Art. 2 Principi generali 1. L'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonche' la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attivita' di preminente interesse generale, il cui espletamento si fonda: a) sulla libera concorrenza e pluralita' dei soggetti operatori, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'; b) sul rispetto degli obblighi di fornitura del servizio universale; c) sulla tutela degli utenti e sulla loro liberta' di scelta tra i servizi forniti dai diversi operatori; d) sull'uso efficiente delle risorse; e) sulla tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni, in particolare del diritto alla riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni; f) sul rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, di concerto con le competenti autorita'; g) sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di favorire la formazione in materia di telecomunicazioni. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 sono aboliti: a) i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, comprese l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie alla prestazione di detti servizi; b) i diritti esclusivi per la predisposizione e la prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici e di servizi di ricerca nonche' per la pubblicazione degli elenchi; c) i diritti speciali che limitano, a due o piu', il numero di imprese autorizzate a prestare servizi di telecomunicazioni o a installare e fornire reti di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettivita', proporzionalita' e non discriminazione; d) i diritti speciali che designano, non conformandosi a criteri di obiettivita', proporzionalita' e non discriminazione, piu' imprese concorrenti per la fornitura di servizi o per l'installazione o la fornitura di reti di telecomunicazioni; e) in particolare: 1) le restrizioni alla fornitura di capacita' di trasmissione per mezzo di reti televisive via cavo, al fine di consentire l'impiego di reti cablate per la prestazione di servizi di telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale in modo non discriminatorio anche considerando quanto previsto all'art. 6, comma 6, lettera f). 2) le restrizioni per i sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all'installazione della loro infrastruttura, all'impiego delle infrastrutture fornite da terzi e all'uso in comune di infrastrutture, di altri impianti e siti, fatta salva la possibilita' di limitare l'impiego di tali infrastrutture alle attivita' previste nel provvedimento amministrativo emanato dai competenti organi per lo svolgimento delle suddette attivita'. Nell'ambito delle predette infrastrutture sono incluse le frequenze radio ad esse assegnate, ad eccezione di quelle asservite alla radiodiffusione sonora e televisiva. Qualora le predette infrastrutture siano fornite da terzi, che le utilizzano per la prestazione di servizi di utilita' pubblica, ovvero siano finalizzate alla sicurezza della vita umana e degli impianti, il Ministero competente alla vigilanza del settore assicura che i predetti interessi pubblici vengano adeguatamente tutelati. 3) le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi di telecomunicazioni mediante reti installate dal prestatore di detti servizi e mediante infrastrutture messe a disposizione da terzi o tramite la condivisione delle reti, di altre infrastrutture e di siti. 3. Fino al 1 gennaio 1998 vengono mantenuti i diritti speciali ed esclusivi per la offerta del servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura delle relative reti pubbliche di telecomunicazioni, ad esclusione del servizio di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti. Possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione del servizio di telefonia vocale e degli altri servizi di telecomunicazioni nonche' delle relative reti, comprendendo, se necessario, l'utilizzo di frequenze radio, qualora disponibili, e l'interconnessione con altre reti. 4. Entro il 1 gennaio 1999 sono modificate, su iniziativa dell'Autorita', le concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni di cui all'art. 184, comma 1 del codice postale esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, allineandole alle disposizioni in esso contenute. 5. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento comporti modifiche delle condizioni delle concessioni ed autorizzazioni gia' esistenti, rimangono valide le condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire ai sensi del presente regolamento, a condizione di lasciare impregiudicati i diritti delle altre imprese stabiliti anche dal diritto comunitario. 6. Fatte salve le disposizioni dei commi 4 e 5, gli obblighi risultanti dalle concessioni ed autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non conformi alle disposizioni dello stesso, alla data del 1 gennaio 1999 sono privi di effetto. 7. Le condizioni relative alle autorizzazioni generali e al rilascio delle licenze individuali e quelle relative all'accesso alle reti di telecomunicazioni sono basate su criteri di obiettivita', proporzionalita', non discriminazione e trasparenza. 8. Il numero delle licenze individuali puo' essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilita' dello spettro di frequenze e per il tempo necessario a rendere disponibili numeri sufficienti. Tale limitazione deve rispettare i principi di proporzionalita', obiettivita', non discriminazione e trasparenza. 9. In materia di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, le procedure per l'attribuzione dei singoli numeri e delle serie di numeri devono essere trasparenti, eque e tempestive e l'attribuzione deve avvenire in modo oggettivo e non discriminatorio, anche allo scopo di assicurare una effettiva concorrenza. 10. L'interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni e, in particolare, l'interoperabilita' dei servizi sono disciplinate dal presente regolamento anche al fine di assicurare la fornitura del servizio universale in una situazione di mercati aperti e concorrenziali. 11. La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione di reti pubbliche di telecomunicazioni avviene secondo principi non discriminatori, si' da garantire l'effettivita' della concorrenza. Tutti i fornitori di tali reti hanno gli stessi diritti secondo le prescrizioni di cui all'art. 13. 12. L'Autorita' vigila affinche', nell'usare la rete telefonica pubblica fissa per la fornitura di servizi che sono o possono essere prestati anche da altri soggetti, gli organismi di telecomunicazioni osservino il principio di non discriminazione. 13. Ogni organismo di telecomunicazione deve fornire, a richiesta dell'Autorita', le informazioni necessarie a consentire l'applicazione del presente regolamento nei tempi e nei modi da essa definiti.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 184, comma 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156: "Le amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interese esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazione, previo consenso dell'Amministrazione, alla quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali impianti alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento".