Art. 18
           Conciliazione e risoluzione delle controversie

  1.  L'Autorita'  stabilisce  procedure  di conciliazione facilmente
accessibili  e  poco  onerose  per  un'equa, tempestiva e trasparente
composizione   delle   controversie   fra   utenti  ed  organismi  di
telecomunicazioni  e  fra organismi di telecomunicazioni tra di loro.
In  caso  di  mancato  accordo  l'Autorita'  definisce il contenzioso
mediante un atto vincolante tra le parti.
  2.  Un  utente o un organismo di telecomunicazioni puo', qualora la
controversia interessi organismi di telecomunicazioni appartenenti ad
altri   Stati  membri,  ricorrere  alla  procedura  di  conciliazione
mediante notifica scritta all'Autorita' nazionale ed alla Commissione
europea.  Per  le controversie riguardanti la competenza del comitato
ONP, l'Autorita' nazionale o la Commissione possono, se ritengono che
vi siano i presupposti per un riesame, rinviare il caso al presidente
del comitato ONP, come descritto al comma 10.
  3.  L'Autorita'  puo' intervenire d'ufficio in qualsiasi momento ed
e'  tenuta  a farlo, se richiesta da una delle parti, per le seguenti
materie:
    a)   accordi   di   interconnessione:   fermo   quanto   previsto
all'articolo  4  puo' indicare le questioni che devono essere oggetto
di un accordo di interconnessione o fissare condizioni specifiche che
una  o  piu'  parti dell'accordo medesimo devono rispettare o, in via
eccezionale,   puo'   richiedere   modificazioni   degli  accordi  di
interconnessione  gia' conclusi, ove cio' sia giustificato ai fini di
un'effettiva  concorrenza  e  per  garantire  l'interoperabilita' dei
servizi a beneficio degli utenti;
    b)  accordi  di accesso speciale alla rete: fermo quanto previsto
all'articolo  5, puo' intervenire senza indugio, nell'interesse degli
utenti,  allo  scopo di garantire che gli accordi di accesso speciale
alla  rete  contengano  condizioni  rispondenti ai principi di cui al
medesimo   articolo   5   e   prevedano  la  conformita'  alle  norme
applicabili,  l'osservanza dei requisiti essenziali e il mantenimento
della qualita' da un punto terminale di rete all'altro.
  4.  I  provvedimenti  dell'Autorita',  adeguatamente motivati, e le
condizioni  fissate  dalla  stessa  sono  rese  pubbliche  secondo le
modalita' dell'articolo 19, comma 3, lettera b).
  5.  In  caso  di  controversia  in  materia di interconnessione tra
organismi  di  telecomunicazioni,  su  richiesta  di una delle parti,
l'Autorita'  si  adopera  per  risolvere  dette controversie anche in
conformita'  alle  procedure  richiamate  al  comma  1.  A  tal  fine
l'Autorita' tiene conto, tra l'altro, di quanto segue:
    a) interesse degli utenti;
    b) obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamentazione;
    c)  interesse  a  promuovere  offerte  di mercato innovative e ad
offrire agli utenti una vasta gamma di servizi di telecomunicazioni a
livello nazionale e comunitario;
    d)  disponibilita'  di  alternative  valide,  dal  punto di vista
tecnico  ed  economico,  all'interconnessione  o all'accesso speciale
richiesti;
    e)  interesse  a  garantire disposizioni in materia di parita' di
accesso;
    f)  necessita'  di conservare l'integrita' della rete pubblica di
telecomunicazioni e l'interoperabilita' dei servizi;
    g)  tipo  di  richiesta  rispetto  alle  risorse  disponibili per
soddisfarla;
    h) posizioni relative di mercato delle parti;
    i) interesse pubblico;
    l) promozione della concorrenza;
    m) necessita' di garantire il servizio universale.
  6.  Qualora  gli  organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di
telecomunicazioni  e  servizi  di  telecomunicazioni  accessibili  al
pubblico  non  abbiano  interconnesso le loro strutture, l'Autorita',
nel rispetto del principio di proporzionalita' e nell'interesse degli
utenti, puo' imporre agli organismi interessati di interconnettere le
loro  strutture al fine di proteggere interessi pubblici fondamentali
e puo' fissare le condizioni dell'interconnessione.
  7.  In  caso  di  controversia  in  materia di interconnessione fra
organismi  che  operano  in  base  alle autorizzazioni rilasciate dal
rispettivo  Stato,  ciascuna parte puo' deferire la controversia alla
propria  Autorita',  sempreche' la controversia non sia di competenza
di  un'unica  Autorita'  nazionale  che  operi in base al comma 5. Le
Autorita'  interessate alla vertenza coordinano la loro attivita' per
risolvere  la controversia sempre nel rispetto dei principi di cui al
comma 5.
  8.  Se  le  autorita' nazionali di regolamentazione interessate non
concordano  tra  di  loro  una soluzione della controversia entro sei
mesi  dal suo deferimento, una di esse puo' avvalersi della procedura
descritta  al  comma  9,  inviando  una  comunicazione  scritta  alla
Commissione; di essa trasmette copia per conoscenza alle parti e alle
autorita'  nazionali  di  regolamentazione  interessate. La decisione
della  Commissione  ha  forza  vincolante  solo in caso di accordo di
tutte le parti.
  9.  Nel  caso  di  cui  al comma 8, il presidente del comitato ONP,
verificato  che  siano  stati  fatti  tutti  gli sforzi ragionevoli a
livello nazionale, avvia la seguente procedura:
    a)  costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno due membri
del  comitato  ONP, da un rappresentante delle autorita' nazionali di
regolamentazione  interessate,  dal  presidente  stesso  o  da  altro
funzionario  della  Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro
e'  presieduto  dal rappresentante della Commissione e si riunisce di
norma  entro  dieci  giorni dalla sua convocazione. Il presidente del
gruppo  di  lavoro puo' decidere, su proposta di qualsiasi membro del
gruppo, di richiedere la consulenza di uno o due esperti;
    b)  il  ricorrente,  le  autorita'  nazionali di regolamentazione
degli  Stati  membri interessati e gli organismi di telecomunicazioni
interessati hanno la possibilita' di presentare osservazioni in forma
scritta od orale al gruppo di lavoro;
    c)  il  gruppo  di  lavoro  si adopera affinche' sia raggiunto un
accordo  tra  le  parti  interessate  entro  sei  mesi  dalla data di
ricevimento  della notifica di cui al comma 8. Il presidente provvede
ad  informare  il  comitato  ONP  dei  risultati  di questa procedura
affinche' quest'ultimo possa esprimere il suo parere.