Art. 3. 
                       Valutazione dei rischi 
 
  1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e  2,  il
datore di lavoro deve tener conto, nella elaborazione  del  documento
di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19  settembre
1994, n. 626,  sostituito  dall'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo  19  marzo  1996,  n.  242,  delle  esigenze  particolari
individuate negli articoli 1 e 2. 
 
          Nota all'art. 3: 
            - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4  del  D.Lgs.  19
          settembre 1994, n. 626, come  sostituito  dall'art.  3  del
          D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242: 
            "Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del  dirigente  e
          del preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione  alla
          natura  dell'attivita'  dell'azienda   ovvero   dell'unita'
          produttiva, valuta,  nella  scelta  delle  attrezzature  di
          lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici  impiegati,
          nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro,  i  rischi
          per la sicurezza  e  per  la  salute  dei  lavoratori,  ivi
          compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori disposti a
          rischi particolari. 
            2. All'esito della valutazione di  cui  al  comma  1,  il
          datore di lavoro elabora un documento contenente: 
            a) una relazione sulla  valutazione  dei  rischi  per  la
          sicurezza e la salute durante il lavoro, nella  quale  sono
          specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
            b) l'individuazione delle  misure  di  prevenzione  e  di
          protezione e dei  dispositivi  di  protezione  individuale,
          conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); 
            c) il  programma  delle  misure  ritenute  opportune  per
          garantire  il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli   di
          sicurezza. 
            3. Il documento  e'  custodito  presso  l'azienda  ovvero
          l'unita' produttiva. 
             4. Il datore di lavoro: 
            a) designa il responsabile del servizio di prevenzione  e
          protezione interno o esterno all'azienda secondo le  regole
          di cui all'art. 8; 
            b) designa gli  addetti  al  servizio  di  prevenzione  e
          protezione interno o esterno all'azienda secondo le  regole
          di cui all'art. 8; 
            c) nomina, nei casi  previsti  dall'art.  16,  il  medico
          competente. 
            5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la
          sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: 
            a)  designa  preventivamente  i   lavoratori   incaricati
          dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
          antincendio, di  evacuazione  dei  lavoratori  in  caso  di
          pericolo grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di  pronto
          soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 
            b) aggiorna le misure  di  prevenzione  in  relazione  ai
          mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
          fini della salute e della sicurezza del lavoro,  ovvero  in
          relazione  al  grado  di  evoluzione  della  tecnica  della
          prevenzione e della protezione; 
            c) nell'affidare i  compiti  ai  lavoratori  tiene  conto
          delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
          alla loro salute e alla sicurezza; 
            d)  fornisce  ai  lavoratori   i   necessari   e   idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
            e) prende le  misure  appropriate  affinche'  soltanto  i
          lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni  accedano
          alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
            f) richiede l'osservanza da parte dei singoli  lavoratori
          delle norme vigenti, nonche' delle  disposizioni  aziendali
          in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
          mezzi  di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi   di
          protezione individuali messi a loro disposizione; 
            g) richiede l'osservanza da parte del  medico  competente
          degli obblighi previsti dal presente decreto,  informandolo
          sui  processi   e   sui   rischi   connessi   all'attivita'
          produttiva; 
            h) adotta le misure per il controllo delle situazioni  di
          rischio in caso di emergenza e da' istruzioni  affinche'  i
          lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave,  immediato   ed
          inevitabile, abbandonino il  posto  di  lavoro  o  la  zona
          pericolosa; 
            i) informa il piu' presto possibile i lavoratori  esposti
          al rischio di  un  pericolo  grave  e  immediato  circa  il
          rischio stesso e le disposizioni prese  o  da  prendere  in
          materia di protezione; 
            l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate,  dal
          richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
          una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo  grave
          e immediato; 
            m) permette ai  lavoratori  di  verificare,  mediante  il
          rappresentante  per  la  sicurezza,  l'applicazione   delle
          misure di sicurezza e di protezione della salute e consente
          al  rappresentante  per  la  sicurezza  di  accedere   alle
          informazioni  ed  alla  documentazione  aziendale  di   cui
          all'art. 19, comma 1, lettera e); 
            n) prende appropriati provvedimenti per  evitare  che  le
          misure tecniche adottate  possano  causare  rischi  per  la
          salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; 
            o)  tiene   un   registro   nel   quale   sono   annotati
          cronologicamente gli infortuni sul  lavoro  che  comportano
          un'assenza dal lavoro di almeno  un  giorno.  Nel  registro
          sono  annotati  il   nome,   il   cognome,   la   qualifica
          professionale dell'infortunato, le cause e  le  circostanze
          dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di  ripresa
          del lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello
          approvato con decreto del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  sentita  la  commissione   consultiva
          permanente, di cui all'art. 393 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 27  aprile  1955,  n.  547,  e  successive
          modifiche,  ed  e'  conservato  sul  luogo  di  lavoro,   a
          disposizione dell'organo di vigilanza. Fino  all'emanazione
          di tale decreto il registro e' redatto  in  conformita'  ai
          modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti; 
            p) consulta il rappresentante per la sicurezza  nei  casi
          previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d); 
            q) adotta le misure necessarie ai fini della  prevenzione
          incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonche'  per  il
          caso di pericolo grave  e  immediato.  Tali  misure  devono
          essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni
          dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva,  e  al  numero
          delle persone presenti. 
            6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui  al
          comma 1 ed elabora il  documento  di  cui  al  comma  2  in
          collaborazione  con  il  responsabile   del   servizio   di
          prevenzione e protezione e con  il  medico  competente  nei
          casi in cui sia  obbligatoria  la  sorveglianza  sanitaria,
          previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 
            7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui
          al comma 2 sono rielaborati in occasione di  modifiche  del
          processo produttivo significative ai fini della sicurezza e
          della salute dei lavoratori. 
            8. Il  datore  di  lavoro  custodisce,  presso  l'azienda
          ovvero l'unita' produttiva,  la  cartella  sanitaria  e  di
          rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
          con salvaguardia del segreto professionale, e  ne  consegna
          copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
          rapporto  di  lavoro,  ovvero  quando  lo  stesso   ne   fa
          richiesta. 
            9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu' decreti
          da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da  parte  dei  Ministri
          del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e della  sanita',  sentita  la
          commissione consultiva permanente per la prevenzione  degli
          infortuni e per l'igiene  del  lavoro,  in  relazione  alla
          natura dei rischi  e  alle  dimensioni  dell'azienda,  sono
          definite  procedure  standardizzate  per  gli   adempimenti
          documentali di cui al presente articolo. Tali  disposizioni
          non si applicano alle attivita' industriali di cui all'art.
          1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  17  maggio
          1988, n. 175, e successive modifiche, soggette  all'obbligo
          di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4  e  6
          del decreto stesso,  alle  centrali  termoelettriche,  agli
          impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive  ed
          altre   attivita'   minerarie,   alle   aziende   per    la
          fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,  polveri
          e munizioni, e  alle  strutture  di  ricovero  e  cura  sia
          pubbliche sia private. 
            10. Per le medesime aziende di  cui  al  comma  9,  primo
          periodo, con uno o piu' decreti dei Ministri del  lavoro  e
          della previdenza sociale, dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato e della sanita',  sentita  la  commissione
          consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni  e
          per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti: 
            a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita', nei
          quali e' possibile lo svolgimento diretto  dei  compiti  di
          prevenzione  e  protezione   in   aziende   ovvero   unita'
          produttive che impiegano un numero di addetti  superiore  a
          quello indicato nell'allegato I; 
            b) i casi in cui e' possibile la  riduzione  a  una  sola
          volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h),
          degli ambienti di lavoro da parte  del  medico  competente,
          ferma  restando  l'obbligatorieta'  di  visite   ulteriori,
          allorche' si modificano le situazioni di rischio. 
            11. Fatta eccezione per le aziende  indicate  nella  nota
          (1) dell'allegato I, il  datore  di  lavoro  delle  aziende
          familiari, nonche' delle aziende che occupano fino a  dieci
          addetti non e' soggetto agli obblighi di cui ai commi  2  e
          3, ma e' tenuto comunque ad  autocertificare  per  iscritto
          l'avvenuta effettuazione della  valutazione  dei  rischi  e
          l'adempimento   degli   obblighi   ad    essa    collegati.
          L'autocertificazione deve essere inviata al  rappresentante
          per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli  obblighi
          di cui ai commi 2 e  3  le  aziende  familiari  nonche'  le
          aziende che occupano  fino  a  dieci  addetti,  soggette  a
          particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito  di
          specifici settori produttivi con uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, delle risorse  agricole,  alimentari  e
          forestali  e  dell'interno,  per   quanto   di   rispettiva
          competenza. 
            12. Gli obblighi relativi agli interventi  strutturali  e
          di manutenzione necessari  per  assicurare,  ai  sensi  del
          presente decreto, la sicurezza dei locali e  degli  edifici
          assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o  a  pubblici
          uffici,  ivi  comprese  le   istituzioni   scolastiche   ed
          educative, restano a  carico  dell'amministrazione  tenuta,
          per effetto di norme o convenzioni, alla loro  fornitura  e
          manutenzione.  In  tal  caso  gli  obblighi  previsti   dal
          presente decreto, relativamente ai predetti interventi,  si
          intendono assolti, da  parte  dei  dirigenti  o  funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento all'amministrazione competente  o  al  soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico".