Art. 19 Pubblicazione 1. L'Autorita' provvede alla predisposizione delle procedure di rilascio delle licenze individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura delle reti pubbliche di telecomunicazioni, dandone preventiva comunicazione alla Commissione. Tali procedure saranno pubblicate senza indugio dopo l'entrata in vigore del regolamento. 2. L'Autorita' provvede affinche' i principi applicati per la ripartizione dei costi relativi alla fornitura del servizio universale siano accessibili al pubblico. 3. L'Autorita' provvede alla pubblicazione: a) di una relazione annuale che riporti il costo calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti dalle parti interessate; b) delle informazioni di cui: all'articolo 4, commi 4, 6, 7, 14 e 17; all'articolo 5, comma 4; all'articolo 6, commi 20, 21 e 23; all'articolo 10, comma 4; all'articolo 11, commi 3 e 7; all'articolo 12, comma 2; all'articolo 17, comma 5; all'articolo 18, comma 4; c) degli uffici e degli orari nei quali gli interessati, a domanda e senza spese, possono attingere le informazioni aggiornate relative alle materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9; d) delle informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali; e) del piano annuale di ripartizione delle frequenze riservate ai servizi di comunicazioni mobili e personali e dei programmi di ampliamento e di assegnazione di tali frequenze, rendendo il piano stesso disponibile a richiesta. 4. L'Autorita', di propria iniziativa o su domanda di un soggetto interessato, se constata che il numero di licenze individuali puo' essere aumentato, pubblica tale informazione. 5. L'Autorita' vigila sull'obbligo degli organismi di telecomunicazioni di pubblicare informazioni aggiornate ed adeguate alle esigenze della clientela circa le condizioni tecniche ed economiche di accesso alla rete telefonica pubblica fissa ed ai servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.