Art. 18 Conciliazione e risoluzione delle controversie 1. L'Autorita' stabilisce procedure di conciliazione facilmente accessibili e poco onerose per un'equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie fra utenti ed organismi di telecomunicazioni e fra organismi di telecomunicazioni tra di loro. In caso di mancato accordo l'Autorita' definisce il contenzioso mediante un atto vincolante tra le parti. 2. Un utente o un organismo di telecomunicazioni puo', qualora la controversia interessi organismi di telecomunicazioni appartenenti ad altri Stati membri, ricorrere alla procedura di conciliazione mediante notifica scritta all'Autorita' nazionale ed alla Commissione europea. Per le controversie riguardanti la competenza del comitato ONP, l'Autorita' nazionale o la Commissione possono, se ritengono che vi siano i presupposti per un riesame, rinviare il caso al presidente del comitato ONP, come descritto al comma 10. 3. L'Autorita' puo' intervenire d'ufficio in qualsiasi momento ed e' tenuta a farlo, se richiesta da una delle parti, per le seguenti materie: a) accordi di interconnessione: fermo quanto previsto all'articolo 4 puo' indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o fissare condizioni specifiche che una o piu' parti dell'accordo medesimo devono rispettare o, in via eccezionale, puo' richiedere modificazioni degli accordi di interconnessione gia' conclusi, ove cio' sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e per garantire l'interoperabilita' dei servizi a beneficio degli utenti; b) accordi di accesso speciale alla rete: fermo quanto previsto all'articolo 5, puo' intervenire senza indugio, nell'interesse degli utenti, allo scopo di garantire che gli accordi di accesso speciale alla rete contengano condizioni rispondenti ai principi di cui al medesimo articolo 5 e prevedano la conformita' alle norme applicabili, l'osservanza dei requisiti essenziali e il mantenimento della qualita' da un punto terminale di rete all'altro. 4. I provvedimenti dell'Autorita', adeguatamente motivati, e le condizioni fissate dalla stessa sono rese pubbliche secondo le modalita' dell'articolo 19, comma 3, lettera b). 5. In caso di controversia in materia di interconnessione tra organismi di telecomunicazioni, su richiesta di una delle parti, l'Autorita' si adopera per risolvere dette controversie anche in conformita' alle procedure richiamate al comma 1. A tal fine l'Autorita' tiene conto, tra l'altro, di quanto segue: a) interesse degli utenti; b) obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamentazione; c) interesse a promuovere offerte di mercato innovative e ad offrire agli utenti una vasta gamma di servizi di telecomunicazioni a livello nazionale e comunitario; d) disponibilita' di alternative valide, dal punto di vista tecnico ed economico, all'interconnessione o all'accesso speciale richiesti; e) interesse a garantire disposizioni in materia di parita' di accesso; f) necessita' di conservare l'integrita' della rete pubblica di telecomunicazioni e l'interoperabilita' dei servizi; g) tipo di richiesta rispetto alle risorse disponibili per soddisfarla; h) posizioni relative di mercato delle parti; i) interesse pubblico; l) promozione della concorrenza; m) necessita' di garantire il servizio universale. 6. Qualora gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico non abbiano interconnesso le loro strutture, l'Autorita', nel rispetto del principio di proporzionalita' e nell'interesse degli utenti, puo' imporre agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere interessi pubblici fondamentali e puo' fissare le condizioni dell'interconnessione. 7. In caso di controversia in materia di interconnessione fra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dal rispettivo Stato, ciascuna parte puo' deferire la controversia alla propria Autorita', sempreche' la controversia non sia di competenza di un'unica Autorita' nazionale che operi in base al comma 5. Le Autorita' interessate alla vertenza coordinano la loro attivita' per risolvere la controversia sempre nel rispetto dei principi di cui al comma 5. 8. Se le autorita' nazionali di regolamentazione interessate non concordano tra di loro una soluzione della controversia entro sei mesi dal suo deferimento, una di esse puo' avvalersi della procedura descritta al comma 9, inviando una comunicazione scritta alla Commissione; di essa trasmette copia per conoscenza alle parti e alle autorita' nazionali di regolamentazione interessate. La decisione della Commissione ha forza vincolante solo in caso di accordo di tutte le parti. 9. Nel caso di cui al comma 8, il presidente del comitato ONP, verificato che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, avvia la seguente procedura: a) costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del comitato ONP, da un rappresentante delle autorita' nazionali di regolamentazione interessate, dal presidente stesso o da altro funzionario della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro e' presieduto dal rappresentante della Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni dalla sua convocazione. Il presidente del gruppo di lavoro puo' decidere, su proposta di qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza di uno o due esperti; b) il ricorrente, le autorita' nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e gli organismi di telecomunicazioni interessati hanno la possibilita' di presentare osservazioni in forma scritta od orale al gruppo di lavoro; c) il gruppo di lavoro si adopera affinche' sia raggiunto un accordo tra le parti interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 8. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP dei risultati di questa procedura affinche' quest'ultimo possa esprimere il suo parere.