Art. 7. Detenuti e internati lavoratori 1. Nei confronti dei detenuti e internati lavoratori non si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le modalita' di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 agosto 1997 Il Ministro di grazia e giustizia Flick Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro della funzione pubblica Bassanini Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1997 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 172
Nota all'art. 7: - Si riportano i testi degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni: "Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza). - 1. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. 2. Nelle aziende, o unita' produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza puo' essere individuato per piu aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso puo' essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, cosi' come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento. 3. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, con piu' di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, e' eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 4. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sui piano nazionale. 6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 e' il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 dipendenti; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1000 dipendenti; c) sei rappresentanti in tutte le aziende ovvero unita' produttive. 7. Le modalita' e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7". "Art. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza). - 1. Il rappresentante per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unita' produttiva; c) e' consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attivita' di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita' competenti; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; m) fa proposte in merito all'attivita' di prevenzione; n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita'; o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta' riconosciutegli. 3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante per la sicurezza non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonche' al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o)".