Art. 4. 
Misure  protettive  nei  casi  di  eventi  calamitosi   in   ambienti
                            penitenziari 
 
  1. Nei casi di pericolo  derivante  da  incendio,  sisma  od  altro
evento calamitoso, l'evacuazione degli ambienti detentivi avviene  in
direzione  delle  aree  all'aperto,  all'interno   della   cinta   di
protezione perimetrale. 
  2.  Il  personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziario   adotta,
nell'ipotesi  prevista  dal  comma  1,  ogni  iniziativa  tendente  a
salvaguardare l'altrui incolumita', agevolando le persone detenute  e
internate nell'abbandono delle  camere  e  di  ogni  altro  luogo  di
riunione chiuso o comunque esposto ad immediato pericolo. 
  3. I luoghi all'aperto, nei quali devono essere guidate le  persone
detenute e internate, ed i percorsi da seguire nello spostamento sono
individuati mediante appositi piani di evacuazione predisposti  dalle
direzioni degli istituti.