Art. 2. 
                  Edifici e strutture penitenziarie 
  1. Negli istituti penitenziari e nei luoghi diversi in  cui,  anche
temporaneamente, sono ristrette persone che, custodite dal  personale
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  devono  scontare  una   pena
detentiva od una misura di sicurezza, ovvero sono assoggettate ad una
misura cautelare privativa della  liberta',  nonche'  negli  istituti
penali per i minorenni e nei centri di prima accoglienza, le norme  e
le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre  1994,
n. 626, e successive modificazioni ed  integrazioni,  sono  applicate
nel rispetto delle specifiche esigenze strutturali  ed  organizzative
preordinate ad evitare pericoli di fuga, aggressioni, anche  al  fine
della  liberazione  di  persone  detenute  o   internate,   attentati
all'incolumita' del personale o dei detenuti o  internati,  sabotaggi
di sistemi, apparecchiature ed impianti, pericoli di atti di auto  od
eteroaggressivita', autolesionismo  o  autosoppressione,  nonche'  il
conferimento  di  posizioni  di  preminenza  ad  alcuni  detenuti   o
internati, per mantenere l'ordine e la disciplina. 
  2. L'applicazione delle norme del decreto  legislativo  di  cui  al
comma 1, non puo' comportare, in relazione alle esigenze  individuate
nello  stesso  comma  1,  l'eliminazione   o   la   riduzione   delle
fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a  favorire
la vigilanza preventiva.