Art. 4. Misure protettive nei casi di eventi calamitosi in ambienti penitenziari 1. Nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma od altro evento calamitoso, l'evacuazione degli ambienti detentivi avviene in direzione delle aree all'aperto, all'interno della cinta di protezione perimetrale. 2. Il personale del Corpo di polizia penitenziario adotta, nell'ipotesi prevista dal comma 1, ogni iniziativa tendente a salvaguardare l'altrui incolumita', agevolando le persone detenute e internate nell'abbandono delle camere e di ogni altro luogo di riunione chiuso o comunque esposto ad immediato pericolo. 3. I luoghi all'aperto, nei quali devono essere guidate le persone detenute e internate, ed i percorsi da seguire nello spostamento sono individuati mediante appositi piani di evacuazione predisposti dalle direzioni degli istituti.