Art. 17 Elenchi abbonati e schede per la telefonia pubblica 1. L'Autorita' provvede affinche': a) l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile, in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente; b) per cio' che riguarda i diritti degli abbonati relativamente all'inserzione dei relativi nominativi negli elenchi, si osservano le disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676 e relativi decreti legislativi di attuazione. 2. Ogni organismo di telecomunicazioni deve rendere disponibili ed accessibili a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, su richiesta, le basi dei dati relativi agli elenchi pubblici dei propri abbonati al servizio di telefonia vocale anche al fine di consentire la realizzazione di elenchi telefonici generali. 3. Ogni organismo di telecomunicazione deve rendere disponibili, anche telematicamente, al centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile. 4. L'Autorita' dispone affinche' siano messi a disposizione apparecchi telefonici pubblici a pagamento in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti in termini sia di numero che di distribuzione e copertura geografica, dai quali sia possibile effettuare anche chiamate di emergenza. Le chiamate al numero unico europeo per chiamate di emergenza e le altre chiamate di emergenza sono gratuite. 5. L'Autorita' promuove l'introduzione graduale di apparecchi telefonici pubblici a pagamento armonizzati, incluse le interfacce di rete, conformi alle relative norme ETSI/CEN/CENELEC. 6. Le schede telefoniche prepagate armonizzate, da utilizzare negli apparecchi telefonici a pagamento armonizzati nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, devono essere conformi alle relative norme ETSI/CEN/CENELEC. Un riferimento alle norme armonizzate europee rel- ative alle schede e alle apparecchiature deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera b).
Nota all'art. 17: - Per le leggi numeri 675 e 676/1996, vedere nota all'art. 12.