Art. 8 Contabilita' dei costi 1. Ogni organismo di telecomunicazioni di cui all'allegato B, notificato dall'Autorita' come avente notevole forza di mercato, deve provvedere non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento affinche' il sistema di contabilita' dei costi da esso utilizzato sia adeguatamente dettagliato secondo le indicazioni di cui all'allegato G. 2. Il sistema di cui al comma 1 deve consentire la disaggregazione, almeno, dei seguenti elementi: a) costi diretti sostenuti dall'organismo di telecomunicazioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la commercializzazione delle reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico; b) costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti; tali costi sono imputati come segue: 1) in base all'analisi diretta della loro origine ogni volta che cio' sia possibile; 2) se non e' possibile un'analisi diretta, sulla base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto e' basato su strutture dei costi comuni analoghe; 3) se non e' possibile imputare la categoria dei costi ne' in modo diretto ne' in modo indiretto, si applica un parametro di attribuzione generale, determinato in base al rapporto fra le spese direttamente attribuite al servizio prevalente e quelle attinenti agli altri servizi; in tal caso deve essere dimostrata l'impossibilita' di imputazione diretta e indiretta. 3. Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi, quali ad esempio i costi prospettici incrementali di lungo periodo, se risultano adeguati ai fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale fine l'Autorita' potra' emanare specifiche direttive, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazione interessati. 4. Su richiesta dell'Autorita', che tratta i dati in forma riservata, ciascun organismo di telecomunicazioni, di cui al comma 1, deve rendere disponibile, una descrizione, ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema di contabilita' dei costi impiegato che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonche' i criteri utilizzati per la loro imputazione, in particolare per il servizio di telefonia vocale. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dagli organismi di telecomunicazioni diverso dall'Autorita' e da questa incaricato, verifica, salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del suddetto sistema di contabilita' dei costi alle disposizioni del presente regolamento. Una relazione in tal senso deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto e trasmessa, a cura dell'organismo di telecomunicazioni, all'Autorita'. Il costo della suddetta verifica e' da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e, per le licenze individuali, in quello di cui all'art. 6, comma 20. 5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio universale e' obbligato a tenere conti separati specificamente finalizzati alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli oneri relativi agli obblighi di tale fornitura, fermo quanto previsto dall'art. 3. 6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1, deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di un ente indipendente, scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme vigenti.
Nota all'art. 8: - Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, attua la delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa.