Art. 13 Diritti di passaggio e condivisione di impianti 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 25 e 26, le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico non operano discriminazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni. L'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature deve essere realizzata nel rispetto dell'ambiente, della qualita' estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprieta' privata ed i beni pubblici. 2. Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso puo' ricorrere a una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprieta', l'Autorita' e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti, possono promuovere l'uso comune di tali strutture e proprieta' con altri organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto al comma 1. 3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorita' e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti possono disporre l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtu' dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non e' possibile. 4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorita' interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In particolare puo' emanare disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprieta', previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate e' data la facolta' di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprieta'.