Art. 3
                         Servizio universale

  1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprende:
    a)  il  servizio di telefonia vocale inteso, tra l'altro, come la
fornitura  agli  utenti finali in postazioni fisse di un servizio che
consente:
      1)    di   effettuare   e   ricevere   chiamate   nazionali   e
internazionali;
      2)  le  comunicazioni  fax  almeno del gruppo III, in base alle
raccomandazioni dell'UIT-T della serie T;
      3)  la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem
ad  una velocita' minima di 2.400 bit/s, in base alle raccomandazioni
dell'UIT-T della serie V;
      4) l'accesso gratuito ai servizi di emergenza;
      5) la fornitura dei servizi tramite operatore;
    b)  la  fornitura  dell'elenco  degli abbonati limitatamente alla
rete urbana di appartenenza;
    c) i servizi di informazione abbonati;
    d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in
coerenza con le esigenze degli utenti disabili ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
    e)  la  fornitura  di  un  servizio  a  condizioni  speciali e la
fornitura   di  opzioni  speciali  per  gli  utenti  disabili  o  con
particolari esigenze sociali;
    f)  i  collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi
pubblici  nazionali,  con  specifico  riguardo ai servizi di pubblica
sicurezza,  di  soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia,
di  istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del
richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
  2.  Il  contenuto  del servizio universale puo' evolvere sulla base
del  progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la relativa
valutazione  e la sua eventuale revisione sono effettuate almeno ogni
due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorita'.
  3.  Il  servizio  universale  e' fornito alle condizioni economiche
stabilite secondo le procedure vigenti.
  4.  La  societa' Telecom Italia e' l'organismo di telecomunicazioni
incaricato   di   fornire   il  servizio  universale  sul  territorio
nazionale.  A  partire  dal  1 gennaio 1998 possono essere incaricati
della  fornitura  del  servizio  universale  anche altri organismi di
telecomunicazioni  che,  nel  rispetto  delle condizioni previste dal
presente  regolamento ed in particolare dall'art. 6, comma 7, sono in
grado  di  garantire  la  fornitura  dei servizi di cui al comma 1 su
tutto  il  territorio  nazionale  o  su  parte  di  esso a condizioni
economiche  accessibili  a  tutti e non discriminatorie rispetto alla
localizzazione geografica dell'utente.
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  1 e 2, i singoli
servizi   facenti   parte  del  servizio  universale  possono  essere
espletati,  su  tutto il territorio nazionale o su una parte di esso,
previo  conseguimento  di  licenza  individuale  o  di autorizzazione
generale.
  6.  Qualora,  in  base alle disposizioni del presente articolo, gli
obblighi  di fornitura del servizio universale rappresentino un onere
iniquo  per  l'organismo  o  gli  organismi  incaricati di fornire il
servizio  universale,  e'  previsto un meccanismo atto a ripartire il
costo  netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono
reti  pubbliche  di  telecomunicazioni,  con  fornitori di servizi di
telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi che prestano
servizi  di  comunicazione mobili e personali. Tale meccanismo non e'
applicabile quando:
    a)  la  fornitura  delle  obbligazioni di servizio universale non
determina un costo netto;
    b)  il  costo  netto  degli  obblighi  di  fornitura del servizio
universale non rappresenti un onere iniquo;
    c)  l'ammontare  del  costo netto da ripartire non giustifichi il
costo  amministrativo  di  gestione  del  metodo  di  ripartizione  e
finanziamento  dell'onere  di  fornitura  degli  obblighi di servizio
universale.
  7.  Il  meccanismo di cui al comma 6 e' destinato esclusivamente al
finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale,
inteso  come  la  differenza  fra  il  costo  netto  derivante  dalla
situazione  in  cui  un  organismo  e'  incaricato  di assolvere agli
obblighi  del  servizio  universale  rispetto a quella in cui non sia
tenuto  ad  assolvere  a tale obblighi. Il calcolo del suddetto costo
netto  si  determina considerando gli elementi, di ricavo e di costo,
prospettici   incrementali   di   lungo   periodo  ed  un  rendimento
ragionevole  sul capitale incrementale impiegato per la fornitura dei
servizi  ai  clienti  non  remunerativi.  Il  calcolo tiene conto dei
seguenti fattori:
    a) costi relativi agli elementi dei servizi individuati dal comma
1  che  possono  essere  forniti  solo in perdita e che devono essere
evidenziati separatamente;
    b)  costi  relativi  ad  utenti  finali o gruppi di utenti finali
specifici  che,  tenuto  conto del costo di fornitura della rete e di
prestazione  dei  servizi,  dei  ricavi  percepiti  e della eventuale
perequazione  geografica  dei  prezzi imposti, possono essere serviti
soltanto  in perdita. In questa categoria rientrano gli utenti finali
e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un operatore
efficiente  se  questi  non  avesse  l'obbligo di fornire il servizio
universale.  L'individuazione  degli  utenti  finali  o dei gruppi di
utenti   avviene   a   cura   dell'organismo  o  degli  organismi  di
telecomunicazioni  incaricati  di  provvedere  alla  fornitura  degli
obblighi  di  servizio  universale con documentata motivazione. Anche
tale  documentazione  e'  sottoposta  a  controllo da parte dell'ente
incaricato  di  verificare  il  calcolo  del costo netto ai sensi del
comma 10.
  8.  Ai  fini  di  quanto  previsto nel comma 7 non sono inclusi nel
calcolo del costo del servizio universale i seguenti fattori:
    a) il deficit di accesso di cui all'art. 7;
    b) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni
supplementari   allorche'   tali   prestazioni  siano  imposte  quali
obbligazioni ad altri operatori autorizzati a prestare il servizio di
telefonia vocale;
    c)  i  costi  delle  prestazioni che sono fuori dalla portata del
servizio  universale,  tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o
biblioteche di particolari servizi di telecomunicazioni stabiliti con
decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o
di  costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti,
effettuati  a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio,
non  siano  stati  rispettati  i  livelli di qualita' specificati; il
costo  della  sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature
di telecomunicazione nel corso del normale adeguamento delle reti;
    d) i costi dei servizi indicati nel comma 1, lettera f).
  9.  Non  sono  tenuti a contribuire alla ripartizione dell'onere di
fornitura degli obblighi di servizio universale:
    a)   gli   operatori  privati  che  gestiscono  reti  private  di
telecomunicazioni;
    b)  gli  operatori che offrono servizi di fonia vocale per gruppi
chiusi di utenti;
    c)  gli  operatori  che  offrono  servizi  di trasmissione dati e
servizi a valore aggiunto.
  10. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura
del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi
deve  calcolare  il  costo  netto degli stessi nel rispetto di quanto
previsto  dal  presente articolo nonche' delle ulteriori prescrizioni
che   l'Autorita'   puo'   emanare,   anche   al   fine  di  favorire
l'applicazione  del principio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g).
Ogni  organismo deve tenere a tal fine una contabilita' conformemente
a  quanto  previsto  dall'art. 8. Il calcolo del costo netto connesso
con  gli obblighi di fornitura del servizio universale e' controllato
da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo
rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorita' e
da  questa  incaricato.  Il costo di tale controllo viene considerato
componente   addizionale  degli  oneri  del  servizio  universale.  I
risultati  del  calcolo  del  costo  e  le  conclusioni dei controlli
contabili  da  esplicitare in una articolata relazione di conformita'
ai  criteri  e  principi  del  presente  regolamento,  sono acquisiti
dall'Autorita'  che  provvede a metterli a disposizione del pubblico,
anche al fine di approvarli.
  11.  Sulla  base  del  calcolo del costo netto di cui al comma 7, e
della  relazione  di cui al comma 10, l'Autorita', tenuto anche conto
degli   eventuali   vantaggi   di   mercato  derivanti  all'organismo
incaricato,  stabilisce  se  il  meccanismo di ripartizione del costo
netto  degli obblighi di servizio universale sia giustificato. In tal
caso   il   relativo   onere  e'  ripartito  in  base  a  criteri  di
oggettivita',  non  discriminazione e proporzionalita', attingendo ad
un  fondo  costituito  presso  il  Ministero  delle  Comunicazioni ed
alimentato dai soggetti di cui al comma 6.
  12.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente
regolamento  sono fissate dall'Autorita' le procedure di applicazione
delle norme di cui al comma 11.
 
          Nota all'art. 3:
            -  La  legge  5 febbraio 1992, n. 104, detta disposizioni
          per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti  delle
          persone handicappate.