Art. 6 Autorizzazioni generali e licenze individuali 1. L'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e' subordinata ad una autorizzazione generale sulla base delle condizioni e dei criteri elencati nell'allegato F. Tali condizioni devono essere oggettivamente giustificate in relazione allo specifico servizio oggetto dell'autorizzazione e comportare il sistema meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali. 2. L'Autorita' puo' modificare le condizioni relative ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionato. In tali casi le parti interessate, opportunamente informate, hanno facolta' di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte. 3. Prima di avviare il servizio, l'impresa che ritiene di essere in regola con le condizioni di un'autorizzazione generale, secondo quanto previsto dal comma 1, deve comunicare all'Autorita' la propria dichiarazione in tal senso annettendo tutte le informazioni relative al servizio, necessarie a verificare la conformita' alle condizioni stabilite. Nel caso in cui l'Autorita' non comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'art. 20 della legge 2 agosto 1990, n. 241, sulla base dell'istituto del silenzio - assenso. Nei casi espressamente individuati dall'Autorita' ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera f), l'interessato puo' dare immediato inizio al servizio, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione predetta costituisce denuncia di inizio attivita'. 4. Qualora non risultino rispettate, sia in relazione a quanto disposto dal comma 3 sia successivamente, le condizioni poste dall'autorizzazione generale, l'Autorita' comunica all'impresa che non ha il diritto di avvalersi dell'autorizzazione generale e impone, in modo proporzionato, disposizioni specifiche volte ad assicurare il rispetto delle condizioni. L'impresa deve sanare le irregolarita' entro un mese a decorrere dall'intervento dell'Autorita', potendo, al contempo, rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni. Se l'impresa sana tempestivamente le irregolarita', l'Autorita', entro due mesi dall'intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa resta inadempiente, l'Autorita', entro due mesi dall'intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento e ne indica le motivazioni. Il provvedimento e' comunicato all'impresa entro una settimana dall'adozione. 5. Il contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa all'autorizzazione generale copre esclusivamente i costi amministrativi connessi all'istruttoria, al controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione stessa. La misura di tale contributo e' fissata dall'Autorita' con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3. 6. L'offerta di servizi diversi da quelli per i quali, ai sensi del comma 1, e' prevista un'autorizzazione generale e di quelli che richiedano l'uso di risorse scarse, fisiche o di altro tipo, o che siano soggetti ad obblighi particolari, e' subordinata ad una licenza individuale. Una licenza individuale e' richiesta, tra l'altro, per i seguenti casi: a) prestazione di servizi di telefonia vocale; b) installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche comprese quelle che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio; c) prestazioni di servizi di comunicazione mobili e personali; d) assegnazione di frequenze radio o di specifiche numerazioni; e) imposizione di oneri e di condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria di servizi e reti di telecomunicazioni pubblici tra i quali gli obblighi previsti per il servizio universale; f) imposizione di obblighi specifici alle imprese che detengono una notevole forza di mercato per quanto riguarda l'offerta, su tutto il territorio nazionale, di linee affittate o di servizi pubblici di telecomunicazioni. 7. Le condizioni per le licenze individuali, aggiuntive rispetto a quelle stabilite per le autorizzazioni generali, sono fissate secondo quanto indicato nell'allegato F, ove giustificato. 8. I diritti accordati in base ad un'autorizzazione generale e le condizioni della medesima non possono essere limitati o estesi dalla concessione di una licenza individuale tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, in particolare per riflettere obblighi inerenti alla fornitura del servizio universale e al controllo di una rilevante quota di mercato o per tenere conto degli obblighi inerenti alle offerte nel corso di una procedura di licitazione. 9. L'Autorita' puo' modificare le condizioni previste per le licenze individuali in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata. 10. Per il rilascio delle licenze individuali puo' essere previsto, in particolare nei casi di licitazione: a) che il richiedente sia costituito in societa' di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato al momento di presentazione della domanda non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare; tale societa' deve essere di nazionalita' italiana ovvero di Stato appartenente all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il controllo della societa' ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalita' di Stati non appartenenti all'Unione europea e' consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocita', fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali; b) che gli amministratori della societa' non siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non siano sottoposti a misura di sicurezza e di prevenzione. 11. Fermo quanto previsto nel presente regolamento, i rapporti tra l'Autorita' ed il titolare di una licenza individuale sono da essa disciplinati regolando gli obblighi e i diritti del titolare stesso, le garanzie di espletamento del servizio, la disciplina di condivisione degli impianti, le ipotesi di rinnovo, di revisione e di estinzione anticipata del rapporto, il rispetto del soddisfacimento delle esigenze fondamentali. 12. Qualora un'impresa richiedente una licenza individuale non fornisca le informazioni che e' tenuta a dare al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, l'Autorita' non concede la licenza individuale, dandone comunicazione trascorsi sessanta giorni dalla richiesta delle informazioni. 13. L'Autorita' per rilasciare una licenza individuale: a) utilizza procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, se non esiste una ragione obiettiva per procedere differentemente; b) fissa limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunica al richiedente il provvedimento adottato sulla domanda al piu' presto e comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della medesima. Tale limite di tempo e' prorogato fino a quattro mesi in casi obiettivamente giustificati. Nel caso delle procedure di licitazione i termini possono essere prorogati fino a otto mesi. Tali limiti non pregiudicano quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso di specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e dei satelliti; c) nel caso di procedure di licitazione sottopone al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un comitato dei Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara. Il comitato dei Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e' incaricato di selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria. 14. E' facolta' dell'Autorita' di limitare il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni al sussistere delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 2. Fintantoche' vi sono frequenze disponibili, l'Autorita' e' tenuta a rilasciare licenze individuali ad ogni richiedente sulla base di pro- cedure aperte, non discriminatorie e trasparenti. 15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, l'Autorita': a) opera al fine di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della concorrenza; b) pubblica la decisione di limitare il numero di licenze individuali indicandone le ragioni; c) riesamina i limiti imposti a intervalli di tempo ragionevoli consentendo alle parti interessate di illustrare le proprie ragioni sui limiti previsti; d) sollecita, se del caso, la presentazione di domande di licenze individuali; e) permette alle parti interessate di far conoscere il proprio punto di vista sui limiti previsti; f) adotta criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, dettagliati, trasparenti e proporzionali. 16. In particolare per i sistemi di comunicazioni mobili e personali, fermo restando quanto previsto dal comma 14, le condizioni relative alle licenze individuali: a) non devono contenere disposizioni diverse da quelle giustificate dalle esigenze fondamentali e, nel caso di sistemi accessibili al pubblico, dalle condizioni di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali; b) devono garantire per i gestori delle reti mobili un comportamento trasparente e non discriminatorio tra i gestori delle reti fisse e mobili di proprieta' comune; c) non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate; d) consentono l'abbinamento di tecnologie per sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard, tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva. 17. Fatto salvo il disposto dei commi 11 e 16, le licenze individuali relative ai servizi di comunicazioni mobili e personali comportano, tra l'altro, i seguenti obblighi: a) dare avvio al servizio, entro il termine indicato dall'Autorita', assicurando con la propria rete radiomobile, senza alcun bisogno di preventiva certificazione da parte dell'Autorita' e sotto la propria responsabilita', la copertura del territorio e della popolazione eventualmente determinata; b) assicurare la copertura di aree specifiche, se richiesto dall'Autorita' con provvedimento motivato, per esigenze di pubblica utilita'; c) porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori autorizzati; d) assicurare i servizi essenziali e i servizi di emergenza previamente determinati dall'Autorita' all'atto della licitazione; e) rispettare gli standard minimi di qualita' del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali; f) corrispondere un indennizzo, da destinare alla copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali, aggiuntivo rispetto al contributo previsto al successivo comma 21; g) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nella licenza, corrispondere le penalita' che saranno determinate nella predetta licenza. 18. Se il titolare di una licenza individuale non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, l'Autorita' puo' sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. L'Autorita' offre, in ogni caso, all'impresa una ragionevole opportunita' per rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, puo' richiedere l'attuazione di disposizioni adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dall'Autorita', questa, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto, l'Autorita', entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento e' comunicato all'impresa interessata entro una settimana dall'adozione. 19. Nel caso di interferenze indesiderabili tra una rete di telecomunicazioni che utilizza frequenze radio ed altri sistemi, l'Autorita' prende immediate iniziative per risolvere il problema. In siffatto caso l'Autorita' offre successivamente all'impresa in questione una ragionevole opportunita' per rendere noto il suo punto di vista e per proporre soluzioni all'interferenza indesiderata. 20. Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale conformemente all'art. 3, il contributo richiesto alle imprese per le procedure relative alle licenze individuali e' esclusivamente finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse. La misura di tale contributo e' fissata con apposito provvedimento, da pubblicare secondo le normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b). 21. In caso di utilizzo di risorse scarse, e' in facolta' dell'Autorita' imporre contributi finalizzati anche ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse, tenendo anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali. I contributi devono essere non discriminatori e tenere conto in particolare della necessita' di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e della competitivita'. La misura dei contributi e' fissata dall'Autorita' con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b). 22. Nel caso di richiesta per la prestazione di un nuovo servizio di telecomunicazioni, l'Autorita', non oltre sei settimane dal ricevimento della richiesta, adotta condizioni transitorie anche ai fini del rilascio di autorizzazioni provvisorie o respinge la richiesta e informa l'impresa interessata delle proprie ragioni. Non appena possibile, sono stabilite le condizioni definitive o sono in- dicate le ragioni del rifiuto. 23. Le informazioni sulle condizioni fissate per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali sono pubblicate ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera b), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e' disposto l'inserimento dei riferimenti di tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 24. Presso l'Autorita' e' tenuto un pubblico registro dei soggetti autorizzati a fornire i servizi di telecomunicazioni ed a installare o fornire reti di telecomunicazioni. 25. Il rilascio delle licenze individuali previste per l'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere espressamente specificate per gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve contenere la previsione dei termini di inizio e compimento del procedimento e dell'opera. Qualora la licenza non contenga l'indicazione dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori devono essere compiuti entro il termine di due anni decorrente dal rilascio della licenza. 26. Gli impianti di telecomunicazioni diversi da quelli di cui al comma 25 e le opere accessorie occorrenti per la funzionalita' di detti impianti, sempreche' attengano all'installazione di reti di telecomunicazioni debitamente autorizzate, possono essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 231, commi quarto e quinto, e da 232 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 27. Le licenze individuali di cui al presente articolo hanno una validita' non superiore a 15 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza. I titolari di autorizzazioni generali e di licenze individuali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di volta in volta emanate per la disciplina del settore delle telecomunicazioni. 28. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali non possono essere cedute a terzi, senza l'assenso dell'Autorita' competente al rilascio. 29. Le autorizzazioni generali e le licenze individuali possono essere rilasciate a persone od imprese aventi cittadinanza o nazionalita' di Paesi dell'Unione europea o di Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocita' nei settori disciplinati dal presente regolamento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali. 30. Le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni dalla loro emanazione.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 2 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: "Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contigente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa". - Si riporta il comma 11 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 537: "11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 (art. 19 della legge 241/1990 n.d.r.) non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla- osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali. - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa', dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa". - Si riporta il testo degli articoli da 231 a 239 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156: "Art. 231 (Pubblica utilita' - Espropriazione). - Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalita' di detti impianti, sempreche' siano esercitati dallo Stato o dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilita'. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni puo' essere dichiarata, ove occorra, l'urgenza e l'indifferibilita' delle opere. Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere, di cui al primo comma, puo' esperirsi la procedura di esproprio prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte. Tale procedura puo' essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti. Per le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per i concessionari di servizi di telecomunicazioni ad suo pubblico, l'indennita' di esproprio e' determinato ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 marzo 1968, n. 325". N. B. - Gli ultimi tre commi dell'art. 231 sono da considerare abrogati per effetto del combinato disposto dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dell'art. 4 del decreto-legge 8 maggio 1974, n. 115 (come modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247) e dall'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385. "Art. 232 (Limitazioni legali). - Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non puo' opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio di condurre, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi ed ogni altra istallazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprieta' del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessita' di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non e' dovuta alcuna indennita'". "Art. 233 (Servitu'). - Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, le servitu', occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231 sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1965, n. 2359. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorita' competente ed e' subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione". "Art. 234 (Procedura di imposizione della servitu' - Indennita'). - La domanda, corredata del progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e' diretta al prefetto. Il prefetto invia gli atti al genio civile che, sentite le parti esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi, quando sia dovuta, al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitu'. Il prefetto emana il decreto di imposizione della servitu', determinando le modalita' di esercizio dopo essersi accertato del pagamento o del deposito della indennita'". "Art. 235 (Ricorso gerarchico). - Contro il decreto del prefetto e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento". "Art. 236 (Indennita' richiesta dopo la costituzione della servitu'). - Qualora l'indennita' per servitu' sia richiesta dal proprietario successivamente alla costituzione della servitu' stessa, nulla e' dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore alla richiesta". "Art. 237 (Innovazioni sul fondo). - La servitu' deve essere costituita in modo da riuscire la piu' conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprie vicine. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitu' e salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilita' degli impianti di telecomunicazioni statali, sulle strade ed autostrade di proprieta' dell'azienda nazionale autonoma della strada, e l'utilizzazione dei circuiti di telecomunicazioni statali per il servizio delle strade ed autostrade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le amministrazioni interessate. Il proprietario che ha ricevuto una indennita' per la servitu' impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta detratto l'equo compenso per l'onere gia' subito. Da tale obbligo e' esente lo Stato per i beni di sua proprieta'". "Art. 238 (Divieto di imporre altri oneri). - Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le provincie ed i comuni non possono imporre per l'impianto o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto. "Art. 239 (Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprieta' dei concessionari). - Per la realizzazione e la manutenzione di impianti di telecomunicazioni ad uso pubblico, puo' essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprieta' del concessionario, all'interno delle reti di recinzione. Per la imposizione della servitu' avente come contenuto detta occupazione, non occorre il decreto che ne dichiari l'urgenza ed indifferibilita' previsto al secondo comma dell'articolo 231. La servitu' e' imposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitu', il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette all'ufficio tecnico erariale competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio tecnico erariale, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitu'. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitu', determinando le modalita' di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito del'indennita'. Il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni viene notificato alle parti interessate. L'indizio del procedimento per l'imposizione della servitu' deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra l'esercente del pubblico servizio di telecomunicazioni ed il proprietario dell'autostrada previo, in ogni caso, parere dell'ufficio tecnico erariale competente sull'ammontare della indennita' da corrispondere per la servitu' stessa. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilita', e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di telecomunicazioni, ne da' tempestiva comunicazione al proprietario di detti davi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tale modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per causa di forza maggiore (frane, bonifiche, drenaggi, ecc). Il proprietario dei cavi di telecomunicazioni provvede a proprie spese e cura alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il proprietario concessionario dell'autostrada e' tenuto a mettere a disposizione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le altre norme sulla servitu' in materia di telecomunicazioni". - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359: "Art. 13. - Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilita' saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori. L'autorita' che stabili' i suddetti termini li puo' prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volonta' dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo. Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilita' diventa inefficace e non potra' procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge". - Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, ha recepito la direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni. - Il D.P.R. 4 settembre 1995, n. 420, approva il regolamento per la determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103. - Il D.Lgs. 11 febbraio 1997, n. 55, attua la direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite.