Art. 15 Protezione dei dati e tutela della riservatezza delle reti e delle comunicazioni 1. Per le problematiche attinenti alle misure di sicurezza adottate dai fornitori di telecomunicazione accessibili al pubblico, ai dati personali relativi agli utenti e agli abbonati, all'identificazione della linea chiamante e della linea collegata, nonche' alle chiamate a fini pubblicitari, si osservano le disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676 e nei relativi decreti legislativi di attuazione.
Nota all'art. 15: - Per le leggi numeri 675 e 676/1996, vedere nota all'art. 12.