Art. 16 Rapporti con gli utenti 1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce servizi accessibili al pubblico mediante reti di telecomunicazioni o sistemi di comunicazioni mobili e' tenuto: a) ad utilizzare idonei schemi contrattuali con clausole riferite alla descrizione degli specifici servizi forniti, ai relativi livelli qualitativi che devono essere rispettati, al mancato pagamento delle fatture, a qualsiasi conseguente interruzione del servizio o disconnessione ed alle modalita' di presentazione e trattazione dei reclami. Tali misure garantiscono che le eventuali sospensioni dal servizio siano limitate, per quanto tecnicamente possibile, al solo servizio interessato dal mancato pagamento e che l'utente ne sia opportunamente preavvisato; b) a fornire diversi livelli analitici di fatturazione dettagliata su richiesta dell'utente, tenendo conto dello sviluppo della rete o del sistema di telecomunicazioni e nel rispetto della vigente legislazione. Le fatture dettagliate devono indicare adeguatamente la composizione degli addebiti. Le chiamate gratuite per l'utente, comprese le chiamate di emergenza, non compaiono nella fattura; c) a fornire, su richiesta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, le informazioni complete e aggiornate concernenti l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa e del servizio di telefonia vocale, in conformita' al contenuto dell'allegato L; per i servizi di comunicazioni mobili l'allegato L costituisce utile riferimento; d) a comunicare agli utenti ed all'Autorita' informazioni sulle modifiche delle offerte di servizi esistenti e sulle nuove offerte con almeno un mese di anticipo; e) ad indicare all'utente che ha chiesto il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa la data di attivazione del servizio. 2. Ogni organismo di telecomunicazioni informa gli utenti, su richiesta, in merito a norme o specifiche tecniche, in base alle quali sono forniti i servizi di telecomunicazioni e le prestazioni supplementari. 3. Ogni organismo di telecomunicazioni deve garantire che le offerte di servizi esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo e che la cessazione di un'offerta o un cambiamento che ne modifichi il possibile uso possano aver luogo solo dopo adeguato periodo di preavviso stabilito dall'Autorita'. Tale preavviso e' comunicato agli utenti interessati a cura dell'organismo di telecomunicazioni. 4. Ogni organismo di telecomunicazioni e' tenuto ad informare in anticipo gli utenti, con mezzi adeguati, dei periodi in cui l'accesso o l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni puo' essere limitato o precluso a causa di interventi programmati di manutenzione. 5. Ogni organismo di telecomunicazioni e' tenuto ad includere negli schemi di contratto le clausole contenute nella carta dei servizi, di cui all'articolo 10, comma 5, relativamente al servizio minimo fornito, alle modalita' di indennizzo e di rimborso in caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto, salva l'azionabilita' degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno derivante da inadempimento. 6. L'Autorita' puo' proporre la modifica delle condizioni contrattuali e delle condizioni di indennizzo e di rimborso applicate dagli organismi di telecomunicazione. I contratti devono contenere indicazioni riguardanti modalita' per avviare procedure di conciliazione per la risoluzione di controversie.