Art. 5
                   Condizioni di accesso alla rete

  1.   Ogni   organismo  autorizzato  a  fornire  reti  pubbliche  di
telecomunicazioni  e  servizi  di  telecomunicazioni  accessibili  al
pubblico di cui all'allegato A, notificato tra quelli aventi notevole
forza di mercato, deve soddisfare le richieste ragionevoli di accesso
alla  rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete secondo
il quadro di riferimento riportato nell'allegato E.
  2. L'Autorita' elabora e rende pubbliche apposite procedure al fine
di  decidere,  caso per caso e nei tempi piu' brevi, se sussistono le
condizioni  per  consentire  agli  organismi di telecomunicazioni che
gestiscono  le  reti  telefoniche  pubbliche fisse di adottare misure
quali   il   diniego   dell'accesso  alle  suddette  reti  oppure  la
sospensione  o  la  riduzione  della  disponibilita'  del servizio di
telefonia  vocale  facendo valere l'inosservanza da parte dell'utente
delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che
l'Autorita' autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determi-
nate violazioni delle condizioni di uso.
  3.  L'Autorita'  provvede  affinche' le procedure di cui al comma 2
garantiscano  un  processo  decisionale  trasparente,  in cui vengano
rispettati  i  diritti  delle  parti. La decisione e' presa dopo aver
offerto  ad  entrambe  le  parti  la possibilita' di esporre i propri
argomenti  Il provvedimento, debitamente motivato, e' notificato alle
parti entro una settimana dalla sua adozione.
  4.  Qualora  l'accesso  o  l'impiego della rete telefonica pubblica
fissa   siano   soggetti   a   restrizioni   in  base  alle  esigenze
fondamentali,   l'Autorita'   provvede   affinche'   le  disposizioni
nazionali   in   materia   specifichino  in  base  a  quali  esigenze
fondamentali,  fra  quelle  elencate  dall'art.  12, tali restrizioni
siano possibili. L'Autorita' cura la pubblicazione delle informazioni
relative  all'accesso ed all'uso della rete telefonica pubblica fissa
ed  al servizio di telefonia vocale secondo quanto previsto dall'art.
19, comma 3, lettera b).
  5.   Ogni   organismo   che  fornisce  reti  e  presta  servizi  di
telecomunicazioni,  notificato  tra  quelli  aventi notevole forza di
mercato,  ha  l'obbligo  di  negoziare,  su  richiesta  di  un  altro
organismo  di  telecomunicazioni,  accordi in relazione ad un accesso
speciale  alla  sua  rete e alle condizioni in grado di rispondere ad
esigenze  specifiche.  Gli  accordi  possono  prevedere  il  rimborso
all'organismo  di  telecomunicazioni  dei costi sostenuti per fornire
l'accesso  speciale  richiesto.  La determinazione di tali oneri deve
essere ispirata ai principi di orientamento ai costi.
  6.  L'Autorita' ha facolta' di intervenire in qualsiasi momento, di
propria iniziativa ovvero e' tenuta a farlo su richiesta di una delle
parti,  al  fine  di garantire che le condizioni di accesso alla rete
siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e
che  si  producano  benefici  per  gli  utenti, nonche', ove cio' sia
giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.
  7.  Informazioni  specifiche  in  ordine  agli  accordi concernenti
l'accesso speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione
dell'Autorita'.
  8.  Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un organismo
di  telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di
mercato,  ritenga  che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale
alla rete richiesto deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione
contenente   le   motivazioni,  l'autorizzazione  dell'Autorita'  per
limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono essere sentiti
dall'Autorita'  prima che sia emanato un provvedimento. Qualora venga
negato  l'accesso  speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta
deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego.