure in materia di numerazione in modo da garantire un'effettiva concorrenza attraverso l'assegnazione di numeri o serie di numeri adeguati per tutti i servizi pubblici di telecomunicazioni nel rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'art. 2. 2. L'Autorita', se necessario, nel rispetto dei criteri richiamati nel comma 1, puo' disporre una diversa assegnazione di numeri o di serie di numeri. Questi non possono essere oggetto di cessione tra organismi di telecomunicazioni senza l'assenso dell'Autorita'. 3. Ogni organismo di telecomunicazioni cui e' stata attribuita una serie di numeri e' tenuto a non operare indebite discriminazioni nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni. L'assegnazione dei numeri o serie di numeri e' fatta dall'Autorita' su richiesta degli operatori di telecomunicazioni autorizzati ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 6 previa corresponsione di un apposito contributo. Con provvedimento da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicare ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera b), l'Autorita' determina l'importo di tale apposito contributo e le modalita' e le condizioni di pagamento. Tale apposito contributo e' finalizzato esclusivamente a coprire i costi di gestione del procedimento amministrativo collegato alla richiesta di assegnazione dei numeri nonche' delle attivita' di controllo ad esso relative. 4. L'Autorita' predispone immediatamente uno studio finalizzato a garantire la disponibilita' di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. A tal fine, l'Autorita' provvede a censire i numeri disponibili sulla base del piano di numerazione nazionale vigente, comprendendovi anche quelli eventualmente ad oggi non utilizzati all'interno dei distretti telefonici esistenti, anche al fine di garantire la immediata disponibilita' di archi di numerazione. L'Autorita' si adopera affinche' il nuovo piano di numerazione nazionale sia definito immediatamente ed assicura che venga realizzato senza indugio ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1999. A tale scopo e' costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni una commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni incaricata degli adempimenti al riguardo richiesti. 5. Al fine di garantire la piena interoperabilita' delle reti e dei servizi su scala europea, l'Autorita' rappresenta la posizione nazionale in seno agli organismi internazionali in cui vengono adottate decisioni in materia di numerazione, tenendo conto dei possibili sviluppi del settore in Europa. 6. L'Autorita' dispone la realizzazione entro il 31 dicembre 1997 di uno studio per garantire condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obbiettive per l'uso di alcuni prefissi o di alcuni codici abbreviati, in particolare ove questi siano impiegati per servizi di interesse pubblico generale (i numeri verdi, i servizi di addebito a "chiosco", i servizi di consultazione elenchi e quelli di emergenza) o per garantire, al piu' tardi entro l'1 gennaio 1998, l'effettiva applicazione della funzione di "selezione dell'operatore" (easy access). L'Autorita' entro l'1 gennaio 2000 promuove condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obiettive per consentire l'effettiva applicazione della funzione di "preselezione dell'operatore" (equal access). 7. L'Autorita' promuove altresi' la pubblicazione dei principali elementi del piano di numerazione nazionale e delle relative modifiche nel rispetto dei limiti riguardanti la sicurezza nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b). 8. Gli organismi di telecomunicazione sono tenuti a provvedere, nei tempi piu' brevi possibili, all'introduzione della portabilita' del numero affinche' gli utenti finali che ne facciano richiesta possano conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un luogo specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio. In ogni caso gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che detta prestazione sia disponibile almeno nei maggiori centri abitati entro l'1 gennaio 2001.