Art. 7 Condizioni economiche di offerta 1. Le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettivita' e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato nonche' i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilita' dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996. 2. Tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e considerando la necessita' di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, l'Autorita' puo' effettuare ovvero consentire, anche su proposta dell'organismo incaricato del servizio universale, interventi di riequilibrio tariffario con l'obiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi. 3. Lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro l'1 gennaio 1998, puo' essere progressivamente eliminato anche su proposta della societa' Telecom considerando anche le condizioni di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999. 4. Qualora il riequilibrio tariffario non sia stato completato entro l'1 gennaio 1998, la societa' Telecom e' obbligata a trasmettere all'Autorita' entro tale data una relazione in tal senso, sulla base di specifiche informazioni certificate dal soggetto di cui al comma 7. L'Autorita', anche considerando il livello di concorrenzialita' del mercato, istituisce entro novanta giorni dalla predetta data, un meccanismo atto a ripartire l'eventuale deficit sull'accesso risultante dalle predette informazioni con gli organismi di telecomunicazioni che si interconnettono con la rete telefonica pubblica fissa di Telecom Italia. 5. Il meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello riguardante la determinazione ed il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale, deve basarsi su procedure e criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e deve prevedere una chiara identificazione di ogni deficit dichiarato. 6. Il meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi provvisorio e non puo' essere applicato oltre l'1 gennaio 2000. 7. Il calcolo del deficit sull'accesso e' controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorita' e da questa incaricato. I risultati del calcolo del deficit sull'accesso e le conclusioni dei controlli, anche contabili costituiscono oggetto di una relazione a cura del suddetto soggetto. Tale relazione e' acquisita dall'Autorita' che provvede a metterla a disposizione del pubblico. 8. Sulla base del calcolo del deficit sull'accesso, di cui al presente articolo, l'Autorita' applica il meccanismo di ripartizione. Il deficit e' finanziato dai soggetti di cui al comma 4 tramite una quota supplementare alle condizioni economiche di interconnessione definite secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettera d). La suddetta quota supplementare deve essere calcolata proporzionalmente all'utilizzo della rete telefonica pubblica fissa e tenere conto di eventuali meccanismi di conguaglio derivanti dal mancato allineamento fra i tempi di entrata in vigore delle modificate condizioni economiche di offerta al pubblico ed i tempi di calcolo e verifica del deficit nell'accesso ai fini della determinazione della quota supplementare. 9. Le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari. In via generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata e' originata definirne le condizioni economiche di offerta. Nel procedere alla revisione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorita', considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilira' entro l'1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le modalita' e le scadenze per definire la titolarita' della tariffa relativa alle chiamate origi- nate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 10. Le condizioni economiche relative a prestazioni supplementari rispetto alla fornitura del collegamento ad una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni ed alla fornitura del servizio di telefonia vocale devono essere scorporate per evitare che l'utente paghi prestazioni non richieste. 11. L'Autorita' puo' consentire che vengano offerti agli utenti regimi di riduzione delle condizioni economiche normalmente applicate in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e puo' approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali particolari. 12. Le variazioni delle condizioni economiche di offerta sono oggetto di una adeguata informativa al pubblico con un congruo anticipo di tempo fissato dall'Autorita'. 13. Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorita' giudiziarie sono obbligatorie, non appena tecnicamente possibile da parte dell'organismo di telecomunicazioni nei tempi e nei modi che questo concordera' con le predette Autorita'. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni vengono remunerate secondo un listino, redatto per tipologie e fasce quantitative di servizi, proposto dall'organismo di telecomunicazioni ed approvato dal Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero di grazia e giustizia.
Note all'art. 7: - La legge 14 novembre 1995, n. 481, detta norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' nonche' in tema di istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'. - La delibera CIPE 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, detta le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.