IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
                           di concerto con 
  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e 
                       della funzione pubblica 
 
  Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  19  settembre
1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242; 
  Visto l'articolo 30, comma 2,  del  decreto  legislativo  19  marzo
1996, n. 242; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Considerato che in relazione al servizio  espletato  negli  edifici
sedi di uffici giudiziari ed alla conseguente esigenza  di  prevenire
pericoli  di  attentati,  aggressioni,  introduzioni   di   armi   ed
esplosivi, sabotaggi, fuga,  si  rende  necessario  adattare  a  tali
specifiche esigenze l'applicazione  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Considerato altresi' che l'esecuzione delle pene e delle misure  di
sicurezza detentive, nonche' delle misure cautelari  detentive,  deve
avvenire in strutture aventi caratteristiche preordinate  ad  offrire
il massimo della tutela contro i pericoli di fuga, di aggressione, di
attentati alla incolumita' del personale di vigilanza e dei detenuti,
di sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, di atti auto ed
eteroaggressivi, di autolesionismo o di autosoppressione; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 giugno 1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  citata  legge  n.  400  /1988
(nota n. 5192 del 3 luglio 1997); 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente rego1amento: 
 
                               Art. 1. 
                   Edifici e strutture giudiziarie 
 
  1. Negli  edifici  sedi  di  uffici  giudiziari,  ivi  comprese  le
strutture  adibite  ad  aule  per  grandi  udienze,  le  norme  e  le
prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro,  contenute
nel decreto legislativo 19  settembre  1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  sono  applicate  nel  rispetto  delle
caratteristiche strutturali ed organizzative preordinate a realizzare
il massimo della tutela contro i pericoli di attentati,  aggressioni,
introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti  ed
apparecchiature nonche' a prevenire la fuga dei detenuti od internati
ivi tradotti. 
  2. L'applicazione delle norme del decreto legislativo 19  settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed  integrazioni,  non  puo'
comportare, in relazione alle particolari esigenze indicate al  comma
1, l'eliminazione o la riduzione dei sistemi di controllo,  anche  ai
fini di selezione dell'accesso del pubblico, e dei sistemi di  difesa
ritenuti necessari. 
  3. Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa  in  materia
di  verifica  periodica  dell'innocuita'  dei  sistemi  di  controllo
previsti dal precedente comma 2. Il datore di  lavoro  deve  comunque
assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
          (per il titolo vedi in nota all'art.  1),  come  sostituito
          dall'art. 1 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, cosi' recita:
          "2. Nei riguardi delle  Forze  armate  e  di  Polizia,  dei
          servizi di protezione  civile,  nonche'  nell'ambito  delle
          strutture giudiziarie, penitenziarie, di  quelle  destinate
          per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
          compiti in materia di ordine e  sicurezza  pubblica,  delle
          universita', degli istituti  di  istruzione  universitaria,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e  dei
          mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente
          decreto sono  applicate  tenendo  conto  delle  particolari
          esigenze connesse al servizio  espletato,  individuate  con
          decreto del Ministro competente di concerto con i  Ministri
          del lavoro e della  previdenza  sociale,  della  sanita'  e
          della funzione pubblica". 
            - Il comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 242/1996, recante
          modificazioni al D.Lgs. n. 626/1994 prevede che: "I decreti
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
          626/1994, come modificato dall'art. 1 del presente decreto,
          sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
          presente decreto". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Nota all'art. 1: 
            - Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca:  "Attuazione
          delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,   89/655/CEE,
          89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori sul luogo di lavoro".