Art. 12
                        Esigenze fondamentali

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera
c),   nei   casi   di   interconnessione   alle   reti  pubbliche  di
telecomunicazioni  e  di  prestazione di servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico devono essere rispettate, anche sulla base di
appropriate norme tecniche, le seguenti esigenze fondamentali:
    a)   sicurezza  delle  operazioni  di  rete:  ogni  organismo  di
telecomunicazioni   e'   tenuto   ad  adottare,  anche  su  richiesta
dell'Autorita',  le  misure  necessarie  a  garantire il mantenimento
della  disponibilita' delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei
servizi  di  telecomunicazioni  accessibili  al  pubblico  in caso di
guasto  catastrofico  della  rete  o  in  casi  di  forza  maggiore e
sottopone  annualmente  all'Autorita'  un piano di attuazione di tali
misure.   Al   verificarsi  delle  circostanze  sopramenzionate,  gli
organismi  interessati  fanno  quanto in loro potere per mantenere il
servizio   al   massimo  livello  possibile  e  per  rispondere  alle
priorita',  di  volta  in  volta, definite dall'autorita' competente.
Motivi  di sicurezza di funzionamento della rete non devono dar luogo
a  restrizioni  all'accesso  e all'uso della rete telefonica pubblica
fissa  o  delle  altre  reti pubbliche di telecomunicazioni, salvo le
situazioni  di  emergenza sopra richiamate, nel qual caso l'organismo
di  telecomunicazioni  puo'  adottare  le  seguenti  misure  intese a
salvaguardare  la sicurezza di funzionamento della rete: interruzione
del  servizio;  limitazione  delle  funzioni del servizio; diniego di
accesso  alla  rete  e  al servizio a nuovi utenti. Ogni organismo di
telecomunicazioni  istituisce  procedure per informare immediatamente
gli utenti e l'Autorita' dell'inizio e della fine della situazione di
emergenza,  nonche'  del  carattere e della portata delle restrizioni
temporanee  di  fornitura del servizio. La necessita' di rispondere a
dette  priorita'  non  costituisce  un valido motivo per rifiutare la
negoziazione  delle  condizioni  dell'interconnessione.  L'Autorita',
anche  su  richiesta  delle  parti  interessate,  si  accerta  che le
condizioni  di  interconnessione  legate alla sicurezza delle reti al
verificarsi   di   un   incidente   non   siano   sproporzionate  ne'
discriminatorie  e  si  fondino  su  criteri obiettivi individuati in
precedenza;
    b)  mantenimento  dell'integrita'  della  rete: ogni organismo di
telecomunicazioni  adotta,  anche  su  richiesta  dell'Autorita',  le
misure  necessarie  a garantire il mantenimento dell'integrita' delle
reti  pubbliche  di  telecomunicazioni.  La  necessita'  di mantenere
l'integrita'  delle  reti non rappresenta una giustificazione valida:
per  rifiutare  di  negoziare  le condizioni di interconnessione; per
imporre  restrizioni  all'accesso  e  all'uso  della  rete telefonica
pubblica fissa e delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni; per
salvaguardare tra l'altro le apparecchiature di rete, il software o i
dati  memorizzati.  Le  eventuali  restrizioni, limitate allo stretto
necessario  ai fini del normale funzionamento delle reti, sono basate
su  criteri  obiettivi  e  applicate  in  modo  non  discriminatorio.
Coerentemente   a  quanto  sopra,  l'Autorita'  vigila  affinche'  le
condizioni di interconnessione destinate a salvaguardare l'integrita'
delle  reti siano proporzionate e non discriminatorie e si fondino su
criteri obiettivi individuati in precedenza;
    c)   interoperabilita'  dei  servizi:  l'Autorita'  puo'  imporre
condizioni  negli  accordi di interconnessione e di accesso alla rete
onde  garantire  l'interoperabilita'  dei  servizi,  ivi  comprese le
condizioni  destinate a garantire una qualita' soddisfacente da punto
a punto. Tra dette condizioni figurano l'adozione di norme tecniche o
di  specifiche  tecniche.  Per il servizio di telefonia vocale non e'
consentito  imporre  altre  restrizioni  di  uso per motivi attinenti
all'interoperabilita'  dei  servizi se l'apparecchiatura terminale e'
stata  omologata  sulla  base  della  procedura nazionale o di quella
comunitaria. Le condizioni relative all'interoperabilita' dei servizi
prescritte    dall'Autorita'    nei    contratti    che    concernono
l'interconnessione  delle  reti  pubbliche  o l'accesso speciale alle
reti devono essere pubblicate;
    d)  protezione  dei  dati:  nelle  materie  trattate dal presente
regolamento  si  applica  la disciplina di cui alle leggi 31 dicembre
1996  n.  675  e  n.  676,  nonche'  alle successive disposizioni che
saranno  emanate in materia, concernenti la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
  2.  L'Autorita',  qualora  ritenga  necessario  imporre  condizioni
basate  sulle esigenze fondamentali negli accordi di interconnessione
e  per  l'accesso  e  l'uso  della  rete  telefonica  pubblica fissa,
provvede    alla   loro   pubblicazione   secondo   quanto   previsto
nell'articolo 19, comma 3, lettera b).
 
          Note all'art. 12:
            - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, concerne  la  tutela
          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento
          dei dati personali.
            - La legge 31 dicembre 1996, n. 676, conferisce delega al
          Governo in materia di  tutela  delle  persone  e  di  altri
          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.