Art. 13
           Diritti di passaggio e condivisione di impianti

  1.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 25 e 26,
le  autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico non operano
discriminazioni  per  quanto  riguarda  la  concessione di diritti di
passaggio per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni.
L'installazione  delle  infrastrutture  e  delle apparecchiature deve
essere realizzata nel rispetto dell'ambiente, della qualita' estetica
dei  luoghi  adottando  le  soluzioni  meno dannose per la proprieta'
privata ed i beni pubblici.
  2.  Quando,  in  base alle norme vigenti, un organismo che fornisce
reti  pubbliche  di  telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni
accessibili  al pubblico ha il diritto di installare strutture su, al
di  sopra  o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso
puo'  ricorrere  a  una procedura per l'espropriazione o per l'uso di
una  proprieta',  l'Autorita'  e,  ove  espressamente  previsto,  gli
organismi territoriali competenti, possono promuovere l'uso comune di
tali  strutture  e proprieta' con altri organismi che forniscono reti
pubbliche   di   telecomunicazioni  e  servizi  di  telecomunicazioni
accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto al comma 1.
  3.  Qualora  non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio
alle    imprese    che    intendono   fornire   reti   pubbliche   di
telecomunicazioni   anche   a   causa   delle   pertinenti   esigenze
fondamentali,   l'Autorita'   e,   ove  espressamente  previsto,  gli
organismi  territoriali  competenti  possono  disporre  l'accesso,  a
condizioni  eque,  alle infrastrutture esistenti installate in virtu'
dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non e' possibile.
  4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono
oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate.
L'Autorita'  interviene per dirimere le controversie, su richiesta di
una delle parti interessate. In particolare puo' emanare disposizioni
in  materia  di uso comune delle strutture e delle proprieta', previe
adeguate  consultazioni  nel corso delle quali alle parti interessate
e' data la facolta' di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni
possono  comprendere  indicazioni  circa  la  ripartizione  dei costi
dell'uso comune delle strutture e delle proprieta'.