Art. 19
                            Pubblicazione

  1.  L'Autorita'  provvede  alla  predisposizione delle procedure di
rilascio delle licenze individuali per la prestazione del servizio di
telefonia  vocale  e  per  l'installazione  e la fornitura delle reti
pubbliche di telecomunicazioni, dandone preventiva comunicazione alla
Commissione.  Tali  procedure  saranno  pubblicate senza indugio dopo
l'entrata in vigore del regolamento.
  2.  L'Autorita'  provvede  affinche'  i  principi  applicati per la
ripartizione   dei   costi   relativi  alla  fornitura  del  servizio
universale siano accessibili al pubblico.
  3. L'Autorita' provvede alla pubblicazione:
    a)  di una relazione annuale che riporti il costo calcolato degli
obblighi  di  servizio  universale  e  specifichi i contributi dovuti
dalle parti interessate;
    b) delle informazioni di cui: all'articolo 4, commi 4, 6, 7, 14 e
17;  all'articolo  5,  comma  4;  all'articolo  6, commi 20, 21 e 23;
all'articolo  10, comma 4; all'articolo 11, commi 3 e 7; all'articolo
12, comma 2; all'articolo 17, comma 5; all'articolo 18, comma 4;
    c)  degli  uffici  e  degli  orari  nei  quali gli interessati, a
domanda  e  senza spese, possono attingere le informazioni aggiornate
relative alle materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9;
    d)   delle   informazioni   relative   alle   procedure   per  le
autorizzazioni generali;
    e) del piano annuale di ripartizione delle frequenze riservate ai
servizi  di  comunicazioni  mobili  e  personali  e  dei programmi di
ampliamento  e  di  assegnazione di tali frequenze, rendendo il piano
stesso disponibile a richiesta.
  4.  L'Autorita',  di propria iniziativa o su domanda di un soggetto
interessato,  se  constata  che il numero di licenze individuali puo'
essere aumentato, pubblica tale informazione.
  5.    L'Autorita'    vigila   sull'obbligo   degli   organismi   di
telecomunicazioni  di  pubblicare informazioni aggiornate ed adeguate
alle  esigenze  della  clientela  circa  le  condizioni  tecniche  ed
economiche  di  accesso  alla  rete  telefonica  pubblica fissa ed ai
servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.