Art. 2. Edifici e strutture penitenziarie 1. Negli istituti penitenziari e nei luoghi diversi in cui, anche temporaneamente, sono ristrette persone che, custodite dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, devono scontare una pena detentiva od una misura di sicurezza, ovvero sono assoggettate ad una misura cautelare privativa della liberta', nonche' negli istituti penali per i minorenni e nei centri di prima accoglienza, le norme e le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle specifiche esigenze strutturali ed organizzative preordinate ad evitare pericoli di fuga, aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, attentati all'incolumita' del personale o dei detenuti o internati, sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, pericoli di atti di auto od eteroaggressivita', autolesionismo o autosoppressione, nonche' il conferimento di posizioni di preminenza ad alcuni detenuti o internati, per mantenere l'ordine e la disciplina. 2. L'applicazione delle norme del decreto legislativo di cui al comma 1, non puo' comportare, in relazione alle esigenze individuate nello stesso comma 1, l'eliminazione o la riduzione delle fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la vigilanza preventiva.