Art. 16
                       Rapporti con gli utenti

  1.   Ogni  organismo  di  telecomunicazioni  che  fornisce  servizi
accessibili  al pubblico mediante reti di telecomunicazioni o sistemi
di comunicazioni mobili e' tenuto:
    a) ad utilizzare idonei schemi contrattuali con clausole riferite
alla descrizione degli specifici servizi forniti, ai relativi livelli
qualitativi  che devono essere rispettati, al mancato pagamento delle
fatture,   a   qualsiasi  conseguente  interruzione  del  servizio  o
disconnessione  ed  alle modalita' di presentazione e trattazione dei
reclami.  Tali  misure  garantiscono che le eventuali sospensioni dal
servizio  siano  limitate, per quanto tecnicamente possibile, al solo
servizio  interessato  dal  mancato  pagamento  e che l'utente ne sia
opportunamente preavvisato;
    b)   a   fornire   diversi   livelli  analitici  di  fatturazione
dettagliata  su  richiesta  dell'utente, tenendo conto dello sviluppo
della  rete  o  del sistema di telecomunicazioni e nel rispetto della
vigente   legislazione.   Le   fatture  dettagliate  devono  indicare
adeguatamente  la  composizione  degli addebiti. Le chiamate gratuite
per  l'utente, comprese le chiamate di emergenza, non compaiono nella
fattura;
    c)  a  fornire,  su  richiesta,  fermo  restando  quanto previsto
dall'articolo  12,  comma  2,  le  informazioni complete e aggiornate
concernenti  l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa e
del  servizio  di  telefonia  vocale,  in  conformita'  al  contenuto
dell'allegato  L;  per i servizi di comunicazioni mobili l'allegato L
costituisce utile riferimento;
    d)  a  comunicare agli utenti ed all'Autorita' informazioni sulle
modifiche  delle  offerte  di servizi esistenti e sulle nuove offerte
con almeno un mese di anticipo;
    e)  ad  indicare  all'utente  che ha chiesto il collegamento alla
rete telefonica pubblica fissa la data di attivazione del servizio.
  2.  Ogni  organismo  di  telecomunicazioni  informa  gli utenti, su
richiesta,  in  merito  a  norme  o specifiche tecniche, in base alle
quali  sono  forniti  i servizi di telecomunicazioni e le prestazioni
supplementari.
  3.  Ogni  organismo  di  telecomunicazioni  deve  garantire  che le
offerte  di  servizi  esistenti  siano  mantenute  sul mercato per un
congruo  periodo  di  tempo  e  che  la cessazione di un'offerta o un
cambiamento che ne modifichi il possibile uso possano aver luogo solo
dopo  adeguato  periodo  di  preavviso stabilito dall'Autorita'. Tale
preavviso e' comunicato agli utenti interessati a cura dell'organismo
di telecomunicazioni.
  4.  Ogni  organismo  di telecomunicazioni e' tenuto ad informare in
anticipo gli utenti, con mezzi adeguati, dei periodi in cui l'accesso
o l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni puo' essere limitato
o precluso a causa di interventi programmati di manutenzione.
  5. Ogni organismo di telecomunicazioni e' tenuto ad includere negli
schemi di contratto le clausole contenute nella carta dei servizi, di
cui  all'articolo  10,  comma  5,  relativamente  al  servizio minimo
fornito,  alle  modalita'  di  indennizzo  e  di  rimborso in caso di
inosservanza  dei  livelli  qualitativi  del  servizio  stabiliti nel
contratto,  salva  l'azionabilita'  degli  ordinari  rimedi  previsti
dall'ordinamento in caso di danno derivante da inadempimento.
  6.   L'Autorita'   puo'   proporre  la  modifica  delle  condizioni
contrattuali e delle condizioni di indennizzo e di rimborso applicate
dagli  organismi  di  telecomunicazione. I contratti devono contenere
indicazioni   riguardanti   modalita'   per   avviare   procedure  di
conciliazione per la risoluzione di controversie.