Art. 4
                          Interconnessione

  1. L'Autorita' assicura, secondo le norme del presente regolamento,
l'interconnessione   aperta  ed  efficace  delle  reti  pubbliche  di
telecomunicazioni  di  cui  all'allegato  A,  ivi  comprese  le  reti
televisive   via   cavo,   nella   misura  necessaria  ad  assicurare
l'interoperabilita'  dei servizi, di cui al medesimo allegato A, agli
utenti.  In  particolare  l'Autorita'  promuove  l'eliminazione delle
restrizioni  relative  ai  diritti  di  interconnessione  tra le reti
telefoniche pubbliche fisse, tra i sistemi di comunicazioni mobili ad
uso  pubblico,  tra  le  reti  televisive via cavo e tra i sistemi di
linee  affittate,  sia  tra  le predette categorie sia nell'ambito di
ciascuna delle stesse.
  2. Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente alle categorie
di  cui  all'allegato  B,  situato nel territorio italiano o in altro
Stato membro dell'Unione europea, ha il diritto e, se richiesto dagli
organismi  appartenenti  a tali categorie, l'obbligo di negoziare con
essi  l'interconnessione  con  l'obiettivo  di  offrire  i servizi di
telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione. L'accordo tra le parti
interessate  contiene  le  disposizioni  tecniche  e  commerciali  in
materia  di  interconnessione.  Le predette disposizioni si applicano
anche  ai soggetti autorizzati dall'Autorita' a svolgere attivita' di
sperimentazione.
  3.  I  gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali hanno
il  diritto  di  collegare  i  propri  sistemi  alla  rete telefonica
pubblica  fissa.  A tal fine, l'Autorita' dispone controlli affinche'
sia   garantito   l'accesso   al   necessario   numero  di  punti  di
interconnessione  con  la  suddetta  rete agli organismi cui e' stata
rilasciata  una  licenza individuale per la prestazione di servizi di
comunicazioni   mobili   e   personali,   adoperandosi  affinche'  le
interfacce  tecniche  offerte in tali punti di interconnessione siano
le  meno  restrittive  fra  quelle  disponibili  per  le funzioni dei
servizi mobili.
  4.  L'Autorita'  puo'  limitare,  caso  per caso e temporaneamente,
l'obbligo  di cui al comma 2, se esistono alternative praticabili dal
punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione richiesta e
se  detta  interconnessione  non  si  rivela  adeguata  alle  risorse
disponibili  per  soddisfare  la  richiesta. Eventuali limitazioni di
questo  tipo  imposte  dall'Autorita'  devono  essere motivate e rese
pubbliche  secondo  la  procedura  prevista  dall'art.  19,  comma 3,
lettera b).
  5.  Nessuna  richiesta di interconnessione puo' essere negata da un
organismo  di  telecomunicazioni di cui al comma 2 ad altro organismo
di cui allo stesso comma senza il previo accordo dell'Autorita'.
  6.  Le  informazioni  specifiche in ordine agli accordi concernenti
l'interconnessione   sono   messi,   su   richiesta,  a  disposizione
dell'Autorita'  e sono disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 19,
comma 3, lettera c).
  7.  Ai fini del comma 1, gli organismi di cui al comma 2 notificati
come  aventi  notevole  forza  di  mercato  in  ambito  nazionale con
riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti a:
    a)   osservare  il  principio  di  non  discriminazione  rispetto
all'interconnessione   offerta   ad   altri;  essi  devono  applicare
condizioni  analoghe,  in circostanze similari, agli organismi che si
interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire ad essi,
alle  stesse  condizioni, le strutture per l'interconnessione nonche'
le  relative  necessarie  informazioni, garantendo la stessa qualita'
che  caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate
o dei loro interlocutori commerciali;
    b)   rendere   disponibili   agli   organismi  che  prevedono  di
interconnettersi, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche
tecniche  necessarie,  al  fine  di  agevolare  la  conclusione di un
accordo;  le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali
programmi  di  modifica  delle  condizioni  tecniche  o economiche di
offerta  la  cui  attuazione e' prevista entro i sei mesi successivi,
salvo disposizione diversa dell'Autorita';
    c)   comunicare  tempestivamente  all'Autorita'  gli  accordi  di
interconnessione,  che,  in ogni caso, devono essere resi disponibili
su  richiesta  delle  parti  interessate, ad esclusione degli aspetti
relativi  alla  strategia commerciale delle parti. In ogni caso, deve
essere  messo  a  disposizione delle parti interessate, su richiesta,
ogni  utile  particolare  sulle  condizioni economiche applicate, sui
termini  e  sulle  condizioni  di  interconnessione.  L'accesso  alle
informazioni e' regolato dall'art. 19, comma 3, lettera c);
    d)  definire le condizioni economiche di interconnessione in modo
che  sia  rispettato  il  principio  dell'orientamento  ai costi: gli
organismi   interessati   devono   dimostrare,   anche  su  richiesta
dell'Autorita'  ed entro i termini da essa fissati, in modo analitico
e  disaggregato,  che  le condizioni economiche applicate sono basate
sui  costi  effettivi  determinati ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2.
Per  tenere  conto degli effetti dello sviluppo della concorrenza nel
mercato   dei   servizi  di  telecomunicazioni,  l'Autorita',  previa
consultazione  con  gli  organismi  di telecomunicazioni interessati,
stabilisce  entro  il  1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle
occorrenti  valutazioni  tecniche,  le  scadenze  per  introdurre una
metodologia  volta  alla  determinazione  delle  predette  condizioni
economiche,  diversa  da  quella  descritta  all'art. 8, comma 2, che
tenga  conto  dei  costi  prospettici incrementali di lungo periodo e
includa  la  remunerazione  normale  del  capitale  impiegato per gli
investimenti  a  tale  fine  utilizzati. Il tasso di remunerazione e'
fissato  dall'Autorita'  tenendo  conto  del costo medio del capitale
sostenuto  dall'operatore  e  di quello di un investitore nel settore
delle  telecomunicazioni  in Italia ovvero, anche a fini comparativi,
in settori produttivi ad alta tecnologia.
  8.   Le   informazioni   ricevute   da  un  organismo  che  intende
interconnettersi  devono  essere utilizzate, sotto la responsabilita'
di detto organismo, per il solo fine per cui sono state fornite. Esse
non  devono  essere  trasmesse  a  divisioni  dello  stesso organismo
nonche'  a  terzi,  inclusi le societa' affiliate o gli interlocutori
commerciali,   ai  quali  tali  informazioni  potrebbero  offrire  un
vantaggio concorrenziale.
  9.    Ciascun    organismo    di    telecomunicazioni,   notificato
dall'Autorita'   come   avente  notevole  forza  di  mercato  di  cui
all'allegato A, parti 1 e 2, e' obbligato a provvedere sollecitamente
alla  pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento.
Questa   deve   comprendere   la   descrizione   delle   offerte   di
interconnessione  disag-  gregate  per  componenti, in funzione delle
esigenze  di  mercato,  nonche'  i  termini e le condizioni relative.
Differenti   condizioni   economiche,   termini   e   condizioni   di
interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di
organismi   quando  tali  differenze  possono  essere  oggettivamente
giustificate  sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle
eventuali  condizioni  indi-  cate  nelle licenze individuali o nelle
autorizzazioni  generali.  L'Autorita',  su  richiesta  di  una delle
parti,  provvede, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato,  alle iniziative intese ad accertare che tali differenze non
comportino   distorsioni  della  concorrenza  e  in  particolare  che
l'organismo  applichi,  a  norma  del comma 7, lettera a), condizioni
economiche,    termini   e   condizioni   di   interconnessione   non
discriminatori anche nei casi di interconnessione per la fornitura di
servizi  prestati  da esso o da societa' sue controllate o collegate.
L'Autorita',  sentita,  ove  necessario,  l'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del mercato, puo' imporre, ove cio' sia giustificato,
modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.
  10.  La societa' Telecom Italia e' tenuta a pubblicare l'offerta di
cui  al comma 9, con la descrizione dei componenti funzionali di base
del  servizio  di  telefonia  vocale e della rete telefonica pubblica
fissa,  ivi  compresi  i  punti  di  interconnessione,  le interfacce
offerte in conformita' con le esigenze del mercato e le condizioni di
accesso di cui all'art. 5.
  11.  L'allegato  C fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di
elementi   per   l'elaborazione   da   parte   degli   organismi   di
telecomunicazione  di  cui  al  comma  2  delle condizioni economiche
d'interconnessione  nonche'  delle  relative  strutture.  Qualora  un
organismo   tra  quelli  obbligati  introduca  modifiche  all'offerta
d'interconnessione  di  riferimento  pubblicata ai sensi del comma 9,
gli   adeguamenti   eventualmente   richiesti   dall'Autorita'  hanno
efficacia  retroattiva,  con  decorrenza  dalla  data di introduzione
della modifica.
  12. Le condizioni economiche di interconnessione devono essere dis-
aggregate  e  idonee  ad  evitare  che il richiedente debba sostenere
oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.
  13.  Qualora  sia  dovuto  il  contributo  supplementare di accesso
previsto  dall'art.  7,  esso deve essere disaggregato ed individuato
separatamente.
  14.  L'Autorita'  puo'  fissare  in anticipo le condizioni relative
alle  aree  di  contenuto  elencate  nell'allegato  D,  parte 1. Ogni
organismo  di  telecomunicazioni  e' tenuto a inserire, salvo in casi
motivati,  gli  elementi  indicati  nell'allegato  D,  parte 2, negli
accordi  di  interconnessione  stipulati  nonche'  tutti gli elementi
della   parte   1   che  sono  nella  sua  disponibilita'  negoziale.
L'Autorita'  puo' inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una
delle  parti,  fissare  le  scadenze  entro  le  quali  devono essere
concluse  le  trattative  in  materia  di interconnessione. Se non e'
raggiunto  un  accordo  entro i termini assegnati, l'Autorita' adotta
misure  cogenti  per le parti, riguardanti soltanto gli aspetti per i
quali  non  e' stato gia' perfezionato l'accordo secondo le procedure
da essa stabilite e rese pubbliche.
  15.  Le  condizioni  relative  all'interconnessione, ove fissate in
anticipo  dall'Autorita',  sono  pubblicate  secondo  quanto previsto
nell'art. 19, comma 3, lettera b).
  16.  Tra  le  condizioni  fissate  dall'Autorita',  oltre  a quelle
previste  nell'allegato  D  parte  1,  possono figurare quelle atte a
garantire una concorrenza effettiva, quali: le condizioni tecniche ed
economiche;  le  condizioni  di fornitura e d'impiego; la conformita'
alle  norme  pertinenti;  la  conformita' ai requisiti essenziali; la
tutela dell'ambiente; la conservazione della qualita' del servizio da
punto a punto.
  17.  Quando  un  organismo  titolare  di licenza individuale per la
fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o per la prestazione
di  servizi  di  telecomunicazioni  accessibili  al  pubblico stipula
accordi  di  interconnessione  con  altri, l'Autorita' ha facolta' di
verificare  tali accordi nella loro totalita' e di richiedere, in via
eccezionale,  sentita,  ove  necessario,  l'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del mercato, la loro eventuale modifica per garantire
la conformita' alle disposizioni del presente regolamento.
  18.  Ogni  organismo  che interconnette proprie strutture alle reti
pubbliche di telecomunicazioni e' tenuto ad osservare la riservatezza
delle informazioni trasmesse o archiviate.