Art. 14
                    Norme tecniche - Omologazioni

  1.  Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti pubbliche
di   telecomunicazioni   o   presta   servizi   di  telecomunicazioni
accessibili  al  pubblico  e'  obbligato  a  tener  conto delle norme
pubblicate  nella  Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee ai fini
dell'interfacciamento  tecnico  armonizzato,  per  la fornitura della
rete  aperta,  per  l'accesso alla rete, per l'interconnessione e per
l'interfunzionalita'. In mancanza di tali norme l'organismo e' tenuto
a  fornire  interfacce tecniche di interconnessione e di accesso e di
funzioni  di  rete  rispondenti  alle  seguenti  norme  o  specifiche
tecniche:
    a)  norme  europee adottate dagli organismi europei di normazione
quali  l'Istituto  europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) o
il  Comitato  europeo  di  normalizzazione  e  il Comitato europeo di
normalizzazione  elettrotecnica  (CEN/CENELEC), oppure, in assenza di
tali norme;
    b)  norme  o  raccomandazioni  internazionali  adottate  dall'UIT
(Unione    internazionale    delle    telecomunicazioni),    dall'ISO
(Organizzazione   internazionale  per  la  normazione)  o  dalla  CEI
(Commissione  elettrotecnica  internazionale),  oppure, in assenza di
tali norme;
    c) norme e specifiche nazionali.
  2.  Per  la  connessione  delle apparecchiature terminali alle reti
pubbliche  di  telecomunicazioni  si applicano le disposizioni di cui
alla legge 28 marzo 1991, n. 109, al decreto del Ministro delle poste
e  delle  telecomunicazioni  23  maggio  1992,  n. 314, ed al decreto
legislativo   12   novembre   1996,   n.   614.   Nei   casi  in  cui
l'apparecchiatura  terminale  di  utente  non  sia o non risulti piu'
conforme alle condizioni di omologazione, oppure presenti disfunzioni
che  possano  danneggiare l'integrita' della rete o creare un rischio
fisico per le persone, si applica la seguente procedura:
    a)  l'organismo di telecomunicazioni puo' sospendere la fornitura
del  servizio fino a che il terminale non venga disconnesso dal punto
terminale di rete;
    b)   l'organismo   di  telecomunicazione  informa  immediatamente
l'utente e l'Autorita' della sospensione, specificando i motivi della
stessa;
    c)   non   appena  l'utente  abbia  assicurato  che  la  predetta
apparecchiatura terminale e' stata disconnessa dal punto terminale di
rete,  la fornitura del servizio e' ripristinata tempestivamente e ne
viene data idonea informazione.
 
          Note all'art. 14:
            -  La  legge 28 marzo 1991, n. 109, detta disposizioni in
          materia  di  allacciamenti  e   collaudi   degli   impianti
          telefonici interni.
            -   Il   decreto   del   Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, reca disposizioni
          di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109.
            - Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 614, attua la  direttiva
          91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati membri relative alle apparecchiature terminali
          di telecomunicazioni, incluso il  reciproco  riconoscimento
          della  loro  conformita',  come  modificata dalla direttiva
          93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE.