Art. 8
                       Contabilita' dei costi

  1.  Ogni  organismo  di  telecomunicazioni  di  cui all'allegato B,
notificato dall'Autorita' come avente notevole forza di mercato, deve
provvedere  non  oltre  30 giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento  affinche'  il  sistema di contabilita' dei costi da esso
utilizzato  sia  adeguatamente  dettagliato secondo le indicazioni di
cui all'allegato G.
  2. Il sistema di cui al comma 1 deve consentire la disaggregazione,
almeno, dei seguenti elementi:
    a)  costi  diretti  sostenuti dall'organismo di telecomunicazioni
per   l'installazione,   il   funzionamento,  la  manutenzione  e  la
commercializzazione   delle   reti   pubbliche   e   dei  servizi  di
telecomunicazioni accessibili al pubblico;
    b)  costi  comuni,  vale  a  dire  quelli  che non possono essere
direttamente attribuiti; tali costi sono imputati come segue:
      1)  in  base  all'analisi diretta della loro origine ogni volta
che cio' sia possibile;
      2)  se  non  e'  possibile un'analisi diretta, sulla base di un
legame  indiretto  con  un'altra  categoria  o con un altro gruppo di
categorie  di  costi  direttamente  attribuibili  o  imputabili; tale
legame indiretto e' basato su strutture dei costi comuni analoghe;
      3)  se  non e' possibile imputare la categoria dei costi ne' in
modo  diretto  ne'  in  modo  indiretto,  si  applica un parametro di
attribuzione  generale,  determinato in base al rapporto fra le spese
direttamente  attribuite  al  servizio  prevalente e quelle attinenti
agli   altri   servizi;   in   tal   caso   deve   essere  dimostrata
l'impossibilita' di imputazione diretta e indiretta.
  3.  Possono  essere  applicati  altri sistemi di calcolo dei costi,
quali  ad  esempio i costi prospettici incrementali di lungo periodo,
se   risultano   adeguati  ai  fini  dell'applicazione  del  presente
regolamento.  A  tale  fine  l'Autorita'  potra'  emanare  specifiche
direttive,    previa    consultazione    con    gli    organismi   di
telecomunicazione interessati.
  4.  Su  richiesta  dell'Autorita',  che  tratta  i  dati  in  forma
riservata, ciascun organismo di telecomunicazioni, di cui al comma 1,
deve   rendere   disponibile,   una   descrizione,  ed  eventualmente
informazioni  specifiche,  del  sistema  di  contabilita'  dei  costi
impiegato che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati
i  costi  nonche'  i  criteri  utilizzati per la loro imputazione, in
particolare per il servizio di telefonia vocale. Un soggetto pubblico
o  privato con specifiche competenze, indipendente dagli organismi di
telecomunicazioni  diverso  dall'Autorita'  e  da  questa incaricato,
verifica,  salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 11, l'adeguatezza
del  suddetto sistema di contabilita' dei costi alle disposizioni del
presente regolamento. Una relazione in tal senso deve essere prodotta
a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto e trasmessa, a cura
dell'organismo  di  telecomunicazioni,  all'Autorita'. Il costo della
suddetta   verifica  e'  da  ricomprendersi,  per  le  autorizzazioni
generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e, per le licenze
individuali, in quello di cui all'art. 6, comma 20.
  5.  Ogni  organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura
del   servizio  universale  e'  obbligato  a  tenere  conti  separati
specificamente  finalizzati  alla  determinazione ed alla trasparente
rappresentazione   degli   oneri   relativi  agli  obblighi  di  tale
fornitura, fermo quanto previsto dall'art. 3.
  6.  Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al
comma  1, deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di un
ente   indipendente,   scelto   tra  quelli  che  risultano  iscritti
all'apposito  albo  istituito  presso la Commissione nazionale per le
societa'  e  la  borsa  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  31 marzo 1975, n. 136; il bilancio deve essere pubblicato
secondo le norme vigenti.
 
          Nota all'art. 8:
            - Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, attua la delega di cui
          all'art.  2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216,
          concernente  il controllo contabile e la certificazione dei
          bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa.