Art. 21.
                            Norme finali

  1. Il presente regolamento lascia impregiudicate:
    a)  le norme specifiche gia' adottate in materia di diffusione di
programmi  audiovisivi  destinati  al  pubblico  nonche' del relativo
contenuto;
    b)  le  misure  adottate  in  materia  di  difesa e per motivi di
pubblico   interesse,   segnatamente   in  relazione  alla  moralita'
pubblica,  alla  pubblica  sicurezza,  ivi comprese le indagini sulle
attivita' criminali, e all'ordine pubblico;
    c)  le disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed in particolare
la  disciplina  di  cui  alle  leggi  31 dicembre 1996, n. 675 e 676,
nonche'  le  attribuzioni  demandate al Garante per la protezione dei
dati personali anche riguardo alla tematica della sicurezza.
  2.  Salvo  quanto  espressamente disposto dal presente regolamento,
continuano  ad  applicarsi  le  vigenti  disposizioni  in  materia di
telecomunicazioni.  Continuano  in  particolare ad applicarsi, per le
finalita'  di  cui  all'articolo  6,  commi 20 e 21, e fino a diverso
provvedimento dell'Autorita', le disposizioni di cui all'articolo 188
del codice postale.
  3.  Sono  subordinati  ad  autorizzazione generale ovvero a licenza
individuale,   secondo  le  disposizioni  del  presente  Regolamento,
l'installazione   di  infrastrutture  e  l'esercizio  di  servizi  di
telecomunicazioni  ad uso privato di cui alle seguenti partizioni del
libro  quarto  del  codice postale: titolo primo, capo quarto; titolo
terzo, capo secondo; titolo quarto, capo secondo.
  4.  Le concessioni e le autorizzazioni ad uso privato sono adeguate
in   sede   di   rinnovo,   ovvero,  in  ogni  tempo,  su  iniziativa
dell'Autorita'.
  5.   I   titolari   di   concessioni   ad  uso  privato  ovvero  di
autorizzazioni  gia'  rilasciate  alla  data di entrata in vigore del
presente   regolamento,   possono   ottenere   il   rilascio  di  una
autorizzazione  di  cui all'articolo 6, alle condizioni ivi stabilite
per  l'uso  proprio,  istituzionale ovvero per l'offerta a terzi o al
pubblico.
  6.  Il  Gestore,  entro  trenta  giorni  dall'entrata in vigore del
presente  regolamento,  dovra'  proporre  all'Autorita' le condizioni
tecniche  ed  amministrative  che  consentano di applicare ai servizi
radiomobili  in tecnica DCS 1800 il principio in base al quale spetta
al   Gestore  dalla  cui  infrastruttura  la  chiamata  e'  originata
stabilire  le condizioni economiche di offerta. Detta proposta dovra'
ispirarsi, tra l'altro, ai seguenti criteri direttivi:
    a)  indipendenza  delle condizioni economiche di offerta dal tipo
di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti
servizi o prestazioni supplementari;
    b)  salvaguardia  delle concorrenzialita' del mercato dei servizi
radiomobili;
    c)   assoluta   trasparenza   di  applicazione  delle  condizioni
economiche agli utenti;
    d)  coerenza  con  le  convenzioni vigenti per l'espletamento dei
servizi radiomobili.