Art. 4 Interconnessione 1. L'Autorita' assicura, secondo le norme del presente regolamento, l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato A, ivi comprese le reti televisive via cavo, nella misura necessaria ad assicurare l'interoperabilita' dei servizi, di cui al medesimo allegato A, agli utenti. In particolare l'Autorita' promuove l'eliminazione delle restrizioni relative ai diritti di interconnessione tra le reti telefoniche pubbliche fisse, tra i sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico, tra le reti televisive via cavo e tra i sistemi di linee affittate, sia tra le predette categorie sia nell'ambito di ciascuna delle stesse. 2. Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente alle categorie di cui all'allegato B, situato nel territorio italiano o in altro Stato membro dell'Unione europea, ha il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tali categorie, l'obbligo di negoziare con essi l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione. L'accordo tra le parti interessate contiene le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti autorizzati dall'Autorita' a svolgere attivita' di sperimentazione. 3. I gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali hanno il diritto di collegare i propri sistemi alla rete telefonica pubblica fissa. A tal fine, l'Autorita' dispone controlli affinche' sia garantito l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione con la suddetta rete agli organismi cui e' stata rilasciata una licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali, adoperandosi affinche' le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive fra quelle disponibili per le funzioni dei servizi mobili. 4. L'Autorita' puo' limitare, caso per caso e temporaneamente, l'obbligo di cui al comma 2, se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione richiesta e se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall'Autorita' devono essere motivate e rese pubbliche secondo la procedura prevista dall'art. 19, comma 3, lettera b). 5. Nessuna richiesta di interconnessione puo' essere negata da un organismo di telecomunicazioni di cui al comma 2 ad altro organismo di cui allo stesso comma senza il previo accordo dell'Autorita'. 6. Le informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'interconnessione sono messi, su richiesta, a disposizione dell'Autorita' e sono disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c). 7. Ai fini del comma 1, gli organismi di cui al comma 2 notificati come aventi notevole forza di mercato in ambito nazionale con riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti a: a) osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire ad essi, alle stesse condizioni, le strutture per l'interconnessione nonche' le relative necessarie informazioni, garantendo la stessa qualita' che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali; b) rendere disponibili agli organismi che prevedono di interconnettersi, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie, al fine di agevolare la conclusione di un accordo; le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione e' prevista entro i sei mesi successivi, salvo disposizione diversa dell'Autorita'; c) comunicare tempestivamente all'Autorita' gli accordi di interconnessione, che, in ogni caso, devono essere resi disponibili su richiesta delle parti interessate, ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale delle parti. In ogni caso, deve essere messo a disposizione delle parti interessate, su richiesta, ogni utile particolare sulle condizioni economiche applicate, sui termini e sulle condizioni di interconnessione. L'accesso alle informazioni e' regolato dall'art. 19, comma 3, lettera c); d) definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi: gli organismi interessati devono dimostrare, anche su richiesta dell'Autorita' ed entro i termini da essa fissati, in modo analitico e disaggregato, che le condizioni economiche applicate sono basate sui costi effettivi determinati ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2. Per tenere conto degli effetti dello sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, l'Autorita', previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilisce entro il 1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre una metodologia volta alla determinazione delle predette condizioni economiche, diversa da quella descritta all'art. 8, comma 2, che tenga conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e includa la remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti a tale fine utilizzati. Il tasso di remunerazione e' fissato dall'Autorita' tenendo conto del costo medio del capitale sostenuto dall'operatore e di quello di un investitore nel settore delle telecomunicazioni in Italia ovvero, anche a fini comparativi, in settori produttivi ad alta tecnologia. 8. Le informazioni ricevute da un organismo che intende interconnettersi devono essere utilizzate, sotto la responsabilita' di detto organismo, per il solo fine per cui sono state fornite. Esse non devono essere trasmesse a divisioni dello stesso organismo nonche' a terzi, inclusi le societa' affiliate o gli interlocutori commerciali, ai quali tali informazioni potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale. 9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorita' come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, e' obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la descrizione delle offerte di interconnessione disag- gregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonche' i termini e le condizioni relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indi- cate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali. L'Autorita', su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l'organismo applichi, a norma del comma 7, lettera a), condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi prestati da esso o da societa' sue controllate o collegate. L'Autorita', sentita, ove necessario, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' imporre, ove cio' sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento. 10. La societa' Telecom Italia e' tenuta a pubblicare l'offerta di cui al comma 9, con la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce offerte in conformita' con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso di cui all'art. 5. 11. L'allegato C fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di elementi per l'elaborazione da parte degli organismi di telecomunicazione di cui al comma 2 delle condizioni economiche d'interconnessione nonche' delle relative strutture. Qualora un organismo tra quelli obbligati introduca modifiche all'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata ai sensi del comma 9, gli adeguamenti eventualmente richiesti dall'Autorita' hanno efficacia retroattiva, con decorrenza dalla data di introduzione della modifica. 12. Le condizioni economiche di interconnessione devono essere dis- aggregate e idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto. 13. Qualora sia dovuto il contributo supplementare di accesso previsto dall'art. 7, esso deve essere disaggregato ed individuato separatamente. 14. L'Autorita' puo' fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di contenuto elencate nell'allegato D, parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni e' tenuto a inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati nell'allegato D, parte 2, negli accordi di interconnessione stipulati nonche' tutti gli elementi della parte 1 che sono nella sua disponibilita' negoziale. L'Autorita' puo' inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non e' raggiunto un accordo entro i termini assegnati, l'Autorita' adotta misure cogenti per le parti, riguardanti soltanto gli aspetti per i quali non e' stato gia' perfezionato l'accordo secondo le procedure da essa stabilite e rese pubbliche. 15. Le condizioni relative all'interconnessione, ove fissate in anticipo dall'Autorita', sono pubblicate secondo quanto previsto nell'art. 19, comma 3, lettera b). 16. Tra le condizioni fissate dall'Autorita', oltre a quelle previste nell'allegato D parte 1, possono figurare quelle atte a garantire una concorrenza effettiva, quali: le condizioni tecniche ed economiche; le condizioni di fornitura e d'impiego; la conformita' alle norme pertinenti; la conformita' ai requisiti essenziali; la tutela dell'ambiente; la conservazione della qualita' del servizio da punto a punto. 17. Quando un organismo titolare di licenza individuale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o per la prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico stipula accordi di interconnessione con altri, l'Autorita' ha facolta' di verificare tali accordi nella loro totalita' e di richiedere, in via eccezionale, sentita, ove necessario, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, la loro eventuale modifica per garantire la conformita' alle disposizioni del presente regolamento. 18. Ogni organismo che interconnette proprie strutture alle reti pubbliche di telecomunicazioni e' tenuto ad osservare la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate.