IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto il comma 187 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'emanazione delle norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalita' applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al regime di non cumulabilita', il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo i criteri indicati, per i dipendenti da imprese, dal comma 185 dello stesso articolo 1; Visti i commi 56 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ed in particolare la tabella B allegata alla citata legge; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione del Ministero del tesoro eseguita con atto n. 129880 dell'11 aprile 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota 4935 del 13 giugno 1997); Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in possesso dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, puo' essere riconosciuto, in deroga al regime di non cumulabilita' di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il trattamento di pensione di anzianita' e quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. 2. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere richiesto dal personale appartenente alle varie qualifiche funzionali e profili professionali, che abbia maturato i requisiti sopra indicati. 3. Al personale che beneficia delle disposizioni del presente decreto si applica il regime delle incompatibilita' previsto per il personale a tempo pieno.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalita' applicative di quanto disposto al comma 185 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185". - Il comma 185 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede: "Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianita' di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, puo' essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al regime di non cumulabilita' di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previsti dall'ordinamento vigente a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale e una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facolta'. A questi ultimi l'importo della pensione e' ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non inferiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non puo' in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno". - L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), prevede: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". - Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59 e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "55. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi Nato gia' assegnati ad amministrazioni statali ai sensi dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base delle disponibilita' negli organici e delle effettive esigenze di funzionalita', e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sedi periferiche dell'amministrazione statale o ad altre amministrazioni pubbliche nell'ambito della provincia in cui la base militare era collocata. Entro i successivi sessanta giorni si provvede al trasferimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. 57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa, puo' con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora l'attivita' lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalita' di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. 59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi puo' essere utilizzata per incentivare la mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilita', per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio. 60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego". - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 26, con annessa tabella B della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). "Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianita' si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2". ===================================================================== | colonna | colonna | 1 | 2 A N N O |___________________|__________________________ | Eta' anagrafica | Anzianita' contributiva ______________________|___________________|__________________________ 1996 ................ | 52 | 36 1997 ................ | 52 | 36 1998 ................ | 53 | 36 1999 ................ | 53 | 37 2000 ................ | 54 | 37 2001 ................ | 54 | 37 2002 ................ | 55 | 37 2003 ................ | 55 | 37 2004 ................ | 56 | 38 2005 ................ | 56 | 38 2006 ................ | 57 | 39 2007 ................ | 57 | 39 2008 in poi ......... | 57 | 40 - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede, ai commi 3 e 4: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota alle premesse. - L'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede: "Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7, dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonche' per le eccezioni di cui all'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1982, n. 120".