Art. 17
         Elenchi abbonati e schede per la telefonia pubblica

  1. L'Autorita' provvede affinche':
    a)  l'elenco  degli  abbonati al servizio di telefonia vocale sia
reso  disponibile,  in  uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla
rete  urbana  di  appartenenza,  su supporto cartaceo o elettronico a
richiesta, e lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente;
    b)  per  cio' che riguarda i diritti degli abbonati relativamente
all'inserzione dei relativi nominativi negli elenchi, si osservano le
disposizioni  di  cui  alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676 e
relativi decreti legislativi di attuazione.
  2.  Ogni organismo di telecomunicazioni deve rendere disponibili ed
accessibili  a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, su
richiesta, le basi dei dati relativi agli elenchi pubblici dei propri
abbonati  al servizio di telefonia vocale anche al fine di consentire
la realizzazione di elenchi telefonici generali.
  3.  Ogni  organismo  di telecomunicazione deve rendere disponibili,
anche  telematicamente,  al  centro  elaborazione  dati del Ministero
dell'Interno  gli  elenchi  di tutti i propri abbonati e di tutti gli
acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile.
  4.   L'Autorita'  dispone  affinche'  siano  messi  a  disposizione
apparecchi  telefonici pubblici a pagamento in grado di soddisfare le
ragionevoli  esigenze  degli  utenti  in termini sia di numero che di
distribuzione   e  copertura  geografica,  dai  quali  sia  possibile
effettuare  anche  chiamate di emergenza. Le chiamate al numero unico
europeo  per  chiamate  di emergenza e le altre chiamate di emergenza
sono gratuite.
  5.  L'Autorita'  promuove  l'introduzione  graduale  di  apparecchi
telefonici pubblici a pagamento armonizzati, incluse le interfacce di
rete, conformi alle relative norme ETSI/CEN/CENELEC.
  6. Le schede telefoniche prepagate armonizzate, da utilizzare negli
apparecchi  telefonici  a pagamento armonizzati nell'ambito dei Paesi
dell'Unione  europea,  devono  essere  conformi  alle  relative norme
ETSI/CEN/CENELEC.  Un riferimento alle norme armonizzate europee rel-
ative alle schede e alle apparecchiature deve essere pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo
19, comma 3, lettera b).
 
          Nota all'art. 17:
            - Per  le  leggi  numeri  675  e  676/1996,  vedere  nota
          all'art. 12.