Art. 15
           Protezione dei dati e tutela della riservatezza
                  delle reti e delle comunicazioni

  1. Per le problematiche attinenti alle misure di sicurezza adottate
dai  fornitori  di telecomunicazione accessibili al pubblico, ai dati
personali  relativi  agli utenti e agli abbonati, all'identificazione
della  linea chiamante e della linea collegata, nonche' alle chiamate
a  fini  pubblicitari, si osservano le disposizioni di cui alle leggi
31  dicembre 1996, n. 675 e n. 676 e nei relativi decreti legislativi
di attuazione.
 
          Nota all'art. 15:
            -  Per  le  leggi  numeri  675  e  676/1996,  vedere nota
          all'art. 12.