Art. 6. Servizio di prevenzione e protezione 1. Negli edifici e nelle strutture penitenziarie per adulti il servizio di prevenzione e protezione previsto nel capo II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e' organizzato all'interno e viene svolto da personale dipendente. A tal fine il personale designato partecipa ad apposita attivita' formativa.
Nota all'art. 6: - Il capo II del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riguarda: "Servizio di prevenzione e protezione".