Art. 6
            Autorizzazioni generali e licenze individuali

  1.  L'offerta  al  pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi
dalla  telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti
pubbliche  di  telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego
di  radiofrequenze,  e'  subordinata  ad  una autorizzazione generale
sulla  base  delle condizioni e dei criteri elencati nell'allegato F.
Tali   condizioni   devono   essere  oggettivamente  giustificate  in
relazione  allo  specifico  servizio  oggetto  dell'autorizzazione  e
comportare  il  sistema meno oneroso per assicurare il rispetto delle
esigenze fondamentali.
  2.   L'Autorita'   puo'   modificare   le  condizioni  relative  ad
un'autorizzazione  generale nei casi oggettivamente giustificati e in
modo proporzionato. In tali casi le parti interessate, opportunamente
informate,  hanno  facolta'  di  comunicare il proprio punto di vista
sulle modifiche proposte.
  3. Prima di avviare il servizio, l'impresa che ritiene di essere in
regola  con  le  condizioni  di  un'autorizzazione  generale, secondo
quanto previsto dal comma 1, deve comunicare all'Autorita' la propria
dichiarazione  in tal senso annettendo tutte le informazioni relative
al  servizio,  necessarie a verificare la conformita' alle condizioni
stabilite.  Nel caso in cui l'Autorita' non comunichi all'interessato
un  provvedimento  negativo  entro  4 settimane dal recepimento della
dichiarazione,   l'autorizzazione  si  intende  rilasciata  ai  sensi
dell'art.   20  della  legge  2  agosto  1990,  n.  241,  sulla  base
dell'istituto   del   silenzio  -  assenso.  Nei  casi  espressamente
individuati  dall'Autorita'  ai  sensi dell'art. 22, comma 1, lettera
f),  l'interessato  puo'  dare immediato inizio al servizio, ai sensi
dell'art.  19  della  legge  2  agosto 1990, n. 241. La dichiarazione
predetta costituisce denuncia di inizio attivita'.
  4.  Qualora  non  risultino  rispettate,  sia in relazione a quanto
disposto  dal  comma  3  sia  successivamente,  le  condizioni  poste
dall'autorizzazione  generale,  l'Autorita'  comunica all'impresa che
non ha il diritto di avvalersi dell'autorizzazione generale e impone,
in modo proporzionato, disposizioni specifiche volte ad assicurare il
rispetto  delle  condizioni.  L'impresa  deve sanare le irregolarita'
entro un mese a decorrere dall'intervento dell'Autorita', potendo, al
contempo,  rendere  noto  il proprio punto di vista sull'applicazione
delle condizioni. Se l'impresa sana tempestivamente le irregolarita',
l'Autorita',  entro  due  mesi  dall'intervento  iniziale,  adotta le
conseguenti   determinazioni.   Se   l'impresa   resta  inadempiente,
l'Autorita',  entro  due  mesi  dall'intervento iniziale, conferma il
proprio provvedimento e ne indica le motivazioni. Il provvedimento e'
comunicato all'impresa entro una settimana dall'adozione.
  5.  Il  contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa
all'autorizzazione    generale    copre    esclusivamente   i   costi
amministrativi  connessi all'istruttoria, al controllo della gestione
del  servizio  e  del  mantenimento  delle  condizioni  previste  per
l'autorizzazione  stessa.  La  misura  di  tale contributo e' fissata
dall'Autorita'  con  apposito  provvedimento e resa pubblica ai sensi
delle  normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art.
19, comma 3.
  6. L'offerta di servizi diversi da quelli per i quali, ai sensi del
comma  1,  e'  prevista  un'autorizzazione  generale  e di quelli che
richiedano  l'uso  di  risorse scarse, fisiche o di altro tipo, o che
siano soggetti ad obblighi particolari, e' subordinata ad una licenza
individuale. Una licenza individuale e' richiesta, tra l'altro, per i
seguenti casi:
    a) prestazione di servizi di telefonia vocale;
    b)   installazione  e  fornitura  di  reti  di  telecomunicazioni
pubbliche  comprese  quelle  che prevedono l'utilizzo delle frequenze
radio;
    c) prestazioni di servizi di comunicazione mobili e personali;
    d) assegnazione di frequenze radio o di specifiche numerazioni;
    e)  imposizione  di oneri e di condizioni inerenti alla fornitura
obbligatoria  di  servizi  e reti di telecomunicazioni pubblici tra i
quali gli obblighi previsti per il servizio universale;
    f)  imposizione  di obblighi specifici alle imprese che detengono
una notevole forza di mercato per quanto riguarda l'offerta, su tutto
il  territorio nazionale, di linee affittate o di servizi pubblici di
telecomunicazioni.
  7.  Le condizioni per le licenze individuali, aggiuntive rispetto a
quelle stabilite per le autorizzazioni generali, sono fissate secondo
quanto indicato nell'allegato F, ove giustificato.
  8.  I  diritti accordati in base ad un'autorizzazione generale e le
condizioni  della medesima non possono essere limitati o estesi dalla
concessione di una licenza individuale tranne nei casi obiettivamente
giustificati e in misura proporzionata, in particolare per riflettere
obblighi  inerenti  alla  fornitura  del  servizio  universale  e  al
controllo  di una rilevante quota di mercato o per tenere conto degli
obblighi  inerenti  alle  offerte  nel  corso  di  una  procedura  di
licitazione.
  9.  L'Autorita'  puo'  modificare  le  condizioni  previste  per le
licenze  individuali in casi obiettivamente giustificati e in maniera
proporzionata.
  10. Per il rilascio delle licenze individuali puo' essere previsto,
in particolare nei casi di licitazione:
    a)  che  il  richiedente  sia costituito in societa' di capitali,
anche  cooperativa,  con  capitale  interamente versato al momento di
presentazione  della  domanda  non  inferiore, al netto delle perdite
risultanti  al  bilancio,  al  10%  del  valore  dell'investimento da
effettuare; tale societa' deve essere di nazionalita' italiana ovvero
di   Stato   appartenente  all'Unione  europea  o  all'Organizzazione
mondiale  del  commercio  (OMC). Il controllo della societa' ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile da parte di soggetti di cittadinanza
o  nazionalita'  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea e'
consentito  a  condizione  che  detti  Stati pratichino nei confronti
dell'Italia   un   trattamento   di   reciprocita',  fatte  salve  le
limitazioni derivanti da accordi internazionali;
    b)   che  gli  amministratori  della  societa'  non  siano  stati
condannati  a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei
mesi e non siano sottoposti a misura di sicurezza e di prevenzione.
  11.  Fermo quanto previsto nel presente regolamento, i rapporti tra
l'Autorita'  ed  il  titolare di una licenza individuale sono da essa
disciplinati  regolando gli obblighi e i diritti del titolare stesso,
le   garanzie   di   espletamento  del  servizio,  la  disciplina  di
condivisione degli impianti, le ipotesi di rinnovo, di revisione e di
estinzione  anticipata  del rapporto, il rispetto del soddisfacimento
delle esigenze fondamentali.
  12.  Qualora  un'impresa  richiedente  una  licenza individuale non
fornisca  le  informazioni che e' tenuta a dare al fine di dimostrare
il  possesso  dei  requisiti  prescritti,  l'Autorita' non concede la
licenza  individuale, dandone comunicazione trascorsi sessanta giorni
dalla richiesta delle informazioni.
  13. L'Autorita' per rilasciare una licenza individuale:
    a)  utilizza  procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti
e,  a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, se
non esiste una ragione obiettiva per procedere differentemente;
    b)  fissa limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunica
al richiedente il provvedimento adottato sulla domanda al piu' presto
e  comunque  non  oltre sei settimane dalla ricezione della medesima.
Tale  limite  di  tempo  e'  prorogato  fino  a  quattro mesi in casi
obiettivamente  giustificati. Nel caso delle procedure di licitazione
i  termini possono essere prorogati fino a otto mesi. Tali limiti non
pregiudicano  quanto  previsto negli eventuali accordi internazionali
applicabili   al   caso  di  specie  relativamente  al  coordinamento
internazionale delle frequenze e dei satelliti;
    c)  nel  caso  di  procedure di licitazione sottopone al Ministro
delle  comunicazioni  la proposta, da trasmettere alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri, di costituzione di un comitato dei Ministri
incaricato  di  coordinare  la  procedura  stessa  in particolare per
quanto  attiene  al bando ed al disciplinare di gara. Il comitato dei
Ministri,  presieduto  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri, e'
incaricato  di  selezionare  i  valutatori  che devono procedere alla
verifica  delle  offerte  di  gara  ed alla formazione della relativa
graduatoria.
  14.  E'  facolta'  dell'Autorita'  di limitare il numero di licenze
individuali  per  una  categoria  di  servizi di telecomunicazioni al
sussistere   delle   condizioni  di  cui  al  comma  8  dell'art.  2.
Fintantoche'  vi  sono frequenze disponibili, l'Autorita' e' tenuta a
rilasciare licenze individuali ad ogni richiedente sulla base di pro-
cedure aperte, non discriminatorie e trasparenti.
  15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, l'Autorita':
    a)  opera  al  fine  di  ottimizzare i vantaggi degli utenti e di
agevolare lo sviluppo della concorrenza;
    b)  pubblica  la  decisione  di  limitare  il  numero  di licenze
individuali indicandone le ragioni;
    c)  riesamina  i limiti imposti a intervalli di tempo ragionevoli
consentendo  alle  parti interessate di illustrare le proprie ragioni
sui limiti previsti;
    d) sollecita, se del caso, la presentazione di domande di licenze
individuali;
    e)  permette  alle  parti interessate di far conoscere il proprio
punto di vista sui limiti previsti;
    f)  adotta  criteri  di  selezione obiettivi, non discriminatori,
dettagliati, trasparenti e proporzionali.
  16.  In  particolare  per  i  sistemi  di  comunicazioni  mobili  e
personali, fermo restando quanto previsto dal comma 14, le condizioni
relative alle licenze individuali:
  a) non devono contenere disposizioni diverse da quelle giustificate
dalle  esigenze  fondamentali  e,  nel caso di sistemi accessibili al
pubblico,  dalle  condizioni  di  servizio  pubblico  sotto  forma di
regolamentazioni commerciali;
  b)   devono   garantire   per   i  gestori  delle  reti  mobili  un
comportamento  trasparente  e non discriminatorio tra i gestori delle
reti fisse e mobili di proprieta' comune;
  c) non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate;
  d)  consentono  l'abbinamento  di tecnologie per sistemi mobili, in
particolare  qualora siano disponibili apparecchiature multistandard,
tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva.
  17.  Fatto  salvo  il  disposto  dei  commi  11  e  16,  le licenze
individuali  relative  ai servizi di comunicazioni mobili e personali
comportano, tra l'altro, i seguenti obblighi:
    a)   dare   avvio   al   servizio,   entro  il  termine  indicato
dall'Autorita',  assicurando  con  la propria rete radiomobile, senza
alcun  bisogno di preventiva certificazione da parte dell'Autorita' e
sotto la propria responsabilita', la copertura del territorio e della
popolazione eventualmente determinata;
    b)  assicurare  la  copertura  di  aree  specifiche, se richiesto
dall'Autorita'  con  provvedimento motivato, per esigenze di pubblica
utilita';
    c) porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze
con altri utilizzatori autorizzati;
    d)  assicurare  i  servizi  essenziali  e  i servizi di emergenza
previamente determinati dall'Autorita' all'atto della licitazione;
    e)  rispettare  gli  standard  minimi  di  qualita'  del servizio
stabiliti dai competenti organismi internazionali;
    f) corrispondere un indennizzo, da destinare alla copertura degli
oneri  derivanti  al Ministero della difesa a seguito delle modifiche
al  piano  nazionale  di ripartizione delle radiofrequenze effettuate
per  le  esigenze  dei  servizi  di comunicazioni mobili e personali,
aggiuntivo rispetto al contributo previsto al successivo comma 21;
    g)  nel  caso  di  mancato raggiungimento degli obiettivi fissati
nella  licenza,  corrispondere  le  penalita' che saranno determinate
nella predetta licenza.
  18.  Se  il titolare di una licenza individuale non ottempera a una
delle  condizioni  indicate  nella  licenza  stessa, l'Autorita' puo'
sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in
maniera   proporzionata   misure   specifiche   per   garantire  tale
ottemperanza.  L'Autorita'  offre,  in  ogni  caso,  all'impresa  una
ragionevole  opportunita'  per rendere noto il proprio punto di vista
sull'applicazione  delle  condizioni  e,  eccetto  che  nei  casi  di
violazioni  ripetute da parte della suddetta impresa, puo' richiedere
l'attuazione  di  disposizioni adeguate entro un mese a decorrere dal
suo   intervento.   Se   l'impresa   ottempera   a  quanto  richiesto
dall'Autorita',  questa,  entro due mesi dal suo intervento iniziale,
adotta  le  conseguenti  determinazioni. Se l'impresa non ottempera a
quanto  richiesto,  l'Autorita',  entro  due  mesi dal suo intervento
iniziale,   conferma   il   proprio   provvedimento  motivandolo.  Il
provvedimento   e'   comunicato  all'impresa  interessata  entro  una
settimana dall'adozione.
  19.  Nel  caso  di  interferenze  indesiderabili  tra  una  rete di
telecomunicazioni  che  utilizza  frequenze  radio  ed altri sistemi,
l'Autorita' prende immediate iniziative per risolvere il problema. In
siffatto   caso  l'Autorita'  offre  successivamente  all'impresa  in
questione  una ragionevole opportunita' per rendere noto il suo punto
di vista e per proporre soluzioni all'interferenza indesiderata.
  20.  Fatti  salvi  i  contributi  finanziari per la prestazione del
servizio universale conformemente all'art. 3, il contributo richiesto
alle  imprese  per  le procedure relative alle licenze individuali e'
esclusivamente finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti
per l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio e del
mantenimento  delle  condizioni  previste  per  le licenze stesse. La
misura  di  tale contributo e' fissata con apposito provvedimento, da
pubblicare  secondo  le  normative  vigenti  ed  in  coerenza  con le
disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b).
  21.  In  caso  di  utilizzo  di  risorse  scarse,  e'  in  facolta'
dell'Autorita'  imporre  contributi  finalizzati  anche ad assicurare
l'uso   ottimale   di   dette   risorse,   tenendo  anche  conto  dei
corrispondenti  aspetti  commerciali.  I contributi devono essere non
discriminatori  e  tenere  conto  in  particolare della necessita' di
incoraggiare    lo   sviluppo   di   servizi   innovativi   e   della
competitivita'.  La  misura  dei contributi e' fissata dall'Autorita'
con  apposito  provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative
vigenti  ed  in  coerenza  con le disposizioni dell'art. 19, comma 3,
lettera b).
  22.  Nel  caso di richiesta per la prestazione di un nuovo servizio
di  telecomunicazioni,  l'Autorita',  non  oltre  sei  settimane  dal
ricevimento  della  richiesta, adotta condizioni transitorie anche ai
fini  del  rilascio  di  autorizzazioni  provvisorie  o  respinge  la
richiesta  e informa l'impresa interessata delle proprie ragioni. Non
appena  possibile, sono stabilite le condizioni definitive o sono in-
dicate le ragioni del rifiuto.
  23.  Le informazioni sulle condizioni fissate per le autorizzazioni
generali  e  per  le  licenze  individuali  sono  pubblicate ai sensi
dell'art.  19,  comma  3,  lettera b), nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana;  e'  disposto  l'inserimento dei riferimenti di
tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
  24.  Presso l'Autorita' e' tenuto un pubblico registro dei soggetti
autorizzati  a fornire i servizi di telecomunicazioni ed a installare
o fornire reti di telecomunicazioni.
  25.   Il   rilascio   delle   licenze   individuali   previste  per
l'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce
dichiarazione  di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle
opere  espressamente  specificate  per  gli  effetti  previsti  dagli
articoli  da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative
in  materia  postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e
deve  contenere  la previsione dei termini di inizio e compimento del
procedimento   e   dell'opera.   Qualora   la  licenza  non  contenga
l'indicazione dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge
25  giugno  1865,  n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori
devono  essere  compiuti  entro il termine di due anni decorrente dal
rilascio della licenza.
  26.  Gli  impianti di telecomunicazioni diversi da quelli di cui al
comma  25  e  le  opere accessorie occorrenti per la funzionalita' di
detti  impianti,  sempreche'  attengano  all'installazione di reti di
telecomunicazioni  debitamente autorizzate, possono essere dichiarati
di  pubblica  utilita'  con decreto del Ministro delle comunicazioni,
ove   concorrano  motivi  di  pubblico  interesse.  Si  applicano  le
disposizioni  di  cui  agli articoli 231, commi quarto e quinto, e da
232  a  239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
  27.  Le  licenze  individuali di cui al presente articolo hanno una
validita'  non  superiore a 15 anni e sono rinnovabili, conformemente
alle  norme  vigenti  al  momento  del  rinnovo e previa richiesta da
presentarsi  almeno  sei  mesi  prima  della  scadenza. I titolari di
autorizzazioni  generali  e  di  licenze  individuali  sono tenuti ad
adeguarsi  alle  disposizioni  di  volta  in  volta  emanate  per  la
disciplina del settore delle telecomunicazioni.
  28. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali non possono
essere  cedute  a terzi, senza l'assenso dell'Autorita' competente al
rilascio.
  29.  Le  autorizzazioni  generali  e le licenze individuali possono
essere   rilasciate  a  persone  od  imprese  aventi  cittadinanza  o
nazionalita'  di  Paesi  dell'Unione  europea o di Paesi appartenenti
all'Organizzazione  mondiale  del  commercio  (OMC)  o di Paesi con i
quali  vi  siano accordi di reciprocita' nei settori disciplinati dal
presente regolamento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione
derivante da accordi internazionali.
  30.  Le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103,
del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420,
e  del  decreto  legislativo  11  febbraio 1997, n. 55, relative alle
condizioni  per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano
ad  applicarsi  fino  alla  pubblicazione,  sulla  base  del presente
regolamento,  delle  corrispondenti  condizioni  di autorizzazione. I
soggetti  che  prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle
predette  disposizioni  sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi
previste entro centoventi giorni dalla loro emanazione.
 
          Note all'art. 6:
            - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge  2  agosto
          1990, n.  241, come modificato dall'art. 2, comma 10, della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537:
            "Art.  19.  -  1.  In  tutti i casi in cui l'esercizio di
          un'attivita' privata  sia  subordinato  ad  autorizzazione,
          licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
          consenso   comunque   denominato,   ad   esclusione   delle
          concessioni edilizie e delle autorizzazioni  rilasciate  ai
          sensi  delle  leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939,
          n. 1497, e  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
          n.   431,   il   cui   rilascio   dipenda    esclusivamente
          dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge,
          senza   l'esperimento   di   prove  a  cio'  destinate  che
          comportino valutazioni tecniche discrezionali,  e  non  sia
          previsto  alcun  limite  o  contigente  complessivo  per il
          rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso  si  intende
          sostituito  da una denuncia di inizio di attivita' da parte
          dell'interessato  alla pubblica amministrazione competente,
          attestante l'esistenza dei presupposti e dei  requisiti  di
          legge,   eventualmente accompagnata dall'autocertificazione
          dell'esperimento di prove a cio' destinate,  ove  previste.
          In  tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro
          e non oltre sessanta giorni    dalla  denuncia,  verificare
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
          legge  richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento
          motivato da notificare all'interessato  entro  il  medesimo
          termine,  il  divieto  di  prosecuzione dell'attivita' e la
          rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo  che,  ove  cio'  sia
          possibile,   l'interessato   provveda   a  conformare  alla
          normativa vigente detta attivita' ed i suoi  effetti  entro
          il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".
            -  Si  riporta  il  comma  11  dell'art. 2 della legge 23
          dicembre 1993, n. 537: "11. Con regolamento governativo, da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  entro novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della  presente  legge  e  previo  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati
          i  casi  in cui la disposizione del comma 10 (art. 19 della
          legge  241/1990  n.d.r.)  non  si  applica,  in  quanto  il
          rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-
          osta,   permesso   o   altro   atto  di  consenso  comunque
          denominato,   dipenda   dall'esperimento   di   prove   che
          comportino valutazioni tecniche discrezionali.
            - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
            "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). -
          Sono considerate societa' controllate:
             1)  le  societa' in cui un'altra societa', dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
             2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di  voti
          sufficienti    per    esercitare   un'influenza   dominante
          nell'assemblea ordinaria;
             3) le societa' che sono  sotto  influenza  dominante  di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
            Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e  2)  del  primo
          comma,  si  computano  anche  i  voti  spettanti a societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
            Sono   considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
            - Si riporta il testo degli articoli da  231  a  239  del
          codice  postale  e  delle  telecomunicazioni, approvato con
          D.P.R. 29 marzo 1973, n.  156:
            "Art. 231 (Pubblica utilita'  -  Espropriazione).  -  Gli
          impianti   di   telecomunicazioni  e  le  opere  accessorie
          occorrenti  per  la  funzionalita'   di   detti   impianti,
          sempreche'    siano    esercitati   dallo   Stato   o   dai
          concessionari, per i  servizi  concessi  ad  uso  pubblico,
          hanno carattere di pubblica utilita'.
            Con   decreto   del   Ministro   per   le   poste   e  le
          telecomunicazioni  puo'  essere  dichiarata,  ove  occorra,
          l'urgenza e l'indifferibilita' delle opere.
            Gli  impianti  di telecomunicazioni e le opere accessorie
          di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati  di
          pubblica  utilita'  con decreto del Ministro per le poste e
          le telecomunicazioni, ove  concorrano  motivi  di  pubblico
          interesse.
            Per   l'acquisizione   patrimoniale   dei  beni  immobili
          necessari alla realizzazione degli impianti e delle  opere,
          di  cui  al  primo  comma,  puo'  esperirsi la procedura di
          esproprio prevista dalla legge 25 giugno 1865, n.  2359,  e
          successive modificazioni ed aggiunte.
            Tale procedura puo' essere esperita dopo che siano andati
          falliti,  o non sia stato possibile effettuare, i tentativi
          di bonario componimento con i  proprietari  dei  fondi  sul
          prezzo  di  vendita  offerto,  da  valutarsi da parte degli
          uffici tecnici erariali competenti.
            Per le aziende dipendenti dal  Ministero  delle  poste  e
          delle telecomunicazioni e per i concessionari di servizi di
          telecomunicazioni   ad   suo   pubblico,   l'indennita'  di
          esproprio e' determinato ai sensi  dell'articolo  33  della
          legge 12 marzo 1968, n. 325".
            N.  B.  -  Gli  ultimi  tre  commi  dell'art. 231 sono da
          considerare abrogati per  effetto  del  combinato  disposto
          dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dell'art.
          4  del decreto-legge 8 maggio 1974, n. 115 (come modificato
          dalla legge di  conversione  27  giugno  1974,  n.  247)  e
          dall'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385.
            "Art.  232  (Limitazioni  legali).  -  Negli  impianti di
          telecomunicazioni di cui  al  precedente  art.  231,  primo
          comma,  i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche
          senza il consenso del proprietario, sia al di  sopra  delle
          proprieta'  pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di
          edifici  ove  non  siano   finestre   od   altre   aperture
          praticabili a prospetto.
            Il   proprietario   o  il  condominio  non  puo'  opporsi
          all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al  passaggio
          di  condurre, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile
          di sua proprieta' occorrente per soddisfare
           le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
            I fili, cavi ed ogni altra  istallazione  debbono  essere
          collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa
          secondo la sua destinazione.
            Il  proprietario  e'  tenuto  a  sopportare  il passaggio
          nell'immobile   di    sua    proprieta'    del    personale
          dell'esercente  il  servizio  che dimostri la necessita' di
          accedervi per l'installazione, riparazione  e  manutenzione
          degli impianti di cui sopra.
            Nei  casi  previsti dal presente articolo al proprietario
          non e' dovuta alcuna indennita'".
            "Art.   233   (Servitu').   -  Fuori  dei  casi  previsti
          dall'articolo  precedente,  le  servitu',   occorrenti   al
          passaggio  con  appoggio  dei  fili, cavi impianti connessi
          alle opere considerate dal precedente art. 231  sul  suolo,
          nel  sottosuolo  o  sull'area soprastante, sono imposte, in
          mancanza  del  consenso  del  proprietario  ed   anche   se
          costituite  su beni demaniali, con decreto del prefetto, ai
          sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1965, n. 2359.
            Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve  essere
          consentito  dall'autorita'  competente  ed  e'  subordinato
          all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi
          in apposita convenzione".
            "Art. 234 (Procedura  di  imposizione  della  servitu'  -
          Indennita').    -  La domanda, corredata del progetto degli
          impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e' diretta  al
          prefetto.
            Il  prefetto  invia gli atti al genio civile che, sentite
          le parti esprime il suo parere in merito  e  stabilisce  la
          indennita'  da  pagarsi, quando sia dovuta, al proprietario
          in base all'effettiva diminuzione  del  valore  del  fondo,
          all'onere  che  ad  esso  si  impone  ed al contenuto della
          servitu'. Il prefetto emana il decreto di imposizione della
          servitu',  determinando  le  modalita'  di  esercizio  dopo
          essersi  accertato  del  pagamento  o  del  deposito  della
          indennita'".
            "Art. 235 (Ricorso gerarchico). - Contro il  decreto  del
          prefetto  e'  ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le
          poste e le telecomunicazioni,  nel  termine  di  30  giorni
          dalla notificazione del provvedimento".
            "Art.  236  (Indennita'  richiesta  dopo  la costituzione
          della servitu').  - Qualora l'indennita' per  servitu'  sia
          richiesta    dal    proprietario    successivamente    alla
          costituzione della  servitu'  stessa,  nulla  e'  dovuto  a
          titolo di interessi per il tempo anteriore alla richiesta".
            "Art.  237  (Innovazioni  sul  fondo). - La servitu' deve
          essere costituita in modo da riuscire la  piu'  conveniente
          allo  scopo  e  la  meno pregiudizievole al fondo servente,
          avuto riguardo alle condizioni delle proprie vicine.
            Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo  fondo
          qualunque  innovazione, ancorche' essa importi la rimozione
          od il diverso collocamento degli impianti, dei fili  e  dei
          cavi,  ne' per questi deve alcuna indennita', salvo che sia
          diversamente  stabilito  nell'atto  convenzionale   o   nel
          decreto prefettizio che costituisce la servitu' e salva, in
          ogni  caso,  l'applicazione  dell'art.  45  della  legge 25
          giugno  1865, n.  2359.
            Gli eventuali  oneri  dipendenti  dallo  spostamento  per
          esigenze     della    viabilita'    degli    impianti    di
          telecomunicazioni statali, sulle strade  ed  autostrade  di
          proprieta'  dell'azienda nazionale autonoma della strada, e
          l'utilizzazione dei circuiti di  telecomunicazioni  statali
          per  il  servizio delle strade ed autostrade medesime, sono
          regolati da  apposite  convenzioni  da  stipularsi  fra  le
          amministrazioni interessate.
            Il  proprietario  che  ha  ricevuto una indennita' per la
          servitu' impostagli, nel momento in cui ottiene  di  essere
          liberato  dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma
          ricevuta detratto l'equo compenso per l'onere gia' subito.
            Da tale obbligo e' esente lo Stato  per  i  beni  di  sua
          proprieta'".
            "Art.   238  (Divieto  di  imporre  altri  oneri).  -  Le
          pubbliche amministrazioni, le regioni, le  provincie  ed  i
          comuni non possono imporre per l'impianto o per l'esercizio
          dei  servizi  di  telecomunicazioni  oneri o canoni che non
          siano stabiliti per legge, salvo che non  sia  diversamente
          disposto dal presente decreto.
            "Art. 239 (Occupazione di sedi autostradali da gestire in
          concessione  e  di  proprieta' dei concessionari). - Per la
          realizzazione   e   la   manutenzione   di   impianti    di
          telecomunicazioni ad uso pubblico, puo' essere occupata una
          sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in
          concessione e di proprieta' del concessionario, all'interno
          delle reti di recinzione.
            Per  la  imposizione della servitu' avente come contenuto
          detta occupazione, non occorre il decreto che  ne  dichiari
          l'urgenza  ed  indifferibilita'  previsto  al secondo comma
          dell'articolo 231.
            La servitu' e' imposta con decreto del  Ministro  per  le
          poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito il Ministro per i
          lavori pubblici, presidente dell'ANAS.
            Prima della emanazione del  decreto  d'imposizione  della
          servitu',    il    Ministero    delle    poste    e   delle
          telecomunicazioni trasmette  all'ufficio  tecnico  erariale
          competente un piano di massima dei lavori da eseguire.
            L'ufficio  tecnico erariale, sentite le parti, esprime il
          suo parere in merito e stabilisce la indennita' da  pagarsi
          al  proprietario  in  base  all'effettiva  diminuzione  del
          valore del fondo, all'onere che ad esso  si  impone  ed  al
          contenuto della servitu'.
            Il  Ministro per le poste e le telecomunicazioni emana il
          decreto  d'imposizione  della  servitu',  determinando   le
          modalita'   di   esercizio,   dopo  essersi  accertato  del
          pagamento o del deposito del'indennita'.
            Il  decreto   del   Ministero   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni viene notificato alle parti interessate.
            L'indizio   del   procedimento  per  l'imposizione  della
          servitu' deve essere preceduto da un tentativo  di  bonario
          componimento  tra  l'esercente  del  pubblico  servizio  di
          telecomunicazioni  ed   il   proprietario   dell'autostrada
          previo,  in ogni caso, parere dell'ufficio tecnico erariale
          competente sull'ammontare della indennita' da corrispondere
          per la servitu' stessa.
            Qualora il  concessionario  proprietario  dell'autostrada
          dovesse   provvedere  all'allargamento  od  a  modifiche  e
          spostamenti  della  sede  autostradale  per   esigenze   di
          viabilita',  e  l'esecuzione  di  tali  lavori  venisse  ad
          interessare i cavi di telecomunicazioni, ne da'  tempestiva
          comunicazione al proprietario di detti davi, avendo cura di
          inviare  la  descrizione  particolareggiata  delle opere da
          eseguire.
            In  tale  modifiche  e  spostamenti  sono  compresi anche
          quelli per causa di    forza  maggiore  (frane,  bonifiche,
          drenaggi, ecc).
            Il  proprietario dei cavi di telecomunicazioni provvede a
          proprie spese e cura alla modifica dei propri  impianti  ed
          al  loro  spostamento  sulla nuova sede che il proprietario
          concessionario  dell'autostrada  e'  tenuto  a  mettere   a
          disposizione.
            Per  quanto  non  espressamente  stabilito  nel  presente
          articolo, si applicano le altre  norme  sulla  servitu'  in
          materia di telecomunicazioni".
            -  Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 25 giugno
          1865, n. 2359:
            "Art.  13.  -  Nell'atto  che  si  dichiara  un'opera  di
          pubblica  utilita'  saranno  stabiliti  i  termini, entro i
          quali dovranno incominciarsi e compiersi le  espropriazioni
          ed i lavori.
            L'autorita'  che  stabili'  i  suddetti  termini  li puo'
          prorogare per casi di forza maggiore o  per  altre  cagioni
          indipendenti  dalla  volonta'  dei concessionari, ma sempre
          con determinata prefissione di tempo.
            Trascorsi  i  termini,  la  dichiarazione   di   pubblica
          utilita'  diventa  inefficace  e non potra' procedersi alle
          espropriazioni se non in forza di una  nuova  dichiarazione
          ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge".
            -  Il  D.Lgs.  17  marzo  1995,  n.  103,  ha recepito la
          direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei  mercati
          dei servizi di telecomunicazioni.
            -  Il  D.P.R.  4  settembre  1995,  n.  420,  approva  il
          regolamento per la determinazione delle  caratteristiche  e
          delle    modalita'    di   svolgimento   dei   servizi   di
          telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1,  del  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 103.
            -  Il  D.Lgs. 11 febbraio 1997, n. 55, attua la direttiva
          94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e  90/388/CEE
          nella parte relativa alle comunicazioni via satellite.