Art. 2
                          Principi generali

  1.   L'installazione,   l'esercizio  e  la  fornitura  di  reti  di
telecomunicazioni nonche' la prestazione dei servizi ad esse relativi
accessibili  al  pubblico  sono  attivita'  di  preminente  interesse
generale, il cui espletamento si fonda:
    a)  sulla libera concorrenza e pluralita' dei soggetti operatori,
nel   rispetto   dei   principi  di  obiettivita',  trasparenza,  non
discriminazione e proporzionalita';
    b)   sul  rispetto  degli  obblighi  di  fornitura  del  servizio
universale;
    c)  sulla tutela degli utenti e sulla loro liberta' di scelta tra
i servizi forniti dai diversi operatori;
    d) sull'uso efficiente delle risorse;
    e)  sulla  tutela  dei  diritti  e  delle  liberta' fondamentali,
nonche'  dei  diritti  di persone giuridiche, enti o associazioni, in
particolare  del  diritto  alla  riservatezza  per quanto riguarda il
trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni;
    f)  sul  rispetto  della  vigente  normativa in materia di tutela
della   salute   pubblica,   dell'ambiente   e   degli  obiettivi  di
pianificazione   urbanistica  e  territoriale,  di  concerto  con  le
competenti autorita';
    g)  sullo  sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al
fine di favorire la formazione in materia di telecomunicazioni.
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 sono aboliti:
    a)   i  diritti  esclusivi  per  la  prestazione  di  servizi  di
telecomunicazioni, comprese l'installazione e la fornitura di reti di
telecomunicazioni necessarie alla prestazione di detti servizi;
    b) i diritti esclusivi per la predisposizione e la prestazione di
servizi  concernenti  gli  elenchi telefonici e di servizi di ricerca
nonche' per la pubblicazione degli elenchi;
    c)  i  diritti  speciali che limitano, a due o piu', il numero di
imprese  autorizzate  a  prestare  servizi  di  telecomunicazioni o a
installare  e  fornire reti di telecomunicazioni, non conformandosi a
criteri di obiettivita', proporzionalita' e non discriminazione;
    d)  i diritti speciali che designano, non conformandosi a criteri
di obiettivita', proporzionalita' e non discriminazione, piu' imprese
concorrenti  per  la  fornitura di servizi o per l'installazione o la
fornitura di reti di telecomunicazioni;
    e) in particolare:
      1)  le  restrizioni alla fornitura di capacita' di trasmissione
per  mezzo  di  reti  televisive  via  cavo,  al  fine  di consentire
l'impiego   di   reti  cablate  per  la  prestazione  di  servizi  di
telecomunicazioni  su  tutto  il  territorio  nazionale  in  modo non
discriminatorio  anche considerando quanto previsto all'art. 6, comma
6, lettera f).
      2)  le  restrizioni  per  i  sistemi  di comunicazioni mobili e
personali  in  relazione all'installazione della loro infrastruttura,
all'impiego delle infrastrutture fornite da terzi e all'uso in comune
di   infrastrutture,  di  altri  impianti  e  siti,  fatta  salva  la
possibilita'  di  limitare  l'impiego  di  tali  infrastrutture  alle
attivita'  previste  nel  provvedimento  amministrativo  emanato  dai
competenti  organi  per  lo  svolgimento  delle  suddette  attivita'.
Nell'ambito  delle  predette infrastrutture sono incluse le frequenze
radio  ad  esse  assegnate,  ad  eccezione  di  quelle asservite alla
radiodiffusione    sonora   e   televisiva.   Qualora   le   predette
infrastrutture  siano  fornite  da  terzi,  che  le utilizzano per la
prestazione di servizi di utilita' pubblica, ovvero siano finalizzate
alla  sicurezza  della  vita  umana  e  degli  impianti, il Ministero
competente  alla  vigilanza  del  settore  assicura  che  i  predetti
interessi pubblici vengano adeguatamente tutelati.
      3)  le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi
di telecomunicazioni mediante reti installate dal prestatore di detti
servizi  e  mediante  infrastrutture  messe a disposizione da terzi o
tramite  la  condivisione  delle  reti,  di altre infrastrutture e di
siti.
  3.  Fino  al 1 gennaio 1998 vengono mantenuti i diritti speciali ed
esclusivi  per  la  offerta  del  servizio  di telefonia vocale e per
l'installazione  e  la  fornitura  delle  relative  reti pubbliche di
telecomunicazioni,  ad  esclusione  del  servizio di fonia vocale per
gruppi  chiusi  di  utenti.  Possono essere rilasciate autorizzazioni
provvisorie per la sperimentazione del servizio di telefonia vocale e
degli altri servizi di telecomunicazioni nonche' delle relative reti,
comprendendo,  se  necessario, l'utilizzo di frequenze radio, qualora
disponibili, e l'interconnessione con altre reti.
  4.   Entro  il  1  gennaio  1999  sono  modificate,  su  iniziativa
dell'Autorita', le concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni di
cui  all'art.  184,  comma  1 del codice postale esistenti al momento
dell'entrata  in  vigore  del presente regolamento, allineandole alle
disposizioni in esso contenute.
  5.   Qualora   l'applicazione   delle   disposizioni  del  presente
regolamento  comporti modifiche delle condizioni delle concessioni ed
autorizzazioni gia' esistenti, rimangono valide le condizioni diverse
da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da
abolire  ai  sensi del presente regolamento, a condizione di lasciare
impregiudicati  i  diritti  delle  altre  imprese stabiliti anche dal
diritto comunitario.
  6.  Fatte  salve  le  disposizioni  dei  commi  4 e 5, gli obblighi
risultanti dalle concessioni ed autorizzazioni esistenti alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  non  conformi  alle
disposizioni dello stesso, alla data del 1 gennaio 1999 sono privi di
effetto.
  7.  Le  condizioni  relative  alle  autorizzazioni  generali  e  al
rilascio delle licenze individuali e quelle relative all'accesso alle
reti  di  telecomunicazioni  sono  basate su criteri di obiettivita',
proporzionalita', non discriminazione e trasparenza.
  8.  Il  numero  delle  licenze  individuali  puo'  essere  limitato
esclusivamente  in  relazione  ad  insufficienti disponibilita' dello
spettro  di frequenze e per il tempo necessario a rendere disponibili
numeri  sufficienti.  Tale  limitazione deve rispettare i principi di
proporzionalita', obiettivita', non discriminazione e trasparenza.
  9.  In  materia di numerazione nel settore delle telecomunicazioni,
le  procedure  per l'attribuzione dei singoli numeri e delle serie di
numeri  devono essere trasparenti, eque e tempestive e l'attribuzione
deve  avvenire  in  modo  oggettivo e non discriminatorio, anche allo
scopo di assicurare una effettiva concorrenza.
  10. L'interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni e,
in particolare, l'interoperabilita' dei servizi sono disciplinate dal
presente  regolamento  anche  al  fine di assicurare la fornitura del
servizio   universale   in   una   situazione  di  mercati  aperti  e
concorrenziali.
  11.  La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione di
reti  pubbliche  di  telecomunicazioni  avviene  secondo principi non
discriminatori,  si'  da  garantire l'effettivita' della concorrenza.
Tutti  i  fornitori  di tali reti hanno gli stessi diritti secondo le
prescrizioni di cui all'art. 13.
  12.  L'Autorita'  vigila  affinche',  nell'usare la rete telefonica
pubblica  fissa per la fornitura di servizi che sono o possono essere
prestati  anche da altri soggetti, gli organismi di telecomunicazioni
osservino il principio di non discriminazione.
  13.  Ogni  organismo di telecomunicazione deve fornire, a richiesta
dell'Autorita',    le    informazioni    necessarie    a   consentire
l'applicazione  del presente regolamento nei tempi e nei modi da essa
definiti.
 
          Nota all'art. 2:
            - Si riporta il testo dell'art. 184, comma 1, del  codice
          postale  e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29
          marzo 1973,  n.    156:  "Le  amministrazioni  dello  Stato
          possono  provvedere,  nell'interese  esclusivo  dei  propri
          servizi, alla costruzione ed all'esercizio di  impianti  di
          telecomunicazione,  previo  consenso  dell'Amministrazione,
          alla quale spetta anche di autorizzare il  collegamento  di
          tali  impianti  alla  rete  urbana od a quella interurbana,
          alle condizioni stabilite nel regolamento".