Art. 7
                  Condizioni economiche di offerta

  1.  Le  condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete
telefonica  pubblica  fissa  e  per  i  servizi  di telecomunicazioni
accessibili  al  pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di
trasparenza,  di  obiettivita' e di orientamento ai costi nel caso di
operatori  con  una  notevole  forza  di mercato nonche' i criteri di
carattere  generale  stabiliti  per  la  disciplina  dei  servizi  di
pubblica  utilita'  dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE
del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22
maggio 1996.
  2.   Tenendo  conto  delle  specifiche  condizioni  del  mercato  e
considerando  la  necessita'  di  garantire la fornitura del servizio
universale  ad  un  prezzo  accessibile,  l'Autorita' puo' effettuare
ovvero  consentire,  anche  su proposta dell'organismo incaricato del
servizio   universale,  interventi  di  riequilibrio  tariffario  con
l'obiettivo  di  realizzare  una  struttura  tariffaria  orientata ai
costi.
  3.   Lo   squilibrio   risultante  dalla  struttura  delle  tariffe
telefoniche,  da  rilevarsi  entro  l'1  gennaio  1998,  puo'  essere
progressivamente  eliminato  anche su proposta della societa' Telecom
considerando   anche   le   condizioni   di  mercato  e  l'evoluzione
tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.
  4.  Qualora  il  riequilibrio  tariffario  non sia stato completato
entro   l'1   gennaio  1998,  la  societa'  Telecom  e'  obbligata  a
trasmettere all'Autorita' entro tale data una relazione in tal senso,
sulla base di specifiche informazioni certificate dal soggetto di cui
al   comma   7.   L'Autorita',   anche  considerando  il  livello  di
concorrenzialita'  del mercato, istituisce entro novanta giorni dalla
predetta  data,  un  meccanismo  atto a ripartire l'eventuale deficit
sull'accesso risultante dalle predette informazioni con gli organismi
di  telecomunicazioni  che  si interconnettono con la rete telefonica
pubblica fissa di Telecom Italia.
  5.  Il meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello riguardante
la  determinazione ed il finanziamento del costo netto degli obblighi
di   servizio   universale,  deve  basarsi  su  procedure  e  criteri
obiettivi,  trasparenti,  non  discriminatori  e proporzionati e deve
prevedere una chiara identificazione di ogni deficit dichiarato.
  6.  Il meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi provvisorio e
non puo' essere applicato oltre l'1 gennaio 2000.
  7.  Il  calcolo  del  deficit  sull'accesso  e'  controllato  da un
soggetto  pubblico  o  privato  con  specifiche  competenze, autonomo
rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorita' e
da   questa   incaricato.   I   risultati  del  calcolo  del  deficit
sull'accesso   e   le  conclusioni  dei  controlli,  anche  contabili
costituiscono  oggetto di una relazione a cura del suddetto soggetto.
Tale  relazione e' acquisita dall'Autorita' che provvede a metterla a
disposizione del pubblico.
  8.  Sulla  base  del  calcolo  del  deficit sull'accesso, di cui al
presente articolo, l'Autorita' applica il meccanismo di ripartizione.
Il  deficit  e' finanziato dai soggetti di cui al comma 4 tramite una
quota  supplementare  alle  condizioni economiche di interconnessione
definite secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettera d). La
suddetta  quota supplementare deve essere calcolata proporzionalmente
all'utilizzo  della  rete telefonica pubblica fissa e tenere conto di
eventuali meccanismi di conguaglio derivanti dal mancato allineamento
fra  i  tempi  di  entrata  in  vigore  delle  modificate  condizioni
economiche  di  offerta  al pubblico ed i tempi di calcolo e verifica
del  deficit  nell'accesso  ai  fini della determinazione della quota
supplementare.
  9.  Le  condizioni  economiche  di  accesso  e  di  uso di una rete
telefonica   pubblica   fissa   di  telecomunicazioni  devono  essere
stabilite  indipendentemente  dal tipo di applicazione da parte degli
utenti,   eccetto   quando  siano  richiesti  servizi  o  prestazioni
supplementari.   In   via  generale,  spetta  al  gestore  dalla  cui
infrastruttura  la  chiamata  e'  originata  definirne  le condizioni
economiche   di   offerta.   Nel   procedere   alla  revisione  delle
disposizioni  vigenti  alla  data  di  entrata in vigore del presente
regolamento,   l'Autorita',   considerando  l'evoluzione  del  quadro
concorrenziale  nel  mercato dei servizi di telecomunicazioni, previa
consultazione  con  gli  organismi  di telecomunicazioni interessati,
stabilira'  entro  l'1  gennaio  1999, sulla base degli studi e delle
occorrenti  valutazioni  tecniche,  le  modalita'  e  le scadenze per
definire  la  titolarita' della tariffa relativa alle chiamate origi-
nate  da  una  rete  telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti
radiomobili  in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
  10.  Le  condizioni economiche relative a prestazioni supplementari
rispetto  alla  fornitura  del  collegamento  ad  una rete telefonica
pubblica fissa di telecomunicazioni ed alla fornitura del servizio di
telefonia  vocale  devono  essere scorporate per evitare che l'utente
paghi prestazioni non richieste.
  11.  L'Autorita'  puo'  consentire  che vengano offerti agli utenti
regimi di riduzione delle condizioni economiche normalmente applicate
in  relazione  a  situazioni  di  elevato  volume  di traffico e puo'
approvare  condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi
di  interesse  sociale,  quali  quelli  destinati  ad  utenti  che li
utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali particolari.
  12.  Le  variazioni  delle  condizioni  economiche  di offerta sono
oggetto  di  una  adeguata  informativa  al  pubblico  con un congruo
anticipo di tempo fissato dall'Autorita'.
  13.   Le   prestazioni   effettuate   a   fronte  di  richieste  di
intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorita'
giudiziarie  sono  obbligatorie, non appena tecnicamente possibile da
parte  dell'organismo  di  telecomunicazioni nei tempi e nei modi che
questo concordera' con le predette Autorita'. Le prestazioni relative
alle  richieste  di  intercettazioni  vengono  remunerate  secondo un
listino,  redatto  per  tipologie  e  fasce  quantitative di servizi,
proposto   dall'organismo   di  telecomunicazioni  ed  approvato  dal
Ministero  delle comunicazioni di concerto con il Ministero di grazia
e giustizia.
 
          Note all'art. 7:
            - La legge 14 novembre 1995, n. 481, detta norme  per  la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita' nonche' in tema di istituzione delle Autorita'  di
          regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
            -  La  delibera  CIPE  24  aprile  1996, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 118 del  22  maggio  1996,  detta  le
          linee  guida  per  la  regolazione  dei servizi di pubblica
          utilita'.