Art. 4.
  1. Restano ferme  le disposizioni che regolano  il pensionamento di
vecchiaia.
  2. Al  momento della cessazione  del rapporto di lavoro  si procede
alla rideterminazione  del trattamento  di pensione sulla  base della
complessiva anzianita' maturata.
  3.  I  trattamenti  di   fine  rapporto  comunque  denominati  sono
liquidati esclusivamente  alla data della cessazione  del rapporto di
lavoro. Il periodo prestato a tempo  parziale e' valido ai fini della
liquidazione del relativo trattamento.