Art. 14 Norme tecniche - Omologazioni 1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni o presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e' obbligato a tener conto delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee ai fini dell'interfacciamento tecnico armonizzato, per la fornitura della rete aperta, per l'accesso alla rete, per l'interconnessione e per l'interfunzionalita'. In mancanza di tali norme l'organismo e' tenuto a fornire interfacce tecniche di interconnessione e di accesso e di funzioni di rete rispondenti alle seguenti norme o specifiche tecniche: a) norme europee adottate dagli organismi europei di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), oppure, in assenza di tali norme; b) norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), dall'ISO (Organizzazione internazionale per la normazione) o dalla CEI (Commissione elettrotecnica internazionale), oppure, in assenza di tali norme; c) norme e specifiche nazionali. 2. Per la connessione delle apparecchiature terminali alle reti pubbliche di telecomunicazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 109, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, ed al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614. Nei casi in cui l'apparecchiatura terminale di utente non sia o non risulti piu' conforme alle condizioni di omologazione, oppure presenti disfunzioni che possano danneggiare l'integrita' della rete o creare un rischio fisico per le persone, si applica la seguente procedura: a) l'organismo di telecomunicazioni puo' sospendere la fornitura del servizio fino a che il terminale non venga disconnesso dal punto terminale di rete; b) l'organismo di telecomunicazione informa immediatamente l'utente e l'Autorita' della sospensione, specificando i motivi della stessa; c) non appena l'utente abbia assicurato che la predetta apparecchiatura terminale e' stata disconnessa dal punto terminale di rete, la fornitura del servizio e' ripristinata tempestivamente e ne viene data idonea informazione.
Note all'art. 14: - La legge 28 marzo 1991, n. 109, detta disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni. - Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, reca disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109. - Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 614, attua la direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE.