Art. 3 Servizio universale 1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprende: a) il servizio di telefonia vocale inteso, tra l'altro, come la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio che consente: 1) di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali; 2) le comunicazioni fax almeno del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie T; 3) la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocita' minima di 2.400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie V; 4) l'accesso gratuito ai servizi di emergenza; 5) la fornitura dei servizi tramite operatore; b) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza; c) i servizi di informazione abbonati; d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in coerenza con le esigenze degli utenti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali; f) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. 2. Il contenuto del servizio universale puo' evolvere sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione e la sua eventuale revisione sono effettuate almeno ogni due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorita'. 3. Il servizio universale e' fornito alle condizioni economiche stabilite secondo le procedure vigenti. 4. La societa' Telecom Italia e' l'organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sul territorio nazionale. A partire dal 1 gennaio 1998 possono essere incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi di telecomunicazioni che, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento ed in particolare dall'art. 6, comma 7, sono in grado di garantire la fornitura dei servizi di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale o su parte di esso a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente. 5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i singoli servizi facenti parte del servizio universale possono essere espletati, su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso, previo conseguimento di licenza individuale o di autorizzazione generale. 6. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornire il servizio universale, e' previsto un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali. Tale meccanismo non e' applicabile quando: a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto; b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo; c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale. 7. Il meccanismo di cui al comma 6 e' destinato esclusivamente al finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, inteso come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo e' incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tale obblighi. Il calcolo del suddetto costo netto si determina considerando gli elementi, di ricavo e di costo, prospettici incrementali di lungo periodo ed un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato per la fornitura dei servizi ai clienti non remunerativi. Il calcolo tiene conto dei seguenti fattori: a) costi relativi agli elementi dei servizi individuati dal comma 1 che possono essere forniti solo in perdita e che devono essere evidenziati separatamente; b) costi relativi ad utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e di prestazione dei servizi, dei ricavi percepiti e della eventuale perequazione geografica dei prezzi imposti, possono essere serviti soltanto in perdita. In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un operatore efficiente se questi non avesse l'obbligo di fornire il servizio universale. L'individuazione degli utenti finali o dei gruppi di utenti avviene a cura dell'organismo o degli organismi di telecomunicazioni incaricati di provvedere alla fornitura degli obblighi di servizio universale con documentata motivazione. Anche tale documentazione e' sottoposta a controllo da parte dell'ente incaricato di verificare il calcolo del costo netto ai sensi del comma 10. 8. Ai fini di quanto previsto nel comma 7 non sono inclusi nel calcolo del costo del servizio universale i seguenti fattori: a) il deficit di accesso di cui all'art. 7; b) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorche' tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altri operatori autorizzati a prestare il servizio di telefonia vocale; c) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di telecomunicazioni stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualita' specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di telecomunicazione nel corso del normale adeguamento delle reti; d) i costi dei servizi indicati nel comma 1, lettera f). 9. Non sono tenuti a contribuire alla ripartizione dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale: a) gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni; b) gli operatori che offrono servizi di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti; c) gli operatori che offrono servizi di trasmissione dati e servizi a valore aggiunto. 10. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi deve calcolare il costo netto degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo nonche' delle ulteriori prescrizioni che l'Autorita' puo' emanare, anche al fine di favorire l'applicazione del principio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g). Ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilita' conformemente a quanto previsto dall'art. 8. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale e' controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorita' e da questa incaricato. Il costo di tale controllo viene considerato componente addizionale degli oneri del servizio universale. I risultati del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli contabili da esplicitare in una articolata relazione di conformita' ai criteri e principi del presente regolamento, sono acquisiti dall'Autorita' che provvede a metterli a disposizione del pubblico, anche al fine di approvarli. 11. Sulla base del calcolo del costo netto di cui al comma 7, e della relazione di cui al comma 10, l'Autorita', tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale sia giustificato. In tal caso il relativo onere e' ripartito in base a criteri di oggettivita', non discriminazione e proporzionalita', attingendo ad un fondo costituito presso il Ministero delle Comunicazioni ed alimentato dai soggetti di cui al comma 6. 12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono fissate dall'Autorita' le procedure di applicazione delle norme di cui al comma 11.
Nota all'art. 3: - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.