Art. 21. Norme finali 1. Il presente regolamento lascia impregiudicate: a) le norme specifiche gia' adottate in materia di diffusione di programmi audiovisivi destinati al pubblico nonche' del relativo contenuto; b) le misure adottate in materia di difesa e per motivi di pubblico interesse, segnatamente in relazione alla moralita' pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini sulle attivita' criminali, e all'ordine pubblico; c) le disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed in particolare la disciplina di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e 676, nonche' le attribuzioni demandate al Garante per la protezione dei dati personali anche riguardo alla tematica della sicurezza. 2. Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni. Continuano in particolare ad applicarsi, per le finalita' di cui all'articolo 6, commi 20 e 21, e fino a diverso provvedimento dell'Autorita', le disposizioni di cui all'articolo 188 del codice postale. 3. Sono subordinati ad autorizzazione generale ovvero a licenza individuale, secondo le disposizioni del presente Regolamento, l'installazione di infrastrutture e l'esercizio di servizi di telecomunicazioni ad uso privato di cui alle seguenti partizioni del libro quarto del codice postale: titolo primo, capo quarto; titolo terzo, capo secondo; titolo quarto, capo secondo. 4. Le concessioni e le autorizzazioni ad uso privato sono adeguate in sede di rinnovo, ovvero, in ogni tempo, su iniziativa dell'Autorita'. 5. I titolari di concessioni ad uso privato ovvero di autorizzazioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono ottenere il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 6, alle condizioni ivi stabilite per l'uso proprio, istituzionale ovvero per l'offerta a terzi o al pubblico. 6. Il Gestore, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovra' proporre all'Autorita' le condizioni tecniche ed amministrative che consentano di applicare ai servizi radiomobili in tecnica DCS 1800 il principio in base al quale spetta al Gestore dalla cui infrastruttura la chiamata e' originata stabilire le condizioni economiche di offerta. Detta proposta dovra' ispirarsi, tra l'altro, ai seguenti criteri direttivi: a) indipendenza delle condizioni economiche di offerta dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari; b) salvaguardia delle concorrenzialita' del mercato dei servizi radiomobili; c) assoluta trasparenza di applicazione delle condizioni economiche agli utenti; d) coerenza con le convenzioni vigenti per l'espletamento dei servizi radiomobili.