Art. 4. 1. Restano ferme le disposizioni che regolano il pensionamento di vecchiaia. 2. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro si procede alla rideterminazione del trattamento di pensione sulla base della complessiva anzianita' maturata. 3. I trattamenti di fine rapporto comunque denominati sono liquidati esclusivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo prestato a tempo parziale e' valido ai fini della liquidazione del relativo trattamento.